[AZA 7]
I 445/00 Ws
IIIa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente Meyer e
Lustenberger; Grisanti, cancelliere
Sentenza del 13 febbraio 2002
nella causa
R.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
A.- R.________, cittadino italiano nato nel 1953, ha lavorato in Svizzera come gessatore frontaliero dal 1974 al 1975 e dal 1977 al 1995, solvendo i regolari contributi di legge. Il 27 marzo 1995, cadendo da un'impalcatura, l'interessato è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale ha in particolare riportato la rottura del cono posteriore del menisco mediale e del legamento crociato anteriore, nonché una contusione del rachide.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni ha assunto il caso versando le prestazioni di legge dal 30 marzo 1995 al 16 marzo 1997, negando per il resto ulteriori pagamenti.
In data 24 aprile 1996 R.________ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Esperiti gli accertamenti professionali e medici del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 22 marzo 1999, ha assegnato una rendita intera dal 1° marzo 1996 al 31 maggio 1997, sopprimendola per il seguito per carenza di invalidità pensionabile, il richiedente essendo stato ritenuto totalmente abile al lavoro in attività medioleggere e presentando un'incapacità di guadagno non superiore al 47,3%.
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia e Industria (SEI), R.________ ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero censurando il confronto dei redditi operato dall'UAI e instando per il riconoscimento di una (mezza) rendita anche a partire dal 1° giugno 1997.
Con pronunzia 5 giugno 2000, i giudici commissionali hanno respinto il gravame e, riesaminando il grado di invalidità, hanno in sostanza confermato l'atto querelato.
C.- Sempre assistito dal SEI, R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e ribadisce, in via principale, la richiesta di rendita anche dopo il 1° giugno 1997 e, in subordine, il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo accertamento.
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione la pronunzia commissionale abbia negato al ricorrente il diritto a una (mezza) rendita d'invalidità a partire dal 1° giugno 1997. Controverso è in particolare il confronto dei redditi operato dalle precedenti istanze e, di conseguenza, la determinazione del tasso di incapacità di guadagno.
Non contestata è invece la valutazione effettuata dall'amministrazione, secondo cui l'insorgente è totalmente abile al lavoro in attività medioleggere (quali guida di furgoncino, montaggio industriale o tecnico, lavori di imballaggio e di controllo), che non comportino il sollevamento di carichi superiori ai 15 kg e permettano di alternare la posizione.
2.- Nei considerandi del querelato giudizio, i giudici di prime cure hanno già esposto quali siano le norme disciplinanti, perlomeno secondo l'ordinamento esistente al momento della resa della decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b), il diritto di un cittadino italiano residente in Italia che fa richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Così, gli stessi hanno rilevato che l'interessato deve essere invalido ai sensi della legislazione svizzera ( art. 4, 28 e 29 LAI ), deve avere versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI) e, secondo la regolamentazione valida fino al 31 dicembre 2000, abrogata a seguito della novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2001 (modifica LAI del 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2682; FF 1999 pag. 4319 seg. e 4331), essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 vLAI) oppure presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale).
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta il cpv. 1ter di tale disposto, le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate unicamente ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce infine che l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso di invalidità (metodo generale di confronto dei redditi; DTF 104 V 136 consid. 2a e 2b).
E' infine opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.- Per fondare il proprio giudizio e pervenire al convincimento che la domanda di rendita presentata dal ricorrente è ingiustificata, la Commissione di ricorso ha proceduto a un raffronto dei redditi e ritenuto il dato emergente dal certificato personale LPP relativo all'anno 1995 (fr. 57'200.-) quale guadagno di riferimento da valido e l'importo di fr. 35'000.- - reputato, secondo una (ormai superata, come si dirà) prassi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, essere il reddito annuo medio conseguibile negli anni 1994-1998 sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate - quale reddito da invalido. La pronunzia querelata è quindi giunta a rilevare un tasso di invalidità del 38,2%, insufficiente per accordare una rendita.
Per parte sua, il ricorrente censura questo operato e osserva che il reddito da valido dovrebbe essere considerato sulla base dei dati salariali contemplati dal contratto collettivo di categoria, che indicano in fr. 59'469. 70 l'importo determinante per il 1999, mentre il guadagno da invalido - interpretando l'implicito ragionamento ricorsuale - andrebbe fissato secondo quanto stabilito dall'UAI, che, riducendo il summenzionato importo di fr. 35'000.- per tenere conto delle particolarità del caso, lo aveva stimato in fr. 30'150.-.
4.- Né le valutazioni delle parti, né gli accertamenti dei primi giudici possono essere condivisi.
a) Va preliminarmente osservato che la prassi instaurata in passato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che fissava, secondo criteri troppo uniformi, in fr. 35'000.- il reddito ipotetico da invalido conseguibile sul mercato ticinese in attività leggere, e alla quale si sono orientate le parti, non è più stata avallata dal Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. sentenze del 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98), il quale, ormai in costante giurisprudenza, ritiene applicabili, in difetto di indicazioni economiche effettive, i dati statistici aggiornati pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (tabelle gruppo A, valore mediano; cfr. DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa).
In DTF 126 V 75 segg. , questo Tribunale ha pure risolto la questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti per tenere conto delle particolarità del singolo caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), evidenziando che, nell'ambito di una valutazione globale, una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. La Corte ha infine osservato che tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata e motivata nel singolo caso dall'amministrazione e, in caso di ricorso, dal giudice del merito, il quale però non si scosterà, senza fondati motivi, dalle conclusioni di quest'ultima (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
b) Ora, già solo alla luce di queste considerazioni, la domanda di rendita di R.________, fondata su valori di confronto inapplicabili, deve essere respinta.
Si osserva infatti che anche prendendo, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurato, l'importo da lui indicato in fr. 59'469. 70 quale reddito da valido (valore aggiornato al 1999, anno della decisione querelata: DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a), in nessun caso il raffronto con il guadagno da invalido, da determinare secondo i parametri suesposti, condurrebbe ad un tasso di invalidità superiore al 50%. Con riferimento alle professioni ritenute esigibili dai responsabili del Centro X.________, che avevano avuto modo di peritare il ricorrente dal 14 aprile al 13 maggio 1998, e ai dati statistici relativi al 1998 desumibili dalla tabella di riferimento TA1, livello di esigenze 4, valida per il settore privato (cfr. sentenza del 19 ottobre 2001 in re L., I 289/01, consid. 3c e riferimento), risulta infatti - anche senza necessità di adeguare, al rialzo, questi valori per tenere conto dell'evoluzione dei salari e dell'orario settimanale di 41,8 ore, anziché delle 40 ore riportate dai rilievi statistici (cfr. La Vie économique 3/2001 pag. 100 seg. , tavole B 9.2 e B 10.2) - un reddito ipotetico da invalido non inferiore a fr. 45'348.- (fr. 3'779 x 12), corrispondente all'importo medio annuo conseguibile da una persona di sesso maschile esercitante attività leggere e ripetitive nel settore della produzione di pelletterie e di calzature, nel cui ambito sarebbero ipotizzabili lavori di imballaggio secondo quanto indicato dagli specialisti del Centro X.________. In tali condizioni, anche volendo applicare la deduzione massima consentita del 25% su tale dato - che, si ribadisce, è quello maggiormente favorevole per l'assicurato (cfr. RAMI 2001 no. U 439 pag. 348) -, si otterrebbe comunque un importo non inferiore a fr. 34'011.-, con conseguente tasso di invalidità non superiore al 42,81%.
c) Potendosi, per quanto esposto, prescindere da un rinvio degli atti all'amministrazione per nuova determinazione dei redditi, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto e la pronunzia impugnata, ancorché con le precisazioni di cui sopra, confermata nella misura in cui ha negato a R.________ il diritto a una rendita per carenza di invalidità pensionabile.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto ai
sensi dei considerandi.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI
del Cantone Ticino, Bellinzona, alla Cassa svizzera di
compensazione e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 febbraio 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :
Il Cancelliere :