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Original
 
[AZA 7]
H 102/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger, Gianella,
supplente; Grisanti, cancelliere
Sentenza dell'11 gennaio 2002
nella causa
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Brenno Brunoni, Via Pioda 14, 6901 Lugano,
contro
Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero dell'auto, ciclo e motociclo, 3001 Berna, opponente, rappresentata dall'avv. Patrick Raedersdorf, Spitalgasse 4, 3001 Berna,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Fatti :
A.- C.________ è stato azionista e amministratore unico, con diritto di firma individuale, della A.________ SA di M.________ dal 24 aprile 1995 fino alla data del suo fallimento, decretato dal Pretore del distretto di L.________ il 19 giugno 1996, prima che venisse depositata, in data 19 dicembre 1997, la graduatoria e chiusa la procedura fallimentare.
Con decisione 7 ottobre 1998 la Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero dell'auto, ciclo e motociclo, constatato di aver subito un danno di fr. 61'799. 30 in conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni 1993 e 1994 ne ha postulato il risarcimento da C.________.
B.- A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa, mediante petizione del 4 dicembre 1998 / 15 marzo 1999, ha promosso nei suoi confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Con giudizio 7 febbraio 2001 i primi giudici hanno accolto la petizione e condannato il convenuto al risarcimento di fr. 61'799. 30, addebitandogli grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore unico della fallita.
C.- C.________, patrocinato dall'avv. Brenno Brunoni, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. In via principale postula l'annullamento della querelata pronunzia e in via subordinata chiede il rinvio degli atti all'istanza cantonale per complemento d'istruttoria e nuovo giudizio.
Mentre la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
b) Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda il risarcimento di danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è pertanto irricevibile.
2.- C.________ contesta le conclusioni dei giudici cantonali, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Rileva in primo luogo di non avere agito quale organo di fatto della A.________ SA precedentemente alla sua nomina ad amministratore unico e di essere sempre solo intervenuto in qualità di azionista di una delle società del Gruppo C.________ durante le trattative con la Banca C.________, avvenute nel corso del 1994 per regolare le posizioni debitorie bancarie. Precisa inoltre che nel 1993-1994, quando gli allora amministratori della ditta decisero di rinviare provvisoriamente il pagamento dei contributi per gravi difficoltà finanziarie, egli non si sarebbe occupato dell'attività amministrativa della stessa. Né tale versamento avrebbe potuto essere effettuato in seguito da parte sua in qualità di amministratore unico in quanto sarebbero mancati i mezzi finanziari. Osserva che senza l'adozione, da parte degli azionisti, di tutta una serie di misure - in particolare senza l'ottenimento di un credito di un milione di franchi da parte della Banca C.________ a condizioni molto severe - volte a salvare le diverse società del gruppo, la A.________ SA sarebbe fallita con ogni probabilità un anno e mezzo prima e che comunque, avendo dovuto cedere tutti i crediti propri alla banca, era quest'ultima a dettare le condizioni e a decidere quali creditori pagare, impedendogli così di fare fronte al versamento degli oneri sociali.
Il ricorrente, infine, fa valere una violazione del diritto di essere sentito, per avere la Corte cantonale rifiutato l'audizione testimoniale di L.________ e non avere disposto una perizia contabile, prove che avrebbero permesso di escludere ogni sua responsabilità e di rilevare come i precedenti dirigenti della A.________ SA avessero dato la priorità al pagamento degli stipendi degli impiegati e delle fatture (ad es. elettricità e telefono) onde garantire la sopravvivenza della società. Chiede a questa Corte, qualora la pronunzia querelata già non dovesse essere annullata, di ordinare l'assunzione di tali prove e contesta ai primi giudici di aver privilegiato la Cassa, negandogli per contro la possibilità di indicare fatti e documenti nuovi atti a provare la sua buona fede nonché la sua volontà e il suo convincimento di poter risanare la società.
3.- In primo luogo va esaminato se, nell'ambito dell'istruzione della causa, il Tribunale cantonale sia incorso in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, come da questi sostenuto.
a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
b) In sostanza C.________ ritiene che siano stati lesi i suoi diritti costituzionali dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. perché - a differenza della Cassa - non gli sarebbe stata concessa la facoltà di produrre nuovi documenti e formulare nuove allegazioni, come pure non sarebbe stato citato il teste L.________ né ordinata la perizia contabile, benché questi mezzi di prova fossero stati ritualmente offerti. Sennonché tale censura si appalesa infondata.
aa) Con ordinanza 29 aprile 1999 i primi giudici hanno assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova. Contrariamente alla censura ricorsuale, non solo è stata data anche a C.________ la facoltà di addurre nuove allegazioni e di produrre nuovi documenti, ma questi ha saputo farne uso, dal momento che, con atto 7 maggio 1999, ha prodotto due nuovi documenti. Con ordinanza 11 luglio 2000 il Tribunale cantonale gli ha poi fissato un termine per presentare ulteriori osservazioni, facoltà di cui C.________ si è avvalso il 3 ottobre 2000 dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga di 20 giorni. Detto altrimenti, il ricorrente ha potuto beneficiare di un termine di oltre due mesi e mezzo, in luogo degli abituali venti giorni, per sviluppare qualsivoglia tesi.
