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Original
 
[AZA 0/2]
5C.261/2001
II CORTE CIVILE
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4 dicembre 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso per riforma del 18 ottobre 2001 presentato da S.________, convenuto, Bellinzona, patrocinato dall'avv.
Marco Cereda, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 13 settembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a D.________, attore, Arbedo, patrocinato dall'avv.
Carlo Brusatori, Arbedo, in materia di rivendicazione;
Ritenuto in fatto :
A.- S.________ ha dato in locazione alla Z.________ S.A. i locali di sua proprietà siti in Via X.________ a Bellinzona, destinati da molti anni a esercizio pubblico. Il contratto di locazione è stato disdetto per il 30 aprile 1998 da parte del proprietario per mora della conduttrice. Il 19 giugno 1998 il Pretore di Bellinzona, su analoga richiesta, ha pronunciato lo sfratto della conduttrice. Il successivo 10 settembre è stato dichiarato il suo fallimento. L'arredamento e le installazioni dell' esercizio pubblico sono stati rivendicati da D.________, azionista maggioritario e membro del consiglio di amministrazione della fallita, che li avrebbe acquistati dalla stessa con contratto del 2 marzo 1998. Dopo che l'amministrazione del fallimento ha riconosciuto la rivendicazione e previa rinuncia della massa a far valere pretese su tali beni, S.________ ha chiesto e ottenuto la cessione delle pretese ai sensi dell'art. 260 LEF. Con successiva azione, D.________ ha rivendicato la proprietà di tutti i relativi beni, elencati nell'inventario dell'Ufficio dei fallimenti di Bellinzona dal n. 1 al n. 139. Con sentenza 2 novembre 2000 il Pretore ha rigettato la rivendicazione ed ha riconosciuto la proprietà dei beni in contestazione alla massa fallimentare, il contratto di vendita all'attore essendo revocabile giusta gli art. 285 segg. LEF.
B.- La decisione di primo grado è stata impugnata dal soccombente davanti alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che con sentenza 13 settembre 2001 l'ha annullata e riformata nel senso che la rivendicazione dell'attore è del tutto legittima. Secondo i giudici cantonali, l'Ufficio dei fallimenti ha correttamente assegnato il termine per presentare azione a D.________, perché i beni erano detenuti da una terza persona che non li rivendicava per sé. Ad ogni buon conto, il convenuto avrebbe dovuto contestare l'assegno di termine emanato dall'Ufficio con un ricorso all'autorità di vigilanza. Con riferimento alla revocabilità dell'atto di vendita, i giudici cantonali, pur riconoscendo la possibilità per il cessionario delle pretese della massa di farla valere in via d'eccezione, hanno in concreto negato che ciò sia avvenuto nelle forme richieste dalla procedura civile: un vago accenno negli allegati, infatti, non soddisfa l'esigenza di formulare l'eccezione in modo chiaro e inequivocabile. Per altro verso, non può in concreto essere ammessa una nullità assoluta dell'atto di vendita.
C.- Il 18 ottobre 2001 S.________ ha presentato un ricorso per riforma contro il giudizio cantonale, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e riformarlo nel senso che la petizione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, che sia respinta. Ribadisce che gli oggetti rivendicati non erano in possesso della massa e non vi era quindi spazio per una rivendicazione ai sensi dell'art. 242 cpv. 2 LEF. Semmai, l'amministrazione del fallimento avrebbe dovuto farsi parte diligente. Contesta poi di non aver sollevato l'eccezione di revocazione dell'atto nelle dovute forme.
L'eccezione è inoltre fondata nel merito. L'impugnato giudizio viola poi il diritto federale anche con riferimento alla validità del contratto di vendita: l'amministratore F.________ non poteva infatti rappresentare da solo la società e nemmeno risulta che volesse agire in tal senso. Il contratto non è dipeso dalla volontà della Z.________ S.A.
di vendere, bensì da quella dell'acquirente di avvantaggiarsi scientemente a danno della società e dei suoi creditori.
Ma il contratto non è valido anche per il divieto di contrattare con sé stesso. Infine, i giudici cantonali, affermando che la Z.________ S.A. non ha subito pregiudizio, perché si è vista diminuire i suoi debiti di complessivi fr. 250'000.--, è caduta in una svista manifesta: in quel periodo, infatti, l'attore stava trattando la cessione dell'inventario per un prezzo decisamente superiore e inoltre il pagamento è avvenuto per ben fr. 126'000.-- mediante compensazione di un credito già irrecuperabile.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Considerando in diritto :
1.- Le azioni di rivendicazione nell'ambito del fallimento ai sensi dell'art. 242 LEF sono contestazioni civili e come tali soggiacciono al ricorso per riforma (DTF 93 II 436 consid. 1, 81 II 82 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Titolo II n. 2.3.58.7, pag. 56). Interposto in tempo utile contro una decisione finale della suprema istanza cantonale, il gravame è quindi di principio ricevibile, atteso che il valore litigioso previsto dalla legge (art. 46 OG) è manifestamente dato.
2.- Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Il ricorrente deve quindi astenersi dal criticare tali accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Per giurisprudenza costante, una svista manifesta si verifica quando l'autorità cantonale, la cui decisione è impugnata, abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2a, cfr. anche sentenza 5 dicembre 1995 consid. 3 pubblicata in SJ 1996 pag. 353 segg.). Ciò si verifica, ad esempio, quando dall'esame di un documento agli atti, ma ignorato dai giudici cantonali, emerga un errore evidente nell'accertamento dei fatti. La svista manifesta non va tuttavia confusa con l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc in fine; Münch, Berufung und zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, nota 4.65 seg. ; Poudret, op. cit. , n. 1.6.3 ad art. 55 OG e n. 5.4 ad art. 63 OG). La censura della svista manifesta deve inoltre essere chiaramente motivata, indicando esattamente l'accertamento querelato e il passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 lett. d OG).
Nella fattispecie il convenuto motiva - inammissibilmente - le sue censure in larga misura con fatti nuovi, non contenuti nel giudizio impugnato, senza che siano realizzate le eccezioni previste dall'art. 63 cpv. 2 OG. È ben vero che egli, in conclusione del gravame, eccepisce una svista manifesta, ma detta eccezione non è per nulla sostanziata e si rivela ad ogni buon conto destituita di fondamento. Da un lato, la critica appare assai generica e, dall'altro, si riferisce ad una valutazione dei fatti e non a un accertamento di fatto: la cifra di fr. 250'000.-- indicata dai giudici cantonali, infatti, risulta dal contratto concluso dall'attore con la fallita e la circostanza che in precedenza sia stata tentata - invano - una vendita ad altri per una cifra superiore non dimostra, nemmeno lontanamente, una svista manifesta nel senso esposto in precedenza.
Analoga conclusione si impone per la compensazione parziale del prezzo con un proprio credito, che sarebbe stato irrecuperabile.
3.- a) Il convenuto lamenta poi una violazione dell'art. 242 cpv. 2 LEF, sostenendo che l'azione di rivendicazione non avrebbe potuto essere inoltrata dall'attore, poiché gli oggetti rivendicati non erano in possesso della massa.
b) La sentenza impugnata rileva che l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato all'attore il termine per promuovere l'azione di rivendicazione con un provvedimento di cui il convenuto ha avuto copia. Se quest'ultimo non era d'accordo con la ripartizione dei ruoli processuali, avrebbe dovuto inoltrare un ricorso all'autorità di vigilanza.
c) Ora, tale motivazione appare del tutto corretta e coerente colla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale per le azioni di rivendicazione nelle esecuzioni in via di pignoramento. Secondo tale giurisprudenza, la decisione sul ruolo delle parti presa dall'Ufficio di esecuzione, una volta cresciuta in giudicato, è vincolante per il giudice e non può più essere rimessa in discussione (DTF 24 I 325 consid. 1; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, VI ed., § 24 n. 52, pag. 194; A. Staehelin, Commento basilese, n. 25 ad art. 107 LEF). Il convenuto, che ha ricevuto copia dell'assegnazione di termine alla controparte per far valere le pretese, se riteneva che la stessa (peraltro a lui favorevole) fosse erronea, avrebbe dovuto impugnarla, come rilevato dai giudici cantonali, con un ricorso all'autorità di vigilanza. Tale ripartizione del ruolo delle parti, cresciuta in giudicato, vincola il giudice dell'azione di merito. Anche prescindendo dall'irricevibilità della censura, l'assegnazione del termine per promuovere l'azione al qui attore appare del tutto conforme alla normativa applicabile e segnatamente all'art. 52 RUF, secondo il quale quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto dall'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione (cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 49 all'art. 242 LEF). Occorre infine rilevare che l'argomentazione ricorsuale si rivela ai limiti della temerarietà: dopo aver sostenuto nel ricorso 31 marzo 1999 alla Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza, che i beni erano in possesso della massa (punto 4: "I beni si trovavano, e si trovano tuttora negli enti locati dalla fallita. Quindi in possesso della fallita e non del terzo rivendicante. ") e dopo aver chiesto ed ottenuto il riconoscimento delle pigioni dei locali in cui erano depositati gli oggetti in contestazione per svariati mesi dopo la disdetta, il convenuto tenta in questa sede di sostenere contro ogni evidenza che gli oggetti non si sarebbero trovati in possesso della massa!
4.- I giudici cantonali hanno rilevato che la revocabilità di un atto ai sensi degli art. 285 segg. LEF può anche essere fatta valere in causa in via di eccezione.
Nel concreto caso essi hanno però escluso tale possibilità, perché il convenuto non aveva proposto l'eccezione secondo i modi e le forme previste al proposito dal diritto processuale ticinese. Nella fattispecie il convenuto contesta di non aver eccepito nei dovuti modi la natura revocabile dell'atto, dimenticando però che la procedura è disciplinata dal diritto cantonale e che in questo ambito non è dato il rimedio del ricorso per riforma (art. 43 OG). La censura si rivela pertanto di primo acchito irricevibile.
5.- Il convenuto afferma inoltre che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, per il contratto di compravendita degli oggetti litigiosi è stata scelta la forma scritta e che non sussisteva una volontà intesa a vendere.
Al proposito va ribadito quanto già rilevato in precedenza, ossia che la giurisdizione per riforma è vincolata alla fattispecie contenuta nel giudizio impugnato:
la maggior parte dei fatti esposti dal convenuto sono nuovi e non possono essere vagliati in questa sede. Inoltre, la censura è diretta - inammissibilmente - contro l'accertamento dei fatti dell'autorità cantonale. Il convenuto si fonda del resto in parte preponderante sulla volontà delle parti, segnatamente dell'amministratore F.________, che non "aveva la volontà di agire in tal senso", per in sostanza, sostenere che la società anonima non aveva la volontà di vendere, ma semmai l'attore quella di avvantaggiarsi scientemente a danno dei suoi creditori. Senonché, anche a questo proposito il convenuto dimentica che quanto le parti sapevano e volevano all'atto della conclusione contrattuale costituisce questione di fatto insindacabile in un ricorso per riforma (DTF 123 III 165 consid. 3a e rinvio, 107 II 226 consid. 4; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 96 in fine con rinvii). La censura s'avvera quindi manifestamente irricevibile.
6.- a) Infine, il convenuto lamenta che i giudici cantonali non hanno a torto invalidato il contratto concluso dal rappresentante della società con sé stesso.
b) La sentenza impugnata rileva che la società, cedendo la proprietà dell'inventario, non ha subito pregiudizi di sorta poiché di fronte alla rinuncia ai mobili ha visto diminuire i suoi debiti di complessivi fr. 250'000.-- (ossia, di fr. 126'000.-- mediante il soddisfacimento di crediti dell'attore, che aveva direttamente soddisfatto creditori della società e per fr. 124'000.-- mediante l'assunzione di un debito societario presso una banca), quando il valore di quei beni era stato stimato fr. 15'000.-- e lo stesso convenuto, qui ricorrente, si era accordato per ricavarne fr. 20'000.--. Il pregiudizio, concludono i giudici cantonali, avrebbe potuto, forse, essere individuato solo qualora il valore dei beni fosse stato superiore a quello della contropartita, ma nessuno sostiene una tale eventualità.
c) La motivazione in diritto esposta dal giudizio impugnato può anche destare qualche perplessità: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 127 III 332 consid. 2a, 126 III 361 consid. 3a e rinvii) il contratto con sé stesso è per principio inammissibile, perché implica regolarmente un conflitto d'interessi. Di regola, il contratto con sé stesso comporta pertanto la nullità dell'atto, a meno che la natura di quest'ultimo escluda una possibilità di pregiudizio del rappresentato, ovvero il rappresentato stesso abbia esplicitamente autorizzato il rappresentante ad agire con sé stesso o abbia successivamente ratificato l'atto. Questa giurisprudenza si applica pure ai casi di rappresentanza di una persona giuridica tramite i suoi organi.
Anche in questa evenienza occorre un'esplicita autorizzazione o una successiva ratifica da parte di un organo paritetico o superiore nei casi in cui esista la possibilità di un pregiudizio della società (DTF 127 III 332 consid. 2a).
Nella fattispecie in esame, i giudici cantonali hanno escluso la realizzazione di un pregiudizio della società in seguito alla vendita dell'inventario all'attore:
di per sé, però, il negozio poteva anche implicare un pericolo di sfruttamento della situazione da parte dell'organo, con conseguente pregiudizio della società. La natura del contratto concluso dall'organo con la società non era tale da escludere un possibile pregiudizio ai danni della società, come sarebbe invece il caso qualora si tratti di oggetti con un valore di mercato o di borsa prestabilito (R.
Watter, Commento basilese, n. 19 all'art. 33 CO). Nondimeno, in concreto, l'amministrazione del fallimento, nell'ambito delle sue incombenze, ha riconosciuto la proprietà dell'attore sugli oggetti in contestazione ed ha quindi ratificato il contratto a suo tempo concluso. A questo atto di ratifica, avvenuto nell'ambito delle competenze che all'amministrazione del fallimento competono quale organo preposto alla tutela degli interessi della massa, ben può essere attribuita analoga portata della ratifica da parte di un organo societario nel periodo antecedente al fallimento.
D'altra parte, i negozi con sé stesso sono proibiti nell'interesse della società; in questo contesto gli interessi dei creditori e quelli del pubblico sono invece senza rilievo. In particolare, com'è il caso in concreto, gli interessi dei creditori sono tutelati dalle possibilità che la legge offre a questi ultimi di agire in giudizio mediante le azioni pauliane o le azioni di responsabilità verso gli amministratori (D. Zobl, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in: ZBJV 1989 289 segg. , pag. 312 lett.
C). Le conclusioni dell'impugnato giudizio s'avverano pertanto corrette, anche se sulla scorta di una diversa motivazione giuridica e senza che occorra esaminare oltre la fattispecie, che coinvolge pure, almeno in parte, anche terze persone. L'acquisto degli oggetti contestati, infatti, è avvenuto parzialmente mediante l'assunzione di un debito societario verso una banca da parte dell'organo acquirente: nulla emerge che l'istituto di credito non fosse in buona fede, di guisa che ancora si sarebbe posta la questione inerente alla sua tutela in virtù di questa sua situazione (Zobl, op. cit. , pag. 307 seg.) nell'ipotesi in cui l'atto fosse stato considerato nullo.
7.- Da quanto precede discende che il gravame s'avvera, nella ridotta misura in cui risulta ricevibile, manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). All' attore, che non ha dovuto presentare una risposta, non sono riconosciute indennità per ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore del fallimento Z.________ S.A.
Losanna, 4 dicembre 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere