[AZA 7]
U 99/00 Go
IIIa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 19 febbraio 2002
nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
contro
C.________, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
F a t t i :
A.- C.________, nato nel 1961, lavorava come manovale presso un'impresa di costruzioni con sede a M.________ quando, l'8 agosto 1995, durante le vacanze estive, fu vittima di un infortunio nel quale riportò una frattura della patella sinistra. Successivamente, a seguito della prolungata immobilizzazione del ginocchio infortunato, egli accusò una trombosi profonda della vena femorale comune sinistra.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge.
Mediante decisione 4 febbraio 1999, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1° novembre 1998 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 23 aprile 1999.
B.- L'assicurato propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di una rendita del 45% dalla data stabilita.
Per giudizio 28 gennaio 2000, l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente dal 1° novembre 1998 una rendita calcolata su un'invalidità del 32%.
C.- L'INSAI, per il tramite del proprio legale, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Postula di annullare il giudizio cantonale e di ripristinare il tasso d'invalidità del 20% fissato nel provvedimento su opposizione litigioso.
L'assicurato, rappresentato da un ente sindacale, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a presentare osservazioni.
Diritto :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sul punto della valutazione dell'invalidità lamentata dall'assicurato.
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle risultanze della visita sanitaria di chiusura eseguita il 17 luglio 1998 dal competente medico di circondario dell'INSAI, risulta che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1995, non può proseguire la sua precedente attività professionale di manovale edile. Emerge però anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno fisico patito, è da ritenere totalmente capace di svolgere lavori leggeri confacenti.
Queste valutazioni non sono in questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido motivo per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare a esercitare la precedente occupazione, le istanze inferiori hanno fatto capo a un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato.
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di primo grado, in modifica di quanto disposto nella decisione amministrativa impugnata e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999.
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza di questa Corte pubblicata in DTF 126 V 75.
c) In tale sentenza di principio è stato in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'assicurato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Questa Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenza del 30 giugno 2000 in re B., I 411/98, più volte riconfermata in seguito).
Le considerazioni espresse dal giudice di primo grado in merito alla retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'assicurato, a mente del medico di circondario dell'Istituto, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento completo i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1998, anno determinante in concreto per la commisurazione del diritto alla rendita dell'assicurato (Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 291), un reddito medio pari a fr. 40'286.95.
Orbene, questa Corte può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito non risulta svantaggioso per l'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno di riferimento a fr. 53'649.- (fr. 4268.- : 40 x 41,9 x 12; sulla priorità, in linea di massima, dei dati nazionali rispetto a quelli regionali cfr., fra le altre, la sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00) -, quando si consideri come, ai sensi della surricordata giurisprudenza DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare, se realizzate, comunque, tutte le premesse, una riduzione del salario statistico fino al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile nell'anno di riferimento senza l'infortunio del 1995 (fr. 50'929.30 annui) non è oggetto di litigio, il provvedimento su opposizione impugnato che riconosce all'assicurato il diritto a una rendita calcolata sulla base di un tasso d'invalidità del 20% merita di essere ristabilito.
4.- a) L'atto amministrativo controverso concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
giudizio cantonale querelato 28 gennaio 2000 essendo
annullato.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
indennità di parte.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 febbraio 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :
Il Cancelliere :