BGer 1A.67/2001 |
BGer 1A.67/2001 vom 21.12.2001 |
{T 0/2} 1A.67/2001/viz
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Sentenza del 21 dicembre 2001
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Favre,
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cancelliere Gadoni.
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A.________, patrocinato dall'avv. John Rossi, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,
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contro
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Procuratore pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
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(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 15 marzo 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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Il 29 marzo 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia contro B.________ e altre persone per i reati, che sarebbero stati commessi prima del settembre 1999, di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al falso in bilancio, all'esportazione illegale di farmaci, alla truffa, alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci e al commercio di medicinali pericolosi per la salute pubblica.
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Secondo l'Autorità estera le persone indagate, grossisti nel campo dei medicinali, avrebbero usato documenti pubblici delle autorità sanitarie contraffatti al fine di commercializzare farmaci a livello internazionale; essi avrebbero in particolare commercializzato all'estero prodotti farmaceutici per l'uso ospedaliero, sottraendoli a questa destinazione, ma beneficiando del maggiore sconto, offerto ai grossisti autorizzati ad acquistare e commercializzare farmaci in confezioni ospedaliere. Le operazioni incriminate sarebbero avvenute per il tramite di società italiane ed estere controllate dagli indagati, i quali avrebbero falsificato bilanci, documenti contabili e fatturazioni per ottenere, tra l'altro, ingenti forniture di farmaci in confezione ospedaliera da distribuire all'estero e costituire pure pretese di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare le società X.________, Y.________ e Z.________ avrebbero corrisposto alla Q.________ SA di Lugano considerevoli compensi per mediazioni sia sugli acquisti sia sulle vendite.
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La domanda di assistenza giudiziaria tendeva, riguardo alle operazioni concernenti la Svizzera, alla perquisizione della Q.________ SA e all'acquisizione di documentazione sui rapporti tra essa e le ditte X.________, Y.________ e Z.________ controllate dagli indagati.
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B.
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L'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). Questi, il 29 settembre 2000, ha accertato l'ammissibilità della domanda e ordinato la perquisizione - poi eseguita il 9 gennaio 2001 dalla Polizia ticinese - degli uffici della Q.________ SA e di ogni locale in cui si trovassero suoi documenti; ha inoltre disposto il sequestro della documentazione concernente i rapporti tra la società e la X.________, Y.________ e la ditta Z.________.
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Con una decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2001 il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia del rapporto di Polizia relativo alla perquisizione e della documentazione sequestrata in quell'occasione presso gli uffici della Q.________ SA e presso l'abitazione di A.________, amministratore della società.
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C.
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Il 9 febbraio 2001 l'amministratore ha impugnato la decisione di chiusura parziale dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che ha respinto il ricorso con sentenza del 15 marzo 2001. Essa ha sostanzialmente ritenuto che i fatti esposti nella domanda adempivano gli estremi della truffa in materia fiscale e che un nuovo esame, in contraddittorio, della documentazione acquisita non si giustificava, né tale diniego violava il diritto di essere sentito, comunque rispettato in sede di ricorso.
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D.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo in via principale di annullarla e di respingere la domanda di assistenza giudiziaria; in via subordinata chiede di rinviare la causa alla CRP per una nuova decisione, previo esame in contraddittorio della documentazione da trasmettere. Il ricorrente censura sostanzialmente la mancata cernita dei documenti e contesta l'adempimento delle condizioni di una truffa in materia fiscale. Delle ulteriori motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'UFG e il Ministero pubblico postulano di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2).
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1.3 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo in materia di assistenza giudiziaria internazionale l'accertamento dei fatti vincola però il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'Autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa da un'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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2.
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Secondo l'art. 80h lett. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". Trattandosi di perquisizioni domiciliari, è considerato personalmente e direttamente toccato ai sensi della citata disposizione il proprietario o il locatario (art. 9a lett. b OAIMP).
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Il ricorrente, che è tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulle criticate misure della perquisizione e del sequestro di documentazione presso la sua abitazione e presso gli uffici della Q.________ SA e sulla sua qualità di parte nella procedura ricorsuale dinanzi alla CRP. Quest'ultima circostanza non è tuttavia determinante, non essendo qui in discussione un caso in cui la Corte cantonale avrebbe negato a torto all'istante il diritto di ricorrere nella sede cantonale (cfr. DTF 124 II 180 consid. 1b, 118 Ib 442 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 308, pag. 235).
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In effetti, risulta dagli atti che, oltre all'abitazione di A.________, sono stati perquisiti gli uffici della Q.________ SA sequestrandovi della documentazione. Ora, il ricorrente non agisce in rappresentanza della società e non sostiene, né d'altra parte tale circostanza è ravvisabile in concreto, di essere proprietario o locatario degli spazi commerciali interessati dalla misura coercitiva litigiosa (cfr. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa; Zimmermann, op. cit., n. 308, pag. 235). In quanto amministratore, egli non è quindi toccato in modo personale e diretto dal provvedimento di assistenza giudiziaria eseguito presso gli uffici della società. Né in concreto risultano adempiute le condizioni affinché, quale eventuale avente diritto economico della persona giuridica, gli possa eccezionalmente essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere, segnatamente qualora la società sia stata sciolta e non possa quindi più agire (DTF 123 II 153 consid. 2; sentenza del 18 maggio 2000 nella causa L., consid. 1e, apparsa in Pra 2000, n. 133, pag. 790).
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In tali circostanze, il ricorrente è legittimato a impugnare unicamente la trasmissione della documentazione sequestrata presso la sua abitazione.
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3.
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A questo proposito egli lamenta innanzitutto di non avere avuto la possibilità, nell'ambito dell'esecuzione della domanda, di esaminare in contraddittorio la documentazione raccolta e di esprimersi su quella eventualmente da trasmettere, il PP avendo emanato la decisione di chiusura parziale il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento di assistenza.
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3.1 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la persona soggetta a una misura coercitiva è tenuta a collaborare con l'Autorità di esecuzione, in particolare per evitare che vengano ordinati provvedimenti sproporzionati. Così, la persona interessata dalla perquisizione e dal sequestro di documenti che le appartengono è tenuta, pena la preclusione, a indicare precisamente all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali ragioni, non dovrebbero essere trasmessi e per quali ragioni. Questo dovere di collaborazione deriva dal fatto che il detentore di documenti ne conosce meglio dell'Autorità il contenuto: viene in tal modo facilitato e semplificato il compito di quest'ultima e si concorre altresì al rispetto del principio della celerità della procedura, sancito dall'art. 17a cpv. 1 AIMP. Tale obbligo è applicabile in particolare in sede di esecuzione della domanda: dal profilo della buona fede non sarebbe in effetti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci procedere l'Autorità di esecuzione da sola alla cernita, senza prestarvi concorso, per poi eventualmente rimproverarle, nell'ambito di un ricorso, di avere disatteso la portata del principio della proporzionalità. In tali circostanze, la cernita della documentazione non spetta quindi esclusivamente all'Autorità di esecuzione, che deve però dare al detentore la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi a questo proposito, al fine di permettergli di esercitare il suo diritto di essere sentito e di adempiere il suo obbligo di collaborare all'esecuzione della domanda (art. 80b cpv. 1 AIMP; DTF 126 II 258 consid. 9b/aa).
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3.2 La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente, assente all'atto della perquisizione, è stato validamente rappresentato dal figlio. Visto che la decisione di chiusura è stata emanata il giorno successivo all'esecuzione della domanda, ci si può tuttavia chiedere se l'Autorità di esecuzione abbia effettivamente permesso all'interessato, al momento di eseguire la misura coercitiva, di partecipare alla cernita della documentazione, dandogli l'effettiva facoltà di esprimersi e di eventualmente contestare la trasmissione di taluni documenti (cfr. DTF 125 II 356 consid. 5c). Il quesito non deve comunque essere esaminato ulteriormente. In effetti, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura ricorsuale (se del caso anche nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d e rinvii), purché l'autorità di ricorso disponga di un potere d'esame e di decisione almeno pari a quello dell'autorità di esecuzione (DTF 124 II 132 consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 265, pag. 205 seg.). Ora, nell'ambito del gravame sottopostole, la CRP beneficiava di libero esame dei fatti e del diritto (cfr. art. 286 cpv. 4 CPP/TI, in relazione con l'art. 12 cpv. 1 AIMP e l'art. 2 della legge cantonale di applicazione AIMP, del 16 maggio 1988) e il ricorrente, che per il tramite del patrocinatore ha esaminato presso il Ministero pubblico i documenti sequestrati, ha potuto esprimersi dinanzi a essa sulla loro rilevanza. A tale proposito, riguardo alle polizze assicurative sequestrate nell'abitazione di A.________, questi si era essenzialmente limitato a far valere che esse non concernevano le ditte italiane menzionate nella domanda. Anche in questa sede il ricorrente ribadisce semplicemente tale argomentazione. Ora, come ha in sostanza rettamente rilevato la Corte cantonale, non basta sostenere, in modo generale e indifferenziato, che i documenti non concernono il procedimento estero, ma occorre spiegare, con chiarezza e precisione, per quali motivi i documenti e le informazioni da trasmettere eccederebbero l'oggetto della domanda o non sarebbero di alcun interesse per l'inchiesta estera. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza, lo Stato richiesto può trasmettere anche documenti concernenti altre persone o società, non esplicitamente menzionate nella domanda, se tali informazioni possano essere utili per il procedimento aperto nello Stato estero e le condizioni per la concessione dell'assistenza siano adempiute (DTF 126 II 258 consid. 9c e rinvio).
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In tali circostanze, il ricorrente ha quindi potuto esprimersi sui documenti da trasmettere quantomeno nell'ambito del gravame presentato dinanzi alla CRP, la quale ha sufficientemente motivato le ragioni per cui respingeva le critiche su questo punto. Ne consegue che il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato dalla Corte cantonale.
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4.
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Il ricorrente sostiene poi che l'Autorità italiana non avrebbe precisato le imposte non pagate e il loro ammontare; non essendo i fatti sufficientemente chiari, sarebbe occorso, in tali circostanze, un parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Secondo il ricorrente bisognerebbe inoltre esaminare la domanda limitatamente ai fatti riguardanti la Svizzera, che, a suo dire, non sarebbero costitutivi di una truffa in materia fiscale. Egli contesta pure che i contratti di mediazione tra le società italiane e la Q.________ SA, nonché le fatture emesse da quest'ultima, siano inesatti.
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4.1 Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 DPA), perché la domanda possa essere accolta, l'Autorità richiedente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonianze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano del tutto prive di fondamento (DTF 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56). Ciò implica una deroga alla prassi secondo cui l'Autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi sulla realtà dei fatti addotti (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88 in basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dalla Stato richiedente che fornisca particolari, che proprio la domanda di assistenza intende chiarire.
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Una truffa in materia fiscale può essere commessa, oltre che nei casi di inganno astuto in cui si faccia ricorso a manovre fraudolente secondo l'art. 146 CP, mediante l'uso di documenti inesatti o falsificati (DTF 126 IV 165 consid. 2a, 125 II 250 consid. 3b e 5a, 122 IV 197 consid. 3d). Il Tribunale federale ha stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti secondo l'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3-5, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77; sentenza inedita del 13 ottobre1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in Rep. 1999 126)
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A questo proposito, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non sono però determinanti unicamente gli episodi avvenuti in Svizzera, bensì il complesso dei fatti esposti nella domanda. Ora, l'Autorità richiedente ha rilevato che le persone coinvolte nel procedimento penale estero hanno utilizzato, in quanto grossisti farmaceutici, documenti pubblici contraffatti delle aziende sanitarie e hanno commercializzato all'estero prodotti farmaceutici per uso ospedaliero, cancellando le diciture sugli imballaggi e avvantaggiandosi indebitamente di uno sconto del 50% (in luogo del 33%) cui hanno diritto i grossisti abilitati a commercializzare i medicamenti in confezioni ospedaliere. Queste operazioni sarebbero state eseguite attraverso una rete di società farmaceutiche italiane ed estere controllate dagli inquisiti, legati da rapporti di parentela, che avrebbero in particolare evaso il fisco manipolando e falsificando bilanci societari e distribuendo gli utili tra le diverse società controllate.
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4.2 Il ricorrente sostiene semplicemente che l'esposto dei fatti non sarebbe sufficientemente chiaro poiché l'Autorità italiana non avrebbe spiegato le caratteristiche e l'ammontare delle imposte impagate. Non fa tuttavia valere che la CRP avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria, né che la fattispecie posta a fondamento del giudizio sarebbe manifestamente inesatta o incompleta. Occorre d'altra parte considerare che, specie se l'inchiesta è al suo inizio, non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca particolari che proprio la domanda di assistenza intende chiarire. In determinate circostanze, si può pure ammettere che lo Stato richiedente, tenuto conto delle precauzioni che devono essere adottate nella fase istruttoria, si esprima con un certo riserbo, per evitare di fornire ai perquisiti indicazioni suscettibili di ostacolare l'inchiesta. Con queste premesse, e per le considerazioni riferite, l'esposto dei fatti, non lacunoso né contraddittorio, è in concreto vincolante (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 118 Ib 547 consid. 3a). Ora, ritenuto che dalla rogatoria si evince che gli inquisiti avrebbero, tra l'altro, sistematicamente manipolato e falsificato bilanci societari e documentazione contabile, i quali costituiscono documenti ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 122 IV 25, 125 IV 273 consid. 3a/aa e bb, 119 IV 54 consid. 2c/bb), in concreto potrebbe entrare in linea di conto non già una semplice sottrazione fiscale, ma una truffa in materia fiscale.
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Comunque, come visto, emerge dalla domanda che gli indagati avrebbero utilizzato documenti pubblici contraffatti per commercializzare a livello internazionale farmaci destinati all'uso ospedaliero, approfittando per tali operazioni di sconti indebiti. In queste circostanze, la fattispecie può realizzare gli estremi del reato di truffa (art. 146 CP), l'Autorità italiana avendo peraltro chiesto l'assistenza anche per tale reato. Ora, l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è chiesta per la repressione di più reati e uno solo di essi è punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 89).
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D'altra parte, l'assistenza è richiesta anche per il prospettato reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", l'inchiesta estera tendendo infatti pure a chiarire la tipologia dei farmaci commercializzati dagli indagati e la loro destinazione finale. Tale fattispecie è punibile anche secondo il diritto svizzero, segnatamente secondo l'art. 155 CP (contraffazione di merci; cfr., sulle nozioni di contraffazione e di falsificazione, Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 4 segg. all'art. 155) per cui il principio della doppia punibilità (cfr. al riguardo DTF 124 II 184 consid. 4b) non è, in concreto, disatteso.
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5.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
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Losanna, 21 dicembre 2001
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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