BGer 1P.77/2002 |
BGer 1P.77/2002 vom 12.03.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.77/2002/viz
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Sentenza del 12 marzo 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Reeb, Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Fubiani, riva Vela 12, casella postale 3247, 6901 Lugano,
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contro
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X.________ SA, patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano,
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Procuratore pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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procedimento penale (estensione dell'accusa);
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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Con decisione del 4 ottobre 1998 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), su denuncia del 2 giugno 1995 della X.________ SA, ha promosso contro A.________ l'accusa per i titoli di violazione della legge sul diritto d'autore, violazione della legge contro la concorrenza sleale, truffa e, subordinatamente, appropriazione indebita. Nel corso dell'interrogatorio del 3 luglio 2001 il PP ha esteso l'accusa al reato di danneggiamento di dati.
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Con decisione del 26 novembre 2001 il PP ha ulteriormente esteso l'accusa nei confronti di A.________ al reato di violazione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.
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B.
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L'accusato ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio dell'11 gennaio 2002, ha respinto il ricorso. La Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto non realizzate le condizioni che impedivano l'esercizio dell'azione penale o che escludevano il carattere di reato dei fatti incriminati.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 13 febbraio 2002 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa essenzialmente valere la violazione dei diritti della difesa e la prescrizione dei reati in materia di protezione dei marchi.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2, 126 I 207 consid. 1).
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2.
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2.1 Con il giudizio impugnato la CRP ha in sostanza confermato la decisione del PP di estendere l'accusa anche al reato di violazione della legge sulla protezione dei marchi. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato da esigenze di economia processuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii).
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2.2 Il ricorrente riconosce, a ragione, di essere in presenza di una decisione incidentale. Adduce tuttavia ch'essa gli causerebbe un pregiudizio irreparabile, in particolare siccome non gli sarebbe stata prospettata l'esatta qualifica giuridica dei fatti addebitatigli e siccome, per eccepire l'asserita prescrizione dei reati, dovrebbe sottoporsi a un pubblico dibattimento che gli causerebbe pregiudizi economici, personali, morali e d'immagine. Sostiene che un'ipotetica assoluzione in aula non potrebbe adeguatamente soddisfarlo dei danni subiti.
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Ora, questi disagi, connessi con lo svolgimento di un processo, non raffigurano pregiudizi di carattere giuridico. Secondo la giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del diritto federale e cantonale. In quella sede egli potrà inoltre contestare l'accertamento arbitrario dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenze inedite del 28 giugno 2000 in re H., consid. 1b, del 29 agosto 2000 in re D. [causa 1P.491/2000], consid. 1b, dell'11 settembre 2000 in re G. [1P.384/2000], consid. 2, e del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315).
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In tali circostanze la decisione impugnata non arreca quindi al ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Egli potrà far valere i suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, nell'ambito di un eventuale processo penale (cfr. art. 224 segg. e 227 CPP/TI). In quella sede l'accusato sarà tra l'altro pure abilitato a presentare le censure relative alla pretesa prescrizione di taluni reati. Se del caso, egli avrà inoltre la facoltà di presentare ancora le sue contestazioni nel quadro di un ricorso di diritto pubblico e di un ricorso per cassazione contro la decisione cantonale di ultima istanza (art. 268 segg. PP; cfr., riguardo a questi rimedi, art. 269 PP, DTF 120 Ia 31 consid. 2e, 112 IV 138 consid. 1; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 460 segg. e 474 segg.).
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3.
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Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, per cui il gravame non può essere esaminato nel merito.
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Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Poiché alla controparte non sono state chieste osservazioni, non v'è motivo di assegnare ripetibili della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 marzo 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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