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Original
 
[AZA 0/2]
5P.330/2001
II CORTE CIVILE
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29 novembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 21 settembre 2001 presentato da X.________, Roma (I), patrocinato dall'avv.
Lucio Amoruso, Ginevra, contro la sentenza emanata il 20 agosto 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a A.________, Lugano, B.________, Lugano, C.________, Zurigo, D.________, Lussemburgo (L), E.________, Zurigo, F.________, Parigi (F), G.________, Parigi (F), H.________, Bruxelles (B), I.________, New York (USA), L.________, Ginevra, M.________, Lussemburgo (L), N.________, Madrid (E), patrocinati dagli avv. Henry Peter e Marco Züblin, Lugano, in materia di contratto d'assicurazione;
Ritenuto in fatto :
A.- Nel 1987 A.________, quale capofila di una serie di finanziatori con essa menzionati in ingresso alla sentenza, ha concluso con O.________, società delle Antille olandesi, una convenzione di finanziamento di un complesso turistico ad Aruba per un importo totale di fr.
66'670'000.--, poi elevato a fr. 81'640'000.--, corrispondente alla quota parte di merci e servizi di origine italiana.
La convenzione di finanziamento era stata garantita dallo Stato di Aruba ed era al beneficio della copertura assicurativa da parte di X.________. Nel mese di marzo del 1992 O.________ ha sospeso il pagamento delle rate di rimborso del prestito e l'anno successivo, nell'ottobre, è caduta in fallimento. Dopo il fallimento, X.________ ha corrisposto alcune rate di ammortamento, per poi contestare il suo obbligo di pagamento e sospendere ulteriori versamenti.
B.- Con petizione 17 novembre 1997 A.________ e gli altri finanziatori hanno convenuto in giudizio X.________ davanti alla Pretura di Lugano, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 11'388'212.--, importo poi aumentato a fr. 31'896'886.-- oltre accessori. All'accoglimento dell'azione si è opposto il convenuto, asserendo che la sua responsabilità presuppone infatti una valida garanzia da parte dello Stato di Aruba, il quale contesta tale circostanza. In ogni caso, la polizza copre solo l'insolvenza di tale Stato e non un eventuale vizio della garanzia da quest'ultimo prestata. Inoltre, gli attori avrebbero colpevolmente omesso di verificare la fattibilità economica dell'operazione, incorrendo di conseguenza in un comportamento che esclude la copertura del rischio. Il 6 settembre 2000 il Pretore ha accolto la petizione ed ha condannato X.________ a pagare agli attori fr.
31'604'926.-- oltre interessi e ripetibili.
Adita con appello principale dal convenuto e con appello adesivo dagli attori limitatamente alle ripetibili, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha con sentenza 20 agosto 2001 integralmente confermato il giudizio di prime cure. Secondo i giudici cantonali, il rapporto contrattuale non prevede, né esige da parte dell'assicurato l'obbligo di escutere dapprima il garante pubblico: l'evento costitutivo di sinistro è sufficientemente chiaro e i termini previsti dal contratto per l'indennizzo da parte del convenuto sono talmente brevi che escludono una previa procedura nei confronti del garante pubblico. Obbligo invero non contemplato in nessuna clausola contrattuale. Anche con riferimento alla garanzia dello Stato di Aruba, che costituisce condizione di validità dell'assicurazione, nulla emerge a carico degli attori. La garanzia statale è stata regolarmente approvata ed era valida ad ogni effetto al momento della conclusione della polizza di X.________. È vero che il Tribunale di Aruba ha accertato la volontà di O.________ di non adempiere fin dall'inizio, ma non risulta che A.________ lo sapesse o potesse saperlo. È d'altra parte poco verosimile che i finanziatori abbiano erogato la somma in discussione conoscendo l'intenzione del debitore di non ottemperare ai propri obblighi, specie se si pensa alle condizioni con questi stabilite.
Ad ogni buon conto X.________ non ha sostanziato e tantomeno provato colpe di A.________ suscettive di invalidare la garanzia assicurativa ed eventualmente quella statale.
In queste condizioni, nemmeno si giustifica una sospensione del procedimento in attesa della decisione di Aruba.
C.- Contro il giudizio cantonale X.________ ha presentato il 21 settembre 2001 un ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di respingere ogni diversa conclusione delle controparti.
Narrati i fatti, lamenta che i giudici cantonali sono caduti in una manifesta contraddizione, atteso che dopo aver accertato l'assenza di una clausola che prevedesse l'escussione previa del garante pubblico, hanno osservato che all' art. 7.3 lit. c il contratto richiede all'assicurato di agire, anche per le vie giudiziarie, contro di esso. Il ricorrente si diffonde poi su alcune altre riflessioni dei giudici cantonali, opponendo una sua versione interpretativa a quella operata nella sentenza per dimostrare che nel concetto di rischio assicurato non rientra la copertura di un privato non garantito dall'ente pubblico. Venendo meno la garanzia pubblica, scompare quindi anche la copertura della polizza. È vero che in base alla polizza e ai principi generali del diritto assicurativo egli, in caso di pagamento, sarebbe surrogato nei diritti degli attori verso il garante pubblico, ma ciò presuppone la validità della garanzia pubblica; altrimenti il diritto di rivalsa sarebbe in realtà privo di valore. Una simile soluzione non era né prevista, né voluta dalle parti all'atto della firma del contratto. Secondo la giurisprudenza, anche l'applicazione scrupolosa della legge può essere arbitraria ove il risultato dovesse apparire eccessivamente ingiusto. In concreto gli attori - istituti di credito - sarebbero arricchiti dell'importo in causa a dipendenza del diritto di surrogazione nullo spettante al ricorrente.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Considerando in diritto :
1.- a) Nella fattispecie è impugnata una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in una contestazione civile in cui è applicabile il diritto italiano: è quindi escluso il ricorso per riforma, atteso che le censure invocate non ricadono fra quelle contemplate dall'art. 43a OG.
Unico rimedio possibile, per le censure d'arbitrio in concreto formulate, è quindi il ricorso di diritto pubblico (DTF 124 III 134 consid. 2 b/aa/ddd pag. 143). Da questo profilo, il gravame risulta ammissibile.
b) In un ricorso di diritto pubblico fondato sull' art. 9 Cost. (disposizione peraltro nemmeno invocata nel gravame) sono inoltre escluse nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 118 III 37 consid. 2a, DTF 117 Ia 1 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 158 nota 18). In concreto viene richiamata la legge N. 227 del 27 maggio 1977 e altre circostanze non menzionate in sede di appello. Ancorché di nessuna portata ai fini del giudizio, tali allegazioni sono irricevibili.
c) Il rimedio esperito ha, tranne eccezioni che in concreto non si verificano, natura meramente cassatoria.
Ogni domanda che vada oltre la richiesta di mero annullamento del giudizio impugnato s'avvera quindi d'acchito inammissibile (DTF 127 II 5 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b con rinvii).
2.- a) Nella sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha rilevato che il contratto non prevede in nessun punto l'obbligo dell'assicurato di escutere il garante pubblico.
Per contro, l'art. 10 definisce l'evento costitutivo di sinistro che originerà la responsabilità del ricorrente decorsi 30 giorni dalla data di scadenza come "ogni mancata riscossione di somme dovute in base alla convenzione finanziaria, che rientrino fra gli importi ammessi alla garanzia quale risultano all'allegato 3 al presente contratto". Non vi può pertanto essere dubbio, sempre secondo il giudizio cantonale, che il mancato pagamento delle rate di rimborso da parte della debitrice O.________ costituisce sinistro senza che occorra ancora procedere in via esecutiva contro il garante pubblico. Conclusione invero confermata dall' art. 7.3 lett. b del contratto, che impone all'assicurato di "segnalare immediatamente e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del pagamento, qualsiasi inadempienza del beneficiario". Infine, l'art. 13.3 prevede l'obbligo di versare l'indennità assicurativa entro il quinto giorno dalla data di scadenza del termine costitutivo di sinistro: complessivamente, dunque, il ricorrente deve adempiere la garanzia entro quaranta giorni dalla scadenza della prestazione garantita, di guisa che non è neppure pensabile di ottenere giudizialmente il rimborso da parte dell'ente pubblico garante entro un così breve termine.
Appare quindi escluso che la polizza volesse coprire solo il mancato pagamento dell'ente pubblico garante. Infine, da nessuna parte la polizza prevede l'obbligo di procedere dapprima contro il garante pubblico e, anzi, come si è visto, tutto lascia concludere il contrario.
b) In conformità all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Il gravame fondato sull'art. 9 Cost. , com'è quello all'esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell' autorità, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il Tribunale federale si pronuncia inoltre unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiono sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a; 118 Ia consid. 2 con rinvii).
Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare già di primo acchito e alla luce dei requisiti posti dalla summenzionata norma in larghissima misura esclusa. Il ricorrente infatti si limita a contrapporre la sua interpretazione del contratto a quella dei giudici cantonali, senza dimostrare che quest'ultima sia manifestamente insostenibile.
3.- Il ricorrente intravede un'insanabile contraddizione nel fatto che la Corte cantonale ha da un lato accertato che la polizza non prevede l'obbligo dell'assicurato di procedere dapprima contro il garante pubblico e dall'altro invece che in base all'art. 7.3 l'assicurato è tenuto ad agire nei confronti del garante pubblico anche nelle vie giudiziarie. Si tratterebbe, quindi, di un tipico arbitrio. Senonché, il ricorrente travisa quanto detto in modo peraltro chiaro nella sentenza impugnata. I giudici cantonali, infatti, hanno ripreso l'art. 7.3 lett. c del contratto, precisando che lo stesso "si limita a richiedere all'assicurato di porre in essere ogni ragionevole iniziativa, ad esclusione di azioni legali e di qualsiasi iniziativa che potrebbe comportare il rimborso anticipato del prestito, nei confronti del beneficiario e del garante pubblico per ottenere il pagamento degli importi scaduti".
Dunque, la motivazione dei giudici cantonali, del tutto coerente alla realtà dei fatti, è chiara e va nel senso esattamente opposto rispetto a quello che il ricorrente sembra volerle attribuire. La censura d'arbitrio s'avvera quindi del tutto infondata.
4.- a) Il ricorrente osserva poi che il rischio di una mancata riscossione da parte di un privato non garantito dallo Stato esula dalla definizione stessa del rischio assunto con la polizza in discussione. Nella fattispecie, l'indennizzo richiesto si riferirebbe al mancato pagamento di un privato che non è al beneficio di una garanzia pubblica.
b) Al proposito, i giudici cantonali hanno rilevato che lo Stato di Aruba ha regolarmente prestato la garanzia, la quale è stata espressamente approvata sia dal ricorrente che dalle competenti autorità del Regno di Olanda e che l'assicurazione è effettivamente entrata in vigore come da dichiarazione dello stesso ricorrente del 4 marzo 1988. Sempre secondo l'impugnato giudizio, non esiste dunque nessun motivo per sostenere che l'assicurato avrebbe effettuato dichiarazioni inesatte in merito alla garanzia statale, rispettivamente non abbia presentato documenti veritieri, contrariamente all'obbligo sancito dall'art. 3.3 della polizza e dagli art. 1892 e 1893 CCit. La Corte cantonale ha quindi concluso che nessun elemento è stato provato che possa come che sia sostanziare eventuali colpe della controparte, suscettive di invalidare la garanzia assicurativa ed eventualmente quella statale.
c) A queste argomentazioni, il ricorrente si limita ad opporre considerazioni generiche e comunque appellatorie, che non fanno per nulla apparire il giudizio impugnato arbitrario, ossia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b). Non basta infatti affermare, come fatto dal ricorrente, che in questo modo si arricchiscono gli attori, che sono tutte banche, di fr. 32'000'000.-- contro un diritto di surrogazione a suo favore pari a fr. 0.--. La circostanza che beneficiarie della polizza siano degli istituti di credito (che peraltro hanno corrisposto premi assicurativi per svariati milioni di fr.!) non è sufficiente per motivare un'ingiustizia e la circostanza che la garanzia pubblica sia senza valore è mera affermazione di parte che dev'essere ancora dimostrata. Ad ogni buon conto, secondo gli accertamenti della sentenza cantonale nulla è provato che possa far intravedere una colpa della capofila suscettibile di rendere vana la garanzia pubblica. Il fatto che lo Stato di Aruba cerchi di sottrarsi ai suoi obblighi, evidentemente, da solo ancora non basta per far apparire arbitraria la conclusione della sentenza impugnata.
5.- Da quanto sopra discende che il ricorso, nei limiti in cui s'avvera ricevibile, risulta infondato e come tale va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica assegnare ripetibili alle controparti, che non hanno dovuto presentare una risposta.
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 50'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 novembre 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,