BGer 1A.2/2002
 
BGer 1A.2/2002 vom 11.01.2002
{T 0/2}
1A.2/2002/mde
Sentenza dell'11 gennaio 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
X.________, Madrid (E), ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella postale 2364, 6901 Lugano,
contro
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Arturo Garzoni, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
(ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 30 novembre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 7 agosto 2001 il Tribunale centrale d'istruzione n. 6 di Madrid ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, di C.________ e di altri prevenuti per infrazione aggravata alla legislazione sulle sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro. Era chiesta, in particolare, la consegna della documentazione di eventuali conti o relazioni finanziarie presso istituti di credito svizzeri, di cui disponessero determinate persone fisiche o giuridiche facenti capo o vicine all'indagato B.________, e di sequestrarne gli averi.
B.
Con decisione di entrata in materia del 24 ottobre 2001 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), accertata l'ammissibilità della domanda, ha ordinato l'identificazione e il sequestro degli averi patrimoniali di cui risultassero titolari o aventi diritto economico le persone fisiche o giuridiche indicate dall'Autorità richiedente. Tra queste persone figura l'avvocato X.________, il quale è insorto contro la decisione del PP, in quanto ordinava il sequestro degli averi depositati sul proprio conto presso l'UBS di Lugano, con un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP); essa, con giudizio del 30 novembre 2001, ha dichiarato irricevibile il gravame. I ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico interposti dal citato legale contro questa decisione sono stati dichiarati inammissibili dal Tribunale federale con sentenza del 9 gennaio 2002 (causa 1A.206/2001).
Mediante altro giudizio, pure del 30 novembre 2001, la CRP ha dichiarato irricevibile un ricorso di X.________ - trasmessole per competenza dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino - avverso la decisione del PP di entrata in materia concernente, segnatamente, l'ammissibilità di principio della rogatoria spagnola e le perquisizioni bancarie ordinate in sua esecuzione.
C.
X.________ presenta contro questo giudizio un ricorso di diritto amministrativo e "in subordine" un ricorso di diritto pubblico, al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame, di annullare, rispettivamente dichiarare nulla, la sentenza impugnata, come pure di annullare, rispettivamente dichiarare nulli, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del PP.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).
1.2 Spagna e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), non si esprime al riguardo. La legittimazione a ricorrere può essergli riconosciuta soltanto nella misura in cui il contestato ordine di perquisizione concerne conti bancari di cui egli è titolare (art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b).
2.
Nella decisione di entrata in materia il PP ha stabilito (dispositivo n. 3) che contro i dispositivi n. 1 e 2, concernenti l'ammissibilità della domanda estera nonché l'ordine di identificazione dei conti bancari e il sequestro della relativa documentazione, non era dato ricorso; precisava che eventuali contestazioni avrebbero potuto essere fatte valere contro la decisione di chiusura. Nella contestata sentenza la CRP, ritenuto che la decisione relativa all'ammissibilità della rogatoria non era impugnabile separatamente da quella di chiusura, ha dichiarato irricevibile il ricorso.
2.1 L'Autorità cantonale, cui l'Ufficio federale, dopo averla esaminata sommariamente, trasmette la domanda per esecuzione, procede a un suo esame preliminare (art. 80 cpv. 1 AIMP): in tale ambito essa prende una decisione di entrata nel merito, motivata sommariamente, e ordina gli atti di assistenza giudiziaria ammissibili (art. 80a cpv. 1 AIMP), eseguendoli secondo il proprio diritto processuale (art. 80a cpv. 2 AIMP). Quando ritenga ultimato il disbrigo totale o parziale della domanda, l'Autorità di esecuzione emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria (decisione di chiusura della procedura d'assistenza, art. 80d AIMP). In concreto non si è in presenza di una siffatta decisione finale relativa, segnatamente, all'eventuale trasmissione dei documenti bancari sequestrati allo Stato richiedente (cfr. DTF 125 II 356 consid. 5c). Oggetto del presente litigio sono decisioni incidentali anteriori alla decisione finale di chiusura.
2.2 L'art. 80f cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale, presa dall'autorità cantonale di ultima istanza, anteriore alla decisione finale, è impugnabile separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b, prodotto dal sequestro di beni e valori (n. 1) o mediante la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (n. 2). Quest'ultima fattispecie non è realizzata in concreto, mentre con decisione del 9 gennaio 2002 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i ricorsi diretti contro il sequestro degli averi bancari del ricorrente. Ora, l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile può essere ammessa solo nell'uno o nell'altro dei casi previsti dall'art. 80e lett. b AIMP, la cui enumerazione è, di massima, esaustiva (DTF 127 II 198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5).
Il ricorrente si limita a sostenere che la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile sarebbe evidente per una persona che, come lui, svolge la professione d'avvocato penalista nello Stato richiedente: la decisione impugnata rappresenterebbe infatti una misura gravida di conseguenze, essendo messi in pericolo la sua immagine e il suo prestigio. Un siffatto pregiudizio non è previsto dall'art. 80e lett. b AIMP, né peraltro il ricorrente sostiene che i documenti bancari sequestrati sarebbero soggetti al segreto professionale dell'avvocato, ciò che non comporterebbe comunque, di massima, l'impugnabilità separata della decisione incidentale (DTF 126 II 495 consid. 5e/bb-dd). Ne segue che, non sussistendo alcun pregiudizio ai sensi dell'art. 80e lett. b AIMP, la decisione incidentale sull'ammissibilità della rogatoria non può essere impugnata separatamente, per cui il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
In questo stadio della procedura non si deve valutare l'ammissibilità della rogatoria spagnola o la trasmissione, non ancora decisa, della documentazione bancaria allo Stato richiedente. Tali questioni esulano dalla presente procedura e potranno essere fatte valere, rispettivamente esaminate, se del caso, nell'ambito dell'emanazione di una decisione di chiusura (sentenza inedita del 29 settembre 1999 in re F., consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). Le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 hanno infatti lo scopo di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso, segnatamente contro le decisioni incidentali (FF 1995 III 2, 11; DTF 126 II 495 consid. 3 pag. 498 e consid. 5b-d).
2.3 Il ricorso, inoltrato il 3 gennaio 2002 contro la decisione notificata il 4 dicembre 2001, sarebbe inoltre tardivo, e quindi inammissibile, anche per questo motivo, visto che il termine di ricorso contro una decisione incidentale è di 10 giorni (art. 80k AIMP). Nella decisione impugnata è stato indicato, per svista ed erroneamente, un termine di ricorso di 30 giorni. Quando sussista l'obbligo di indicare un rimedio giuridico un'eventuale omissione non deve comportare di massima alcun pregiudizio all'interessato: ora, l'art. 22 AIMP impone all'autorità di menzionare la possibilità del ricorso e il termine per interporlo. Tuttavia, colui che, usando la dovuta diligenza, può accorgersi che l'indicazione del rimedio di diritto è viziata, non può prevalersene; in particolare non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto individuare l'omissione o l'errore consultando semplicemente il testo legale, senza dover esaminare la giurisprudenza o la dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c e rinvii). In concreto l'errore era chiaramente individuabile alla semplice lettura dell'art. 80k AIMP: per di più, nella decisione del 30 novembre 2001, intimata il 5 dicembre 2002 e concernente il sequestro degli averi bancari, la CRP aveva correttamente indicato il termine di ricorso di 10 giorni, termine osservato dal ricorrente nell'inoltro del parallelo ricorso (causa 1A.206/2001), praticamente identico al presente; ritenuto che il ricorso è fondato sulla AIMP, si poteva senz'altro scorgere l'errore ed agire entro il termine di 10 giorni (DTF 127 II 198 consid. 2c).
2.4 Contro la decisione impugnata il ricorrente, legittimamente con un unico allegato (DTF 126 I 50 consid. 1), ha presentato, "in subordine", un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, fondato sull'asserita lesione degli art. 8, 9 e 29 Cost. Il ricorrente si limita tuttavia semplicemente a richiamare le citate norme costituzionali e ad asserire che il PP e la CRP sarebbero incorsi nell'arbitrio: egli afferma che, qualora le argomentazioni da lui addotte nel ricorso di diritto amministrativo non dovessero essere pertinenti nell'ambito di quel gravame, esse varrebbero a sostegno del ricorso di diritto pubblico. Trattandosi di censure concernenti unicamente l'applicazione della AIMP, in particolare la contestata ammissibilità della rogatoria, il ricorso di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), è inammissibile (DTF 127 II 198 consid. 2a e rinvii).
3.
Ne segue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 ultima frase, che rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
3.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 115299 BOG/POR)
Losanna, 11 gennaio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: