[AZA 0]
I 722/00 Ws
IIIa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente,
Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 21 gennaio 2002
nella causa
U._________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
Mediante decisione del 28 dicembre 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di rendita presentata il 30 giugno 1997 dal cittadino italiano U._________, nato nel 1950, per carenza di un'invalidità pensionabile secondo la legislazione svizzera.
Per giudizio del 3 novembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha disatteso l'impugnativa prodotta dall'interessato.
In sostanza essa ha confermato la carenza d'invalidità di grado rilevante, osservando però che l'insorgente, posteriormente al suo rimpatrio alla fine di agosto del 1996, nemmeno adempiva la clausola assicurativa.
Con ricorso di diritto amministrativo U._________ chiede l'annullamento del giudizio commissionale e l'erogazione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Produce numerosi certificati medici.
Mentre l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia adeterminarsi.
Diritto :
Nel querelato giudizio i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Hanno rilevato in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI, debba essere invalido ai sensi della legislazione svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A questa esposizione si deve fare riferimento.
Ai considerandi del giudizio commissionale può essere prestata adesione pure nella misura in cui esso, prendendo a base, segnatamente, le affidanti certificazioni peritali dei dottori M._________ e K._________ della Clinica universitaria X._________, completate dalle considerazioni psichiatriche del dott. A._________, ha ritenuto che nel periodo intercorso sino all'epoca del rimpatrio, avvenuto alla fine di agosto del 1996, l'invalidità del ricorrente non abbia mai raggiunto il tasso del 50%, necessario in concreto per l'assegnazione della chiesta rendita (v. l'art. 28 cpv. 1ter LAI). Per quanto concerne il periodo successivo al rimpatrio, i primi giudici hanno poi esattamente negato la sussistenza del requisito assicurativo, ricordato come il cittadino italiano adempia quest'ultima condizione quando sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana o quando egli ha diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (v. la cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale nonché l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo).
Alla soluzione che precede nulla mutano i numerosi certificati medici prodotti con il gravame, che peraltro, ad eccezione di un solo documento, già figuravano all'inserto.
Il giudizio commissionale non può pertanto che essere tutelato.
Giova rammentare infine all'insorgente che il nuovo ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 con la modifica della LAI del 23 giugno 2000 non impone più la qualità di assicurato quale condizione per fare valere prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla
Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 gennaio 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :
Il Cancelliere :