[AZA 7]
H 335/00 Go
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 18 febbraio 2002
nella causa
H.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione Lucerna, Würzenbachstrasse 8, 6000 Lucerna, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante tre distinte decisioni datate 18 dicembre 1998, la Cassa di compensazione Lucerna, costatato che al seguito del fallimento della ditta C.________SA, avente sede a L.________ dall'agosto 1995, erano rimasti scoperti contributi paritetici per gli anni 1990-1995, ha chiesto rispettivamente ad H.________, presidente del consiglio d'amministrazione, ad M.________ e a J.________ entrambi membri di detto consiglio, fr. 126'559. 55, fr. 102'433. 75 e fr. 26'526. 95 a titolo di risarcimento dei danni;
essendosi i citati amministratori opposti al versamento, la Cassa di compensazione Lucerna, rappresentata dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, ha presentato contro di loro tre petizioni al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni, con le quali chiedeva la condanna degli stessi al pagamento rispettivamente di fr. 125'404. 95, fr. 99'234. 75 e fr. 26'526. 95;
per giudizio 11 agosto 2000, congiunti i procedimenti, l'autorità giudiziaria cantonale, statuente con giudice unico, ha respinto la petizione proposta contro J.________, mentre ha accolto parzialmente le azioni proposte avverso H.________ e M.________ facendo obbligo a questi ultimi di risarcire alla Cassa di compensazione Lucerna i contributi paritetici calcolati su una massa salariale di fr. 120'942.-, spese di amministrazione, d'esecuzione e interessi di mora inclusi;
H.________ ha deferito il giudizio cantonale con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo di essere liberato dall'obbligo di risarcire il danno;
rispondendo al ricorso di diritto amministrativo, la Cassa di compensazione Lucerna ne propone la reiezione;
dal canto suo M.________, invitato ad esprimersi quale cointeressato, postula invece l'accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti alla Cassa di compensazione Lucerna per ulteriori accertamenti;
la cointeressata J.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano dal formulare una proposta;
in quanto non è statuito su un tema relativo all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario);
invitato dalla Corte a versare un anticipo di fr. 5000.- sulle spese processuali, il ricorrente ha, con una separata istanza, postulato di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con dispensa dal pagamento dell'anticipo richiesto;
egli ha inoltre domandato di rendere una pronunzia in lingua tedesca;
secondo i combinati disposti di cui agli art. 135 e 37 cpv. 3 OG , la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana;
nonostante il ricorso sia steso in tedesco come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, sempre in relazione con l'art. 135 OG, art. 4 Cost. ; DTF 124 III 206 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano;
oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF;
per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 80 consid. 1b, 118 V 69 consid. 1b, 101 V 3 consid. 1b);
nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile;
qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG );
in materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti invocano e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG);
in una recentissima sentenza, il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che, insieme ad altre, le cause che presentano particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove escludono di ravvisare un caso di scarsa rilevanza che, secondo la legislazione procedurale ticinese (cfr. art. 2 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), consente a quest'ultimo di statuire nella composizione di un giudice unico anziché nella sua espressione collegiale (sentenza del 10 ottobre 2001 nella causa F., consid. 1c, U 347/98);
la Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che l'importanza di una procedura nel senso della citata norma cantonale dev'essere riferita all'aspetto giuridico o istruttorio del procedimento, e non al valore della causa o all'interesse che la stessa soggettivamente rappresenta per la parte;
questi criteri si applicano indistintamente a tutte le materie rientranti nell'ambito di competenza della Corte cantonale ticinese;
sotto questo aspetto, le sentenze con le quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovesse aver in precedenza discriminato certe materie o, meglio, certe tematiche rispetto ad altre (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2000 nella causa H., H. 358/99), vanno pertanto relativizzate;
in concreto risulta da un primo esame dell'incarto che questioni di rilevante importanza sono state vagliate in maniera del tutto sommaria e manifestamente incompleta, ritenuto che non è dato a divedere se, come sostiene apoditticamente il giudice cantonale, l'ufficio di M.________ fosse effettivamente una succursale della C.________di B.________ e quindi i lavoratori impiegati all'estero non fossero alle dipendenze della C.________SA svizzera;
dal profilo probatorio, difetta qualsiasi riferimento ad atti ufficiali suscettibili di sostanziare l'esistenza della C.________ di B.________, come pure i riscontri contabili volti a dimostrare che il versamento dei salari ai dipendenti avveniva ad opera di quest'ultima società;
i documenti allegati in lingua russa e tradotti in inglese, oltre a non essere stati accompagnati dalla traduzione in italiano - o almeno in una delle altre lingue ufficiali ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 Cost. -, non risultano essere stati vagliati dal giudice cantonale secondo i canoni minimi richiesti dalle circostanze;
le conclusioni dell'autorità giudiziaria cantonale prescindono da una puntuale motivazione, limitandosi in sostanza a riportare mere allegazioni di parte del tutto avulse da qualsivoglia supporto probatorio;
dal bilancio 1993 si evince pure che la C.________ ha provveduto a versare fr. 315'695. 18 per salari a M.________ e fr. 102'202. 67 per spese connesse e che nel 1994 gli importi versati sono stati di fr. 158'418. 82 rispettivamente di fr. 121'738. 40, atteso altresì che dalla contabilità riferita al 1994 risultano essere stati contabilizzati molteplici prelevamenti in contanti dalla cassa di M.________ di cui non si comprende la portata se si tien conto dell'asserito legame tra la C.________ di B.________ e la presunta succursale di M.________;
dato quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo deve essere accolto non per i motivi invocati dal ricorrente, ma per insanabili carenze formali, ritenuto che il giudizio cantonale non poteva essere reso da un giudice unico, avuto riguardo alle particolari difficoltà che la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale presenta già per le complesse implicazioni di diritto societario internazionale e per le difficoltà istruttorie che siffatte procedure sogliono trarre seco;
le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere messe a carico della Cassa cantonale lucernese di compensazione, la quale rifonderà inoltre al cointeressato M.________, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili per la sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 2 OG; DTF 97 V 32 consid. 5);
la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese processuali, è quindi priva d'oggetto;
il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
è accolto nel senso che, annullato il giudizio
querelato 11 agosto 2000, gli atti sono ritornati
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
perché proceda conformemente ai considerandi e renda
una nuova pronunzia.
II.Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 2000.-, sono messe a carico della Cassa di compensazione Lucerna.
III. La Cassa di compensazione Lucerna verserà al
cointeressato M.________ la somma di fr. 500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo
di indennità di parte per la procedura federale.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché ai
cointeressati M.________ e J.________.
Lucerna, 18 febbraio 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice Presidente la IVa Camera :
Il Cancelliere :