bb) In merito all'audizione del teste L.________, si rileva che se da un lato è vero che il ricorrente ha chiesto in sede di risposta e di osservazioni l'assunzione di tale mezzo di prova al fine di chiarire le modalità di risanamento delle società del Gruppo C.________, dall'altro va rammentato che non occorre far capo all'audizione di testi quando una parte è nella posizione di produrre i documenti idonei a chiarire i fatti allegati. In concreto, il ricorrente doveva disporre, in quanto parte interessata, degli atti essenziali, segnatamente del piano di risanamento che coinvolgeva il Gruppo C.________ e quindi anche A.________ SA e dell'atto di cessione globale a favore della Banca C.________ di crediti anche della fallita, sicché i primi giudici hanno potuto legittimamente prescindere dall'assunzione del chiesto teste.
cc) In punto alla mancata disposizione di una perizia contabile va puntualizzato che tale richiesta era stata formulata in sede di risposta in maniera del tutto generica senza indicazione alcuna dei motivi che giustificassero una simile domanda. A prescindere da tale considerazione, si osserva che la deficitaria situazione finanziaria precedentemente alla nomina di C.________ ad amministratore unico e il tentativo di risanamento sono comunque stati riconosciuti dai primi giudici, per cui difficilmente la disposizione di una perizia avrebbe potuto apportare nuovi elementi suscettibili di modificare a favore dell'insorgente la valutazione del caso. Anche in questo caso la valutazione anticipata delle prove operata dai primi giudici merita conferma.
Per quanto precede, si deve concludere che non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
4.- a) Va ora verificato se il ruolo di C.________ all'interno della A.________ SA, prima di assumere la carica di amministratore unico il 24 aprile 1995, fosse assimilabile a quello di un organo di fatto, in particolare se con il suo operato abbia influito in modo determinante sulla decisione di procrastinare il pagamento dei contributi paritetici.
Decisiva, per stabilire se una persona possa essere qualificata come organo, pur non essendolo formalmente, è la circostanza che essa eserciti di fatto tale funzione, prendendo decisioni che altrimenti competono agli organi formali oppure assumendo la gestione della società stessa influenzandone così in modo determinante la formazione della volontà (DTF 114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 37 n. 17). Nell'ambito di azioni di responsabilità sono determinanti le mansioni concretamente svolte da una persona in seno alla società. Questo, onde evitare che la persona interessata venga chiamata a rispondere per danni che, per difetto di competenza, la stessa non avrebbe potuto impedire (DTF 111 V 178 consid. 5a).
b) Dall'esame degli atti emerge che C.________:
- il 15 aprile 1994 aveva sottoscritto per la L.________ SA, quale locataria, un contratto con l'A. ________ SA relativo alla locazione di uno stabile e di un piazzale a M.________, con effetto dal 15 aprile 1994, della durata di 10 anni e per un canone annuo di fr. 250'000.-,- il 20 aprile 1994 aveva sottoscritto per l'A. ________ SA, quale noleggiatrice, un contratto di leasing con la L.________ SA, a partire dal 15 aprile 1994, per la durata di 5 anni e per un canone annuo di fr. 50'000.-,- in occasione degli accordi 20 luglio e 25 ottobre 1994 con la Banca C.________, per l'ottenimento del finanziamento di un milione di franchi, aveva agito per il Gruppo C.________ SA, di cui facevano parte le società A.________ SA, F.________ SA, L.________ SA e I.________ SA,- il 18 gennaio 1995 aveva presieduto l'assemblea generale straordinaria della F.________ SA e aveva tra l'altro annunciato che il risanamento della società necessitava di una svalutazione del credito verso l'A. ________ SA di fr. 218'000.-,- aveva ricevuto dalla Cassa la lettera datata 6 aprile 1995 con cui quest'ultima sottoponeva un piano rateale - previamente da lui discusso nell'autunno del 1994 a B.________ alla presenza anche del revisore L.________ - per il pagamento dei contributi arretrati pari a fr.
474'047. 25, riferiti alle società A.________ SA, I.________ SA e F.________, che venne poi sottoscritto da P.________ e M.________ C.________ il 24 aprile 1995,- in data 9 maggio 1997 aveva dichiarato all'Ufficio fallimenti di L.________ che l'A. ________ SA nel periodo dal 1994 al 1996 aveva incassato circa fr. 215'000.-, importo che era stato utilizzato per pagare parzialmente diversi creditori.
c) L'insorgente assevera di avere svolto funzioni di organo - formale o di fatto - solo in seguito alla sua nomina ad amministratore unico dell'A. ________ SA del 24 aprile 1995, quando il debito verso la Cassa già esisteva, la società aveva da tempo cessato le attività, non aveva più dipendenti e la Banca C.________ aveva assunto la posizione di dominus per effetto delle cessioni globali di tutte le società del gruppo C.________.
Ora, è vero che al momento in cui l'interessato è divenuto amministratore unico già sussisteva lo scoperto di fr. 61'799. 30 nei confronti della Cassa. Tuttavia, la tesi ricorsuale non regge nella misura in cui viene fatto valere che C.________ non avrebbe influenzato in modo determinante la volontà della società prima del 24 aprile 1995 e non avrebbe preso decisioni che competevano agli organi formali della stessa. Tale assunto è chiaramente contraddetto dagli atti di causa, che evidenziano l'importanza delle attività svolte dal ricorrente in questo periodo - almeno a partire dall'aprile del 1994 - in merito a questioni fondamentali di politica aziendale - compresa quella legata al pagamento dei contributi sociali e all'esistenza stessa della società poi fallita. Già solo per questo motivo, il richiamo alla giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale in DTF 119 V 401 segg. si appalesa inconferente, non avendo il convenuto, in quella evenienza, agito quale organo di fatto anteriormente alla sua nomina ad amministratore unico.
Se ne deve pertanto concludere che l'azionista C.________ ha partecipato in maniera determinante alla formazione della volontà della società e alla sua gestione ancor prima di diventarne amministratore unico e che, quale organo di fatto, deve essere ritenuto responsabile per avere procrastinato per anni il pagamento dei contributi in oggetto.
5.- Va ora esaminato se il ricorrente possa appellarsi a validi motivi di discolpa.
L'interessato, laureato in scienze economiche, ribadisce che sussisteva la possibilità oggettiva di risanare la società, altrimenti egli non avrebbe avuto motivo di impegnare a tale scopo ingenti somme del proprio capitale privato.
Sostiene inoltre che pure le banche erano di questo avviso e conclude affermando che la decisione di rinviare il pagamento dei contributi sociali era stata presa da terze persone e non da lui, ritenuto che quando assunse la carica di amministratore unico già mancava la liquidità necessaria per potervi provvedere. Ma anche tali argomentazioni non sono condivisibili.
Quanto alla possibilità - peraltro priva di riscontro oggettivo, poiché il ricorrente ha omesso di indicare quanto sarebbe pertoccato in defintiva alla A.________ SA dalle operazioni di finanziamento del Gruppo da parte della Banca C.________ - di un effettivo risanamento della società e, quindi, di un versamento entro breve termine dei contributi scaduti (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), essa appariva - al momento in cui C.________ è intervenuto come amministratore di fatto - di dubbia attuazione, già solo se si pensi che l'attività era ormai "da tempo e totalmente cessata". E ad ogni modo va notato che il ricorrente ha comunque contravvenuto ai propri obblighi accresciuti di diligenza (DTF 114 V 219 consid. 4a e 4b), avendo egli - ben consapevole della grave crisi finanziaria che stava, ormai da anni, interessando la ditta e del cronico ritardo che aveva accumulato nei confronti della Cassa - omesso di saldare il debito nei confronti di quest'ultima, nonostante, per sua stessa ammissione, tra il 1994 e il 1996, quando egli agiva in qualità di organo, A.________ SA avesse incassato circa fr. 215'000.- (pari a una media annua di circa fr. 71'000.-) e malgrado l'interessato avesse lasciato intendere, con la sottoscrizione in data 24 aprile 1994, insieme a M.________ C.________, di un piano rateale, di volere fare fronte al pagamento degli arretrati. Dal modo di operare dell'interessato risulta con sufficiente chiarezza che egli non ha ritenuto di dover liquidare tale posizione, pur potendolo dal profilo contabile, dando precedenza al pagamento di altri creditori.
Infine, in merito alla tesi liberatoria secondo cui, con la cessione globale dei crediti alla Banca C.________, egli non sarebbe più stato in grado di stabilire autonomamente la destinazione delle disponibilità aziendali, si osserva quanto segue. A prescindere - come detto - dal fatto che l'interessato è ben lungi dall'aver dimostrato che il citato istituto bancario abbia concesso all'A. ________ SA un finanziamento, non quantificato nel suo ammontare, e che nulla impone di ritenere che egli abbia contratto personalmente debiti al fine di tacitare il credito della Cassa verso A.________ SA - le trattative bancarie essendo dirette alla concessione di una linea di credito di un milione di franchi a varie società del gruppo C.________ oltre a quattro persone fisiche, tra cui anche C.________ personalmente -, occorre ricordare che l'operazione in questione non legittimava comunque l'interessato a disinteressarsi completamente dell'utilizzo delle risorse, come invece, in sostanza, è stato. Così, non risulta agli atti la benché minima prova che l'insorgente abbia mai sollecitato la Banca C.________ a devolvere parte degli introiti, indicati in circa fr. 215'000.-, al pagamento dei contributi scoperti.
Ne consegue che non sussistono validi motivi di discolpa atti a liberare C.________ dal suo obbligo di risarcire il danno di fr. 61'799. 30 subito dalla Cassa.
6.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario).
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
è respinto.
II. Le spese giudiziarie, fissate in fr. 4'000.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 gennaio 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IVa Camera :
Il Cancelliere :