[AZA 0/2]
5P.314/2001
II CORTE CIVILE
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23 novembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico dell'11 settembre 2001 presentato dalla Banca X.________ rappresentata dai membri di direzione avv. B.________ e A.________, contro la sentenza emanata il 31 luglio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a G.________, patrocinato dall'avv. Nicola Fornara, Bellinzona, in materia di rigetto dell'opposizione;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la Banca X.________ (poi, Banca) ha proceduto nelle vie esecutive contro G.________ per pretese derivanti dall' avallo di un vaglia cambiario di nominali fr. 80'000.-- emesso in data 14 dicembre 1995 dalla Traspe S.A. e scaduto il 25 giugno 1999;
che l'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che il Pretore di Bellinzona su richiesta della Banca ha rigettato l'opposizione con sentenza 25 ottobre 1999;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'escusso, ha annullato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato nulli gli atti processuali della Banca per carenza di una valida rappresentanza;
che con decisione 8 febbraio 2001 su ricorso di diritto pubblico della creditrice, il Tribunale federale, dopo aver accertato la qualità di organi della Banca dei firmatari degli atti processuali, ha annullato il giudizio cantonale, perché il giudice in caso di dubbio sulla capacità di rappresentanza ben doveva procedere come all'art. 99 cpv. 3 CPC ticinese, offrendo la possibilità alla parte di porre rimedio all'eventuale difetto di procura;
che la Camera di esecuzione e fallimenti, anziché procedere come ai considerandi del Tribunale federale, ha con sentenza 31 luglio 2001 in concreto negato agli organi della Banca la facoltà di rappresentare la succursale di Bellinzona, all'ordine della quale il vaglia cambiario di cui agli atti era stato emesso;
che l'11 settembre 2001 la Banca ha nuovamente interposto un ricorso di diritto pubblico avverso il premesso giudizio, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo;
che all'accoglimento del gravame si è opposto l'escusso con risposta 20 novembre 2001;
che per costante giurisprudenza l'autorità cantonale, la cui sentenza è stata cassata dal Tribunale federale, deve porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nel giudizio di annullamento e che il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica, i considerandi di tale giudizio vincolando sia l'autorità cantonale sia le parti sia infine il Tribunale federale e non potendo in particolare essere riesaminate ragioni già escluse o non considerate nella precedente decisione (DTF 111 II 94 consid. 2 con rinvii);
che in concreto la nuova motivazione dell'autorità cantonale, frammista a considerazioni già esaminate nel precedente giudizio su ricorso di diritto pubblico, appare assai problematica alla luce di quanto ricordato sopra;
che ad ogni buon conto, la sentenza cantonale è manifestamente sbagliata anche nella sua nuova motivazione, sia perché la domanda di rigetto è stata formulata (correttamente) dalla Banca X.________, Lugano, e non dalla sua succursale di Bellinzona e quindi la rappresentanza processuale degli organi della sede principale è senz'altro data, sia perché la qualità di parte nel processo spetta solo alla società anonima come tale e non alle sue succursali, che con la sede costituiscono un'unità giuridica (DTF 117 II 85 consid. 3 e rif. ; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese commentato e massimato, n. 13 ad art. 38 CPC ticinese, nel quale è pure riferita una sentenza della stessa Camera di esecuzione e fallimenti, pubblicata in Rep 1994 pag. 421!; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 15 ad §§ 27/28 CPC zurighese; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5a ed., n. 1a ad art. 35 CPC bernese);
che conseguentemente, arbitraria nella motivazione e nel risultato, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza che occorra esaminare le altre censure formulate con il ricorso;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre alla ricorrente, non rappresentata da un libero professionista, in assenza di particolari motivi, in concreto nemmeno invocati, non vanno assegnate ripetibili (DTF 125 II 518, 113 Ib 353 consid. 6b);
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del resistente.
3. Comunicazione ai rappresentanti della ricorrente, al patrocinatore del resistente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 novembre 2001 MDE
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,