Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.153/2001/viz
Sentenza del 13 febbraio 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Féraud, Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
A.A.________,
B.A.________,
C.A.________, ricorrenti,
tutti patrocinati dall'avv. Raffaele Bernasconi, viale S. Franscini 3, casella postale 2261, 6901 Lugano,
contro
Procuratore pubblico del cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 31 luglio 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 5 ottobre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta) ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia contro A.A.________ e altre persone per i reati di associazione di tipo mafioso, truffa, usura e riciclaggio di denaro.
Secondo l'Autorità estera A.A.________, sospettato di appartenere a un'organizzazione camorrista, avrebbe acquisito illecitamente appalti e servizi pubblici corrompendo organi istituzionali; in particolare avrebbe allestito documenti contabili e amministrativi inveritieri allo scopo di fatturare, maggiorandolo, il costo di lavori in realtà mai eseguiti, inducendo così in errore gli enti pubblici appaltanti. L'accusato avrebbe inoltre approfittato dello stato di bisogno di diverse persone prestando loro ingenti somme di denaro a un tasso d'interesse di tipo usuraio, variante dal 2 % al 10 % mensile. Egli avrebbe anche riciclato il denaro proveniente dalle attività illecite effettuando operazioni bancarie volte a ostacolare l'identificazione dell'origine degli importi incriminati. I fatti sarebbero avvenuti nelle province di Napoli e Caserta nel periodo dal 1984 al 1996.
La domanda di assistenza tendeva tra l'altro all'acquisizione della documentazione bancaria concernente i conti dell'accusato e delle figlie B.A.________ e C.A.________ presso le banche ticinesi.
B.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). Questi, con decisione di entrata nel merito e di chiusura parziale del 12 dicembre 2000, ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione bancaria concernente i conti W.________ e Z.________ presso la banca Q.________ di Lugano, intestati a B.A.________ e a C.A.________. Tale documentazione era stata raccolta dal PP nell'ambito di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino contro A.A.________, B.A.________ e C.A.________ per il reato di riciclaggio di denaro.
C.
A.A.________ e le figlie hanno impugnato la decisione di chiusura parziale dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 31 luglio 2001, ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità. La Corte cantonale, che ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere solo alle figlie, in quanto contitolari dei conti, ha ritenuto che la domanda adempiva le esigenze formali, che il procedimento estero non era di carattere prettamente amministrativo o civile, che il principio della doppia punibilità era adempiuto e quello della proporzionalità rispettato.
D.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo in via principale di annullarla e di non eseguire la domanda; in via preliminare chiedono che il Ministero pubblico ticinese produca l'ordine di perquisizione e sequestro del 12 dicembre 2000 con le risposte ricevute dalle banche e verifichi la crescita in giudicato della sentenza assolutoria di A.A.________ pronunciata il 21 novembre 2000 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: sulla documentazione chiedono di potersi esprimere. I ricorrenti fanno essenzialmente valere la carenza di esigenze formali della domanda, asserite gravi manchevolezze del procedimento estero, secondo loro di natura amministrativa, nonché la violazione dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'UFG e il Ministero pubblico postulano di respingere il ricorso. I ricorrenti si sono espressi sulle osservazioni presentate dall'UFG e dal Ministero pubblico con atto del 29 ottobre 2001.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 127 II 198 consid. 2, 126 I 257 consid. 1a).
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2).
1.2 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'Autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Questa regola è applicabile anche in materia di assistenza giudiziaria internazionale (DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
1.3 Il ricorso di diritto amministrativo è interposto tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale concernente la trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza; esso è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
2.
2.1 Secondo l'art. 80h lett. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". In quanto titolari dei conti bancari oggetto della contestata misura di assistenza, la legittimazione a ricorrere di B.A.________ e C.A.________ è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb).
2.2 A.A.________ è legittimato a presentare il ricorso di diritto amministrativo in quanto pretenda che la Corte cantonale gli avrebbe negato a torto la legittimazione a ricorrere in quella sede (DTF 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 1, 120 Ib 183 consid. 1b). Secondo l'art. 21 cpv. 3 AIMP, quale persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, egli può impugnare la decisione soltanto se una misura di assistenza lo tocca personalmente e direttamente e se ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione medesima. L'imputato nel procedimento penale estero può quindi ricorrere alle stesse condizioni applicabili per chi è interessato in modo personale e diretto dal provvedimento di assistenza (art. 80h lett. b AIMP; DTF 123 II 161 consid. 1d, 116 Ib 106 consid. 2a). La procedura di assistenza giudiziaria è infatti di natura amministrativa e concerne innanzitutto le relazioni tra gli Stati; essa non costituisce un semplice prolungamento sul territorio dello Stato richiesto del procedimento aperto nello Stato richiedente (DTF 127 II 104 consid. 3d pag. 109 e rinvii). La qualità di accusato, o in generale di parte interessata nel procedimento italiano, non è quindi sufficiente per considerare il ricorrente direttamente e personalmente toccato dal provvedimento di assistenza. D'altra parte, l'avente diritto economico, così come il titolare di una semplice procura sul conto, è toccato solo in misura indiretta e non è legittimato a ricorrere (DTF 123 II 153 consid. 2b e riferimenti, 122 II 130 consid. 2b e riferimenti; sentenza del 25 giugno 1999 nella causa I. consid. 1d, apparsa in Rep. 1999 122). In tali circostanze, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale e convenzionale negando a A.A.________, in quanto persona non titolare dei conti litigiosi, la legittimazione a ricorrere. Del resto, l'accusato potrà far valere i suoi diritti di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, nell'ambito del procedimento penale estero.
3.
Le ricorrenti sostengono che la domanda non adempirebbe i requisiti formali posti dall'art. 14 CEAG, dall'art. 27 n. 1 lett. c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (RS 0.311.53) e dall'art. 28 AIMP. Lamentano in particolare l'assenza di indicazioni sulla data, il luogo e le modalità di esecuzione dei reati nonché riguardo alle persone coinvolte e alla natura dei valori patrimoniali oggetto dei reati.
3.1 Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale deve attenersi all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda e nella documentazione allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 segg., 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3 pag. 585). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 segg., 116 Ib 89 consid. 4 pag. 95, 115 Ib 68 consid. 3b pag. 77 segg.). In particolare, trattandosi di reati patrimoniali, non occorre che le Autorità italiane dimostrino il danno realizzato e la sua consistenza (cfr. sentenza inedita del 18 agosto 1993 nella causa C., consid. 3b). Né si può pretendere dallo Stato richiedente che la fattispecie, la quale è oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo scopo di chiarire, per il tramite di documenti o informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fin allora oscuri (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
Il procedimento penale condotto dalle Autorità italiane è diretto contro un alto numero di accusati e appare laborioso e complesso. Riguardo in particolare a A.A.________, risulta dal decreto del 25 febbraio 1998 che dispone il giudizio, trasmesso dall'Autorità richiedente a completamento della domanda, che egli, dal 1984 al 1996, in concorso con altri imputati, avrebbe tra l'altro acquisito illecitamente appalti pubblici corrompendo organi istituzionali. In particolare, per le opere di progettazione e realizzazione "dell'asta X.________", l'accusato avrebbe allestito documentazione falsa maggiorando e fatturando il costo di lavori in realtà mai eseguiti, inducendo così in errore gli enti pubblici appaltanti; egli avrebbe inoltre approfittato dello stato di bisogno di diverse persone, prestato loro ingenti somme di denaro con tassi d'interesse varianti dal 2 % al 10 % mensile e riciclato il denaro proveniente dalle attività illecite con operazioni bancarie volte a ostacolare l'identificazione dell'origine degli importi incriminati. La domanda non precisa invero nei dettagli le modalità di esecuzione dei reati, né indica tutte le operazioni sospette e le persone indagate. Tuttavia, nelle citate circostanze, tenuto altresì conto della complessità della fattispecie, i fatti essenziali risultano in modo sufficientemente chiaro dagli atti trasmessi dall'Autorità italiana. La domanda rispetta quindi le citate esigenze ed è atta a far sospettare che i prospettati reati possano essere stati commessi anche utilizzando i conti litigiosi, con un saldo complessivo superiore a 23 miliardi di lire, sui quali potrebbero essere stati versati importi provenienti da possibili attività illecite. Il fatto che talune circostanze non siano state precisate e chiarite non permette ancora di ritenere lacunosa e contraddittoria, e quindi inammissibile, la richiesta estera: l'assistenza giudiziaria, del resto, deve essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprire l'autore o raccogliere le prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
Da questo profilo, il fatto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato, con ordinanza del 16 ottobre 1998, la parziale nullità del decreto che dispone il giudizio siccome non sufficientemente specificata la documentazione utilizzata per commettere i reati, l'ammontare del danno subito dagli enti pubblici, gli importi oggetto del reato di usura e l'identità delle persone offese, è irrilevante. Con ogni evidenza, le esigenze poste dai Giudici stranieri in applicazione dell'art. 429 del Codice di procedura penale italiano (CPP/it.) riguardo alla validità del decreto che dispone il giudizio non sono identiche a quelle stabilite dagli art. 14 CEAG e art. 28 AIMP - e dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale - in materia di ricevibilità della rogatoria.
3.2 Le ricorrenti contestano la ricevibilità della domanda sostenendo che il PP e la CRP non avrebbero tenuto sufficientemente conto del fatto che, con ordinanze del 16 ottobre 1998 e dell'11 aprile 2000, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la nullità del "decreto che dispone il giudizio" riguardo alle imputazioni di truffa, usura e riciclaggio nei confronti di A.A.________ e che, con sentenza del 21 novembre 2000, lo ha prosciolto dall'accusa di associazione di tipo mafioso. Le ricorrenti rilevano pure che una sentenza di non luogo a procedere riguardante tra gli altri A.A.________ è stata emanata il 25 febbraio 1998 dal Tribunale di Napoli e concludono che contro di lui non sarebbe quindi più pendente alcun procedimento penale: la rogatoria configurerebbe, in tali circostanze, una ricerca indiscriminata di prove.
Con tali argomentazioni le ricorrenti censurano, in sostanza, una violazione del principio "ne bis in idem", secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato penalmente per un'infrazione per la quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva conforme alla legge. Questo principio è sancito dall'art. 4 n. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, del 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) e dall'art. 14 n. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2; cfr. DTF 122 I 257 consid. 3, 119 Ib 311 consid. 3a e rinvii) e osta, di massima, in virtù dell'art. 2 lett. b CEAG, alla concessione dell'assistenza (cfr. DTF 123 II 134 consid. 3a inedito; sentenza inedita del 21 agosto 1995 nella causa B., consid. 4b). Quest'ultima disposizione tutela in primo luogo la persona perseguita nel procedimento penale estero. La persona interessata dalla misura di assistenza, senza tuttavia avere la veste di accusato in quel procedimento, come risulta essere qui il caso, può invocare l'art. 2 lett. b CEAG unicamente in quanto faccia valere che il provvedimento di assistenza violi i suoi diritti fondamentali; essa non è per contro legittimata a far valere interessi di terzi (cfr. sentenza del 21 agosto 1995 citata, consid. 4b). Ne consegue che, ove le ricorrenti si limitano a insistere sull'asserito definitivo abbandono del procedimento contro A.A.________, le censure ricorsuali sono inammissibili.
Comunque, a prescindere da ciò, non risulta chiaramente dagli atti che l'azione penale pendente contro A.A.________ dinanzi alle Autorità italiane sia estinta, in particolare riguardo a tutte le fattispecie per cui l'assistenza è stata chiesta. Certo, emerge dalla certificazione 30 novembre 2000 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che l'accusato sarebbe stato prosciolto con sentenza del 21 novembre 2000 dal reato di "associazione di tipo mafioso". Tuttavia, quantomeno riguardo alle ulteriori imputazioni, non risulta che il procedimento si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). In particolare le ordinanze del 16 ottobre 1998 e dell'11 aprile 2000, su cui insistono specificatamente le ricorrenti, non costituiscono un giudizio definitivo di abbandono: in effetti, con queste decisioni, i Giudici italiani hanno semplicemente dichiarato nullo il "decreto che dispone il giudizio" relativamente a determinate imputazioni (cfr. art. 429 n. 2 CPP/it.), ciò che non comporta però, di principio, l'estinzione dell'azione penale bensì unicamente il rinvio degli atti allo stadio precedente l'atto nullo (cfr. art. 185 CPP/it.).
D'altra parte, l'inchiesta estera è condotta su vasta scala e interessa numerosi indagati: la domanda di assistenza potrebbe quindi tendere a chiarire anche la posizione di altre persone interessate, per esempio quali intermediarie o beneficiarie di versamenti sospetti. Inoltre, a questo proposito è decisivo il fatto che l'Autorità richiedente non ha ritirato o modificato la domanda; anzi, dando seguito a una richiesta del PP, la Procura della Repubblica ha confermato la continuazione dei procedimenti penali contro A.A.________. Ora, secondo la giurisprudenza, trattandosi di materiale probatorio, una procedura di assistenza aperta in Svizzera diventa priva d'oggetto di massima solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Non v'è infatti ragione di ritenere che l'Autorità richiedente mantenga una domanda quando il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo. In considerazione di quanto esposto non si giustifica quindi di accertare se il giudizio assolutorio del 21 novembre 2000 riguardante il reato di "associazione di tipo mafioso" sia nel frattempo cresciuto in giudicato.
4.
Le ricorrenti considerano disatteso l'art. 2 lett. d AIMP avendo le Autorità italiane violato l'art. 429 CPP/it., che regola il contenuto del "decreto che dispone il giudizio". Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha infatti dichiarato a due riprese la nullità del decreto, ritenuto che esso non adempiva le esigenze formali previste dal diritto procedurale italiano.
Ora, nella fattispecie, la procedura di assistenza è retta in primo luogo dalla CEAG, non dal diritto interno, per cui la cooperazione non può essere rifiutata che alle condizioni previste dal Trattato (cfr. art. 2 CEAG; sentenza inedita del 12 giugno 1995 nella causa Fiduciaire A., consid. 7b). Comunque, l'art. 2 lett. d AIMP, secondo cui la domanda è irricevibile se vi è motivo per credere che il procedimento all'estero presenti gravi deficienze, mira essenzialmente a impedire che la Svizzera conceda l'assistenza giudiziaria per procedimenti penali che non garantiscono alle persone perseguite i diritti sanciti dalla CEDU o che violino l'ordine pubblico internazionale (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364 e rinvii; cfr. anche, a questo proposito, l'art. 2 CEAG). L'art. 2 lett. d AIMP, come le lett. a-c, tutela quindi l'accusato nel procedimento penale estero (DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87). Le ricorrenti non hanno la veste di accusate nella procedura penale estera e non possono quindi prevalersi di asserite manchevolezze procedurali ai sensi degli art. 2 AIMP, rispettivamente dell'art. 2 lett. b CEAG, peraltro non esplicitamente invocato. Ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2), A.A.________, contro cui è diretto il procedimento italiano, non è legittimato a ricorrere, la censura relativa a pretese manchevolezze del procedimento penale, peraltro non fondata su una precisa violazione di diritti fondamentali, è inammissibile e non deve quindi essere esaminata nel merito. D'altra parte, abbondanzialmente, ci si può chiedere se l'art. 429 CPP/it., relativo al "decreto che dispone il giudizio", non riguardi essenzialmente prescrizioni di forma, la cui errata interpretazione o applicazione non comporta lesioni così gravi della CEDU da implicare il rifiuto dell'assistenza (cfr. sentenza inedita dell'11 settembre 2000 nella causa contitolari del conto Y., incarto n. 1A.354/1999 consid. 5a e rinvio, riguardante gli art. 416 e 417 CPP/it.)
5.
Le ricorrenti lamentano poi una violazione del principio della doppia punibilità poiché la domanda non preciserebbe, riguardo al reato di usura, i tassi di interesse applicati, l'adempimento dei requisiti dello stato di bisogno o di dipendenza delle vittime e la manifesta sproporzione economica con la propria prestazione. Inoltre, relativamente al reato di riciclaggio, l'Autorità richiedente non avrebbe sufficientemente specificato la natura del reato principale.
Ora, premesso che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è chiesta per la repressione di più reati e uno solo di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 89), i fatti perseguiti denotano una fattispecie punibile anche secondo il diritto svizzero, segnatamente come reati di truffa (art. 146 CP) e di usura (art. 157 CP). In effetti, riguardo in particolare a quest'ultimo reato, risulta dagli atti della rogatoria che, approfittando dello stato di bisogno di diverse persone, A.A.________ avrebbe prestato ingenti somme a un tasso d'interesse fino al 10 % mensile (cfr., sul carattere manifestamente sproporzionato del tasso d'interesse, Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 8 segg. all'art. 157). Ne segue che il principio della doppia punibilità (cfr. al riguardo DTF 124 II 184 consid. 4b) non è, in concreto, disatteso.
6.
Le ricorrenti ritengono inutile la domanda essendo tra l'altro terminata l'istruttoria del procedimento promosso contro il padre. L'acquisizione della documentazione bancaria non presenterebbe inoltre una sufficiente connessione con i fatti perseguiti in Italia e violerebbe il principio della proporzionalità.
6.1 Secondo la giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti coercitivi giusta gli art. 3 CEAG e 64 AIMP deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. art. 63 cpv. 1 AIMP): esso impone di concedere l'assistenza solo nella misura necessaria alla ricerca della verità nel procedimento estero. Il quesito di sapere se le informazioni richieste siano necessarie o utili alla procedura in corso nello Stato richiedente deve essere in linea di principio lasciato all'apprezzamento delle Autorità di quest'ultimo. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può quindi sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti richiesti non siano in relazione con l'infrazione perseguita e risultino manifestamente non idonei a far progredire l'inchiesta estera, sicché la domanda si configurerebbe come pretesto per una ricerca indiscriminata di mezzi probatori (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce pure all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (DTF 121 II 241 consid. 3a, 118 Ib 111 consid. 5d, 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Se del caso, la domanda deve essere interpretata secondo il senso che le si può ragionevolmente attribuire. Da questo profilo, nulla si oppone ad un'interpretazione ampia della rogatoria, qualora siano adempiute tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza; tale modo di procedere può altresì evitare la presentazione di domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3a). In tali circostanze possono quindi essere trasmessi anche documenti e informazioni non esplicitamente menzionati nella domanda (DTF 125 II 356 consid. 9 inedito). Spetta alla persona toccata dimostrare, in modo chiaro e preciso, per quali ragioni i documenti e le informazioni da trasmettere eccederebbero l'oggetto della domanda o non sarebbero di alcun interesse per l'inchiesta estera (DTF 122 II 367 consid. 2c).
6.2 Con la rogatoria e il suo completamento l'Autorità estera ha specificatamente chiesto la trasmissione di documentazione concernente averi patrimoniali di spettanza di A.A.________ e di suoi prestanome, tra i quali figuravano le figlie, depositati presso banche ticinesi. Certo, la domanda non fa esplicito riferimento ai due conti litigiosi, né menziona precise operazioni sospette eseguite su tali conti. Come visto, essa indica tuttavia con sufficiente chiarezza, la portata dei reati prospettati, di natura essenzialmente patrimoniale, e il periodo, dal 1984 al 1996, durante il quale tali reati sarebbero stati commessi. I conti in discussione, aperti negli anni 1995 e 1996, intestati alle figlie di A.A.________ - il quale era inizialmente titolare di una delle relazioni - non risultano quindi estranei alla procedura di assistenza. Il provvedimento litigioso corrisponde invero sostanzialmente a quanto formulato dall'Autorità richiedente ed è connesso all'infrazione perseguita. Anche se incombe esclusivamente all'Autorità estera stabilire con certezza se tali documenti siano utili o meno, essi non appaiono sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente, potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero. A questo proposito, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il fatto che l'inchiesta condotta all'estero sarebbe terminata e l'accusato già rinviato a giudizio non è determinante: come visto, l'azione penale non risulta essere estinta e, d'altra parte, è ammissibile eseguire indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria anche dopo l'emanazione del decreto che dispone il giudizio (cfr. art. 430 CPP/it.; DTF 123 II 153 consid. 5). In tali circostanze la documentazione da trasmettere non esorbita dai limiti della domanda di assistenza, che poteva essere interpretata in modo ampio dalla Corte cantonale. Competerà poi al Giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o meno le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
Le ricorrenti insistono soprattutto sulla pretesa origine lecita degli importi depositati sui conti litigiosi, adducendo argomentazioni che attengono al merito dei procedimenti pendenti in Italia e che sfuggono all'esame del Giudice svizzero dell'assistenza; non dimostrano però chiaramente le ragioni per cui i documenti e le informazioni da trasmettere eccederebbero l'oggetto della domanda o non sarebbero di alcun interesse per l'inchiesta estera. Né appare pertinente in questa sede la richiesta di acquisire agli atti un ordine di perquisizione e sequestro del 12 dicembre 2000 emanato dal PP e volto all'accertamento di ulteriori relazioni bancarie dei A.________ presso altre banche ticinesi. In effetti, premesso che le ricorrenti danno atto di non avere impugnato il provvedimento, le argomentazioni concernenti tale ordine esulano dalla presente vertenza.
7.
Le ricorrenti lamentano anche un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata relativamente alle critiche riguardanti due note informative stese dal Ministero dell'Interno italiano in merito a procedimenti contro A.A.________.
La CRP ha rettamente rilevato che le considerazioni espresse al proposito nel gravame concernevano esclusivamente il merito dei procedimenti aperti in Italia contro l'accusato e sfuggivano quindi alla competenza dei Giudici dell'assistenza: questa motivazione rispetta le esigenze poste dal diritto di essere sentito (l'art. 29 cpv. 2 Cost.) e dalla relativa giurisprudenza. La Corte cantonale ha infatti sufficientemente esposto le ragioni per cui essa non esaminava le critiche ricorsuali e le ricorrenti hanno afferrato la portata di questi motivi, avendo potuto impugnare la decisione con cognizione di causa (cfr., sulla portata dell'obbligo di motivazione, DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii, 124 II 146 consid. 2a).
8.
Le ricorrenti sostengono infine che l'assistenza sarebbe chiesta nell'ambito dell'adozione di misure di prevenzione contro la mafia, le quali non sarebbero di carattere penale. I procedimenti penali oggetto della domanda non sarebbero inoltre condotti dall'Autorità richiedente (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), bensì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
L'art. 1 cpv. 3 AIMP prevede che la legge si applichi soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice (cfr. anche l'art. 1 cpv. 1 CEAG). Secondo la giurisprudenza l'art. 1 e l' art. 63 cpv. 1 e 3 AIMP permettono alla Svizzera di accordare l'assistenza a un'autorità non giudiziaria, segnatamente a un'autorità amministrativa, purché l'inchiesta sia suscettibile di sfociare nel rinvio delle persone indagate dinanzi a un tribunale (DTF 123 II 161 consid. 3a, 118 Ib 457 consid. 4b e rinvii). Ora, come visto, la domanda riguarda un procedimento penale per i reati di truffa, usura e riciclaggio su cui cui sono competenti a statuire autorità giudiziarie ai sensi della Convenzione, quali sono in particolare i Tribunali ordinari italiani (cfr. dichiarazione dell'Italia relativa all'art. 24 CEAG). Da questo profilo, le condizioni per concedere l'assistenza sono in concreto realizzate. In tali circostanze, il fatto che contro A.A.________ siano pure state adottate misure di prevenzione antimafia, quali il sequestro di parte dei suoi averi, non è determinante: la natura di questi provvedimenti non deve quindi essere esaminata in questa sede.
D'altra parte, in modo conforme all'art. 15 CEAG, la domanda è stata formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e trasmessa all'Autorità svizzera dal Ministero della Giustizia italiano. Non spetta per contro al Giudice svizzero dell'assistenza verificare, sulla base del diritto procedurale estero (cfr. art. 4 segg. CPP/it.), se il perseguimento dei reati prospettati nella fattispecie competa alla Procura di Santa Maria Capua Vetere piuttosto che a quella di Napoli (cfr. DTF 116 Ib 89 consid. 2c, 114 Ib 254 consid. 5; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale; Berna 1999, n. 160), visto che tale competenza non fa manifestamente difetto (DTF 126 II 212 consid. 6c/bb).
9.
Ne segue che il ricorso, in quanto presentato dal ricorrente, è respinto nella misura in cui è diretto contro il rifiuto della Corte cantonale di esaminare il suo gravame; è inammissibile nel rimanente. In quanto presentato dalle ricorrenti il ricorso è respinto in quanto ricevibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); nella loro ripartizione si tien conto del fatto che il gravame del ricorrente è per la massima parte inammissibile.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 8'000.-- è posta a carico di A.A.________ in ragione di fr. 3'000.-- e di B.A.________ e C.A.________, in solido, in ragione di fr. 5'000.--.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorso penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 13 febbraio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: