BGer 1A.24/2002
 
BGer 1A.24/2002 vom 28.02.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.24/2002/col
Sentenza del 28 febbraio 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Féraud, Pont Veuthey, supplente,
cancelliere Gadoni.
M.________, ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri, casella postale 2206, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 19 dicembre 2001 del Ministero pubblico della Confederazione).
Fatti:
A.
Il 19 dicembre 2001 il Ministero pubblico della Confederazione, facendo seguito a un'istanza di dissequestro presentata il 18 luglio 2001, ha comunicato al patrocinatore della M.________ di mantenere il blocco degli averi depositati sul conto n. xxx di cui essa è titolare presso la Banca Unione di Credito di Lugano. L'Autorità federale ha rilevato che, con scritto del 13 settembre 2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha confermato la richiesta di sequestro precisando che era in corso il processo contro le persone in relazione alle quali era stata chiesta l'assistenza.
B.
La M.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale del 31 gennaio 2002 questa decisione, chiedendo di annullarla e di dissequestrare il conto litigioso.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).
1.1 Con l'atto impugnato il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato al patrocinatore della ricorrente che veniva mantenuto il blocco degli averi depositati sul conto litigioso, respingendo in sostanza, implicitamente, la relativa domanda di dissequestro.
Ci si può chiedere se l'atto in questione non costituisca una decisione incidentale anteriore alla decisione finale (cfr. art. 80e lett. b AIMP). In tal caso, la decisione sarebbe impugnabile, peraltro unicamente qualora essa produca un pregiudizio immediato e irreparabile, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione scritta della stessa (cfr. art. 80k in relazione con l'art. 80e lett. b n. 1 AIMP). Ora, premesso che la ricorrente non adduce di subire un simile pregiudizio (cfr., su questa nozione, DTF 127 II 198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5), la questione non deve essere qui esaminata ulteriormente. Il ricorso sarebbe infatti tardivo, e quindi inammissibile, anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi, più favorevole alla ricorrente, di un termine ricorsuale di trenta giorni.
1.2 La ricorrente rileva infatti che la decisione impugnata, del 19 dicembre 2001, è stata ricevuta il 21 dicembre 2001, in periodo di ferie giudiziarie natalizie, sicché il termine di ricorso, iniziato a decorrere il 2 gennaio 2002, scadrebbe, per la sospensione dei termini di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c OG, il 31 gennaio 2002; il ricorso del 31 gennaio 2002 sarebbe quindi, secondo la ricorrente, tempestivo. L'assunto non regge.
L'art. 12 cpv. 2 AIMP, introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili; l'art. 34 cpv. 1 OG, secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso, non è quindi applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a [causa 1A.16/2000]; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.).
La prassi secondo cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di 30 giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).
2.
Ne segue che il ricorso, tardivo, dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione (BA 074/97/RRH/RA).
Losanna, 28 febbraio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: