Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.37/2002
1P.69/2002/mde
Sentenza del 15 febbraio 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Féraud, Catenazzi,
cancelliere Crameri.
U.________ Ltd,
C.________ Ltd, entrambe a Tortola (British Virgin Islands), ricorrenti,
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, Via Somaini 10/Via P. Lucchini, Casella postale 3406, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
(ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro gli scritti dell'11 gennaio e del 5 febbraio 2002 del Ministero pubblico della Confederazione)
Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di M.________, G.________, F.________, V.________ e altre persone per i reati di corruzione, concernente l'I.________, Istituto di diritto pubblico costituito per il finanziamento di attività economiche nel Mezzogiorno d'Italia, e di falso in bilancio. Secondo l'Autorità estera, il Gruppo Y.________ avrebbe costituito attraverso complesse operazioni con risvolti anche illegali, ingenti disponibilità finanziarie, versate in parte su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
B.
Con decisione del 4 ottobre 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione integrale della documentazione dei conti YYY, intestato alla C.________, e XXX, intestato alla U.________, società indicate nel complemento rogatoriale, presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano (BSI). Il Tribunale federale, mediante giudizio del 13 marzo 2001, ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dalle due citate società.
C.
Il 16 novembre 2001 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha rilevato che dai documenti bancari ricevuti risultava una serie di prelevamenti in contanti, per importi ingenti, effettuati dal gennaio 1992 al luglio 1994: ha quindi chiesto al MPC di trasmetterle le contabilità bancarie e i documenti interni dai quali risultasse chi abbia materialmente prelevato quelle somme.
Con scritto dell'11 gennaio 2002 il MPC ha comunicato al legale delle società che la richiesta italiana si riferiva unicamente all'invio di giustificativi bancari di cui era stata omessa la trasmissione, quest'ultima essendo stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 13 marzo 2001; il MPC precisava d'aver chiesto alla banca di inviargli questi giustificativi. Il 5 febbraio 2002 il MPC ha ribadito al legale che la procedura rogatoriale concernente i conti delle società si era conclusa con il giudizio del 13 marzo 2001 e che la richiesta della Procura di Milano si riferiva a quella documentazione. Concludendo, il MPC ha aggiunto che il mancato invio di documenti bancari non giustificava, dopo la reiezione del ricorso da parte del Tribunale federale, l'emanazione di una nuova decisione di trasmissione, un giudizio cresciuto in giudicato non potendo più essere riesaminato.
L'8 febbraio 2002 le due società hanno inoltrato al MPC un'istanza di riesame.
D.
Le due società presentano al Tribunale federale, l'11 febbraio 2002, un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono, in via provvisionale, di concedere effetto sospensivo al gravame, nel senso di informare l'Autorità richiedente che fino a nuove istruzioni non potrà essere effettuata nessuna utilizzazione dei giustificativi relativi a operazioni effettuate sui loro conti presso la BSI; postulano altresì di sospendere la presente procedura di ricorso fintanto che il MPC non si sia pronunciato sulla domanda di riesame; in via processuale chiedono di invitare il MPC a chiedere allo Stato estero se i documenti litigiosi saranno utilizzati nell'ambito di due determinati procedimenti penali; in via principale chiedono di ordinare all'UFG di emanare una decisione di chiusura secondo l'art. 80g AIMP, di annullare la trasmissione dei giustificativi litigiosi e di chiederne, per il tramite del MPC, la restituzione alle Autorità italiane.
Contro i citati scritti del MPC le due società hanno presentato anche un ricorso di diritto pubblico nel quale, tranne la richiesta d'invitare il MPC a emanare una decisione di chiusura, formulano le stesse conclusioni.
E.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Le ricorrenti hanno inoltrato un ricorso di diritto amministrativo e, con atto separato, un ricorso di diritto pubblico. I gravami sono in stretta relazione tra loro e sono diretti contro i medesimi scritti: le censure contenute nelle due impugnative sono praticamente identiche. Si giustifica pertanto di trattarli congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio (DTF 123 II 16 consid. 1).
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).
2.
Secondo le ricorrenti lo scritto del 16 novembre 2001 della Procura di Milano rappresenterebbe una (nuova) rogatoria. Sostengono che dalla lettera dell'11 gennaio 2002 risulterebbe che la documentazione relativa ai loro conti presso la BSI è già stata trasmessa all'Autorità italiana e da ciò deducono che sarebbe stata così chiusa la procedura di assistenza giudiziaria avviata dalla rogatoria. Non essendo stata emanata una decisione di chiusura giusta l'art. 80g AIMP, si sarebbe, secondo le ricorrenti, di fronte a un ingiustificato rifiuto di statuire.
Ora, premesso che, secondo l'art. 17a cpv. 3 AIMP, qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile, l'assunto ricorsuale non regge. In effetti, dalla lettera dell'11 gennaio 2002 risulta che la trasmissione concerne soltanto i documenti già consegnati dopo la decisione del 13 marzo 2001 del Tribunale federale, e sui quali si fonda la richiesta italiana: in quello scritto il MPC rileva che il sollecito della Procura di Milano concerne l'invio di giustificativi di cui era stata omessa la trasmissione, precisando ch'esso aveva recentemente chiesto alla banca di inviarglieli: dall'invocato scritto si evince pertanto che, per lo meno all'epoca, il MPC non poteva trasmettere i documenti litigiosi all'Italia, prima di riceverli dalla banca.
2.1 Le ricorrenti rilevano che nella richiesta italiana del 16 novembre 2001 si legge il seguente numero di riferimento riguardante l'iscrizione nel registro generale dei procedimenti penali della Procura di Milano, Prot. N. 735/96 R.G.N.R.; da una lettera del 15 novembre 2001, allegata alla citata domanda, del Comando nucleo provinciale polizia tributaria Milano figura invece il seguente riferimento: P.p.n°. 22694/01 RGNR. La discordanza della numerazione dei procedimenti penali non sarebbe dovuta a un errore, bensì alla corretta individuazione di due procedimenti penali diversi. Le ricorrenti adducono, in sostanza, che si sarebbe in presenza di due procedimenti diversi: il primo, concernente reati di falso in bilancio e corruzione in relazione ai bilanci della Y.________ (oggetto della precedente procedura di assistenza); il secondo relativo a un nuovo procedimento concernente, in parte, altri indagati e altri reati, segnatamente, oltre a quello di falso in bilancio in relazione alla X.________ S.p.A., anche l'ipotesi di una frode fiscale. La fondamentale differenza tra i due procedimenti risulterebbe, secondo le ricorrenti, da una decisione del 4 giugno 2001 della Procura di Milano in base alla quale, rispetto all'originario procedimento n. 735/96, si sarebbe proceduto allo stralcio dell'indagine riguardante fatti diversi per reati diversi, ordinando quindi la formazione di un fascicolo processuale autonomo, n. 22694/01. Della sussistenza di questo documento la Procura di Milano, sempre secondo le ricorrenti, non avrebbe informato le Autorità svizzere, inducendole così a ritenere che la richiesta litigiosa riguarderebbe il primo procedimento. Le ricorrenti ne deducono che, la domanda litigiosa concernendo un altro procedimento, occorrerebbe emanare una decisione di chiusura, che esamini l'ammissibilità e la portata dell'assistenza in tale ambito.
2.2 L'assunto, manifestamente, non regge. Con la decisione di trasmissione del 4 ottobre 2000 il MPC aveva ordinato la trasmissione integrale della documentazione bancaria dei conti delle ricorrenti presso la BSI, decisione confermata dal Tribunale federale. È pertanto evidente che la trasmissione, omessa all'epoca, dei giustificativi litigiosi dai quali possa risultare chi ha prelevato importanti somme in contanti da questi conti rientra nel quadro del precedente ordine di trasmissione; non si tratta quindi affatto di una consegna prematura di nuovi documenti sulla base di una nuova rogatoria, per cui la conclusione, in via principale, del ricorso dev'essere disattesa (cfr. DTF 127 II 198 consid. 4a; Robert zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 170 pag. 128). Si è, per contro, di fronte a una semplice misura di esecuzione di una decisione contro la quale non è esperibile, di massima, il ricorso di diritto amministrativo (art. 101 lett. c OG; Zimmermann, op. cit., n. 294 pag. 226).
2.3 L'assunto delle ricorrenti potrebbe concernere, se del caso, un'altra fattispecie, da esse non addotta, segnatamente un'eventuale altro uso dei documenti ottenuti per il tramite dell'assistenza nell'ambito di un altro procedimento. La questione è disciplinata dall'art. 67 AIMP, concernente il principio della specialità, norma non richiamata nel ricorso. Le informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza non possono infatti essere usate nello Stato richiedente né a scopo d'indagine, né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile (art. 67 cpv. 1 AIMP); qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'UFG (cpv. 2); tale consenso non è tuttavia necessario se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a) o se il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato (lett. b; sull'adattamento al nuovo testo dell'art. 67 AIMP della riserva svizzera all'art. 2 lett. b CEAG e sul consenso dell'UFG v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a-c; FF 1995 III 24/25 e 43). La tesi delle ricorrenti consiste, in sostanza, ad affermare che l'Italia, in violazione del principio della specialità, richiamato dall'UFG al momento della consegna dei documenti, intenderebbe usare i documenti litigiosi nell'ambito di un altro procedimento, se del caso per perseguire reati fiscali (al riguardo v. DTF 115 Ib 373 consid. 8, 107 Ib 264 consid. 4a). Sull'argomento, e sul rispetto di tale principio da parte dell'Italia, il Tribunale federale si è pronunciato in DTF 124 II 184 consid. 5 e 6 cui, per brevità, si rinvia.
3.
Contro i due scritti litigiosi le ricorrenti hanno presentato anche un ricorso di diritto pubblico. In esso, si limitano a rilevare che, non emanando una decisione di chiusura ai sensi dell'art. 80d AIMP, il MPC sarebbe incorso in un diniego di giustizia, censurabile dal profilo dell'art. 9 Cost.; per il resto il gravame è praticamente identico a quello di diritto amministrativo. Trattandosi di censure concernenti unicamente l'applicazione della AIMP, il ricorso di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), è inammissibile (DTF 127 II 198 consid. 2a e rinvii). Per di più, la censura di diniego di giustizia può essere proposta nel ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 II 124 consid. 1b), come quella dell'asserita violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132 consid. 2a; Zimmermann, op. cit., n. 301 pag. 230).
4.
Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto in quanto ammissibile, mentre quello di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di effetto sospensivo e di sospensione.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
3.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 5000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
4.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95799).
Losanna, 15 febbraio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: