BGer 1A.200/2001
 
BGer 1A.200/2001 vom 14.03.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.200/2001 /viz
Sentenza del 14 marzo 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Reeb, Catenazzi,
cancelliere Crameri.
A.________, 6900 Lugano, ricorrente, patrocinata dall'avv. Claudio Simonetti, via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 31 ottobre 2001 della Camera dei ricorsi penali, del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 14 dicembre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 15 gennaio 2001. Essendo stato avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita nei confronti di F._______ e altri sette prevenuti, l'Autorità italiana chiedeva di acquisire la documentazione su eventuali conti bancari collegati ai prevenuti e di sequestrarne gli averi, tra l'altro presso il banco G.________, in particolare, riguardo al conto xxx, sul quale sarebbe confluito il provento dei sospettati reati.
B.
Con decisione del 18 dicembre 2000, integrata l'11 gennaio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ammesso la domanda di assistenza limitatamente ai reati di truffa e appropriazione indebita, ordinando l'esecuzione delle misure richieste. Il PP, in accoglimento di una domanda complementare del 18 giugno 2001, aveva ordinato altresì l'audizione, quale testimone e alla presenza di magistrati esteri, di un funzionario del banco G.________. Il 19 dicembre 2001 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da cinque società interessate da questa misura contro una decisione della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che la confermava (causa 1A.186/2001).
C.
Mediante decisione di chiusura del 23 gennaio 2001 il PP ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente della documentazione prodotta dal banco G.________. Questa decisione è stata confermata il 31 ottobre 2001 dalla CRP.
D.
La A.________ presenta contro questo giudizio un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarlo; in via subordinata, di annullarlo e di rinviare l'incarto alla CRP, rispettivamente al PP, al fine di procedere, in presenza di un suo rappresentante, alla cernita della documentazione bancaria; in via ancora più subordinata postula di annullare la contestata pronunzia e di modificarla nel senso di non autorizzare la trasmissione di atti anteriori al 29 marzo 1999.
E.
Il PP e l'Ufficio federale di giustizia, entrambi senza formulare particolari osservazioni, propongono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto n. yyy presso il banco G.________, oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d).
2.
La ricorrente non contesta più davanti al Tribunale federale l'adempimento del presupposto della doppia punibilità; fa valere piuttosto una violazione degli art. 28 e 63 AIMP, che ravvisa nelle carenze formali della domanda e nel mancato rispetto del principio della proporzionalità. Le contestate lacune le precluderebbero ogni possibilità di difesa, e non permetterebbero di controllare l'ossequio del divieto di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition") e quindi anche del principio della proporzionalità: a questo proposito la Corte cantonale avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento, disattendendo l'art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP.
2.1 La CRP ha rilevato che il procedimento penale italiano si riferisce a reati di truffa e di appropriazione indebita per circa 27 miliardi di lire italiane, commessi dagli indagati nell'ambito di operazioni finanziarie in materia di compravendita di derivati, tra l'altro presso la società I.________ di Roma. Queste operazioni sarebbero avvenute ai danni di banche e società finanziarie, ove gli indagati erano attivi e ove venivano addebitate di transazioni finanziarie in perdita, quelle producenti utili essendo imputate, per contro, alla B.________ di Londra, di cui l'indagato L.________ era vicepresidente. I guadagni sarebbero quindi stati accreditati su un conto aperto da questa società presso la sede di Londra della I.________; in seguito, sarebbero stati trasferiti su relazioni estere, in particolare sul conto n. xxx della B.________ presso il banco G.________, per poi essere ripartiti fra i correi mediante numerosi e continui trasferimenti a favore dei prevenuti.
Risulta dalla domanda e dai suoi allegati che i reati sarebbero stati commessi dal marzo al settembre 1999, l'Autorità richiedente avendo pure indicato le società e le banche danneggiate, il ruolo degli indagati all'interno delle società coinvolte e spiegato il modo e i luoghi in cui furono commessi: e cioè, in particolare, a Roma, Londra e Lugano. L'esposto dei fatti, tenuto conto della natura dei reati, non disattende le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG, 28 AIMP e 10 OAIMP. In effetti, esse vanno interpretate secondo la scopo perseguito dalle norme, che è di consentire allo Stato richiesto di determinarsi sulla ricorrenza dei presupposti per concedere la postulata assistenza, requisiti soddisfatti nella fattispecie.
2.2 La ricorrente rileva che i flussi finanziari determinanti secondo l'Autorità richiedente sarebbero illustrati in un rapporto del Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma del 21 dicembre 2000, allegato al complemento del 15 gennaio 2001, ove si afferma che "il riscontro e l'analisi degli elementi, siano essi di natura dichiarativa o documentale, hanno, comunque, consentito di pervenire alla esatta quantificazione degli importi complessivi confluiti sui predetti conti esteri, nel periodo compreso dal 29.03.1991 [recte: 1999] al 15.09.1999, riferibili alle condotte illecite poste in essere dagli operatori finanziari infedeli"; questi importi sono indicati in una tabella comparativa concernente gli accrediti e gli addebiti sul conto della B.________ presso il banco G.________. La ricorrente sottolinea che, secondo questa tabella, e come rilevato dalla Guardia di Finanza, i proventi complessivi transitati sul conto della B.________ nel citato periodo sarebbero di circa 27,5 miliardi di lire italiane, corrispondenti all'importo indicato dall'Autorità richiedente quale provento dei sospettati reati. Essa ne deduce che, per quanto concerne la Svizzera, la fattispecie oggetto della rogatoria sarebbe limitata ai movimenti (accrediti) avvenuti sul conto della B.________ presso il banco G.________. Ora, visto che sul suo conto non sarebbero avvenuti movimenti di fondi provenienti da questi accrediti, la relativa documentazione sarebbe inutile sicché, ordinandone la trasmissione, le Autorità ticinesi avrebbero agito "ultra petita".
L'assunto non regge. Nel complemento del 15 gennaio 2001 l'Autorità richiedente rileva che l'attività investigativa ha permesso di acquisire ulteriori elementi, che hanno imposto di proseguire le indagini; essa precisa poi che i guadagni illeciti, di circa 27 miliardi di lire italiane, sarebbero stati via via ripartiti tra tutti i correi sulla base di numerosi e continui trasferimenti di liquidità disposti in favore di altri conti correnti esteri, appositamente aperti, e ancora sconosciuti, per cui il quadro dei rapporti finanziari intercorsi tra gli associati si presenterebbe di particolare complessità. L'Autorità estera sottolinea inoltre che le indagini avrebbero permesso di ritenere che i conti correnti esteri dove L.________ avrebbe stornato i proventi della sospettata attività delittuosa sarebbero stati aperti anche presso banche svizzere e rileva che, per ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari intercorsi tra gli associati, identificare eventuali altri correi ancora ignoti ed evitare la dispersione dei proventi illeciti, è indispensabile estendere l'oggetto della rogatoria all'identificazione delle relazioni facenti capo agli indagati, di sequestrarne la documentazione e di bloccarne gli averi.
Limitandosi ad addurre che all'Autorità estera interesserebbero soltanto i movimenti sul conto della B.________ indicati nella citata tabella, la ricorrente disattende l'appena citata richiesta formulata dall'Italia. Ritenuto che l'indagato L.________ è il beneficiario economico e il titolare del diritto di firma del conto della ricorrente, è palese, come ancora si vedrà, che la relativa documentazione possa interessare le Autorità inquirenti. È del resto evidente che lo scopo della rogatoria non consiste soltanto nell'ottenere una mera conferma sui flussi finanziari indicati nella citata tabella, già a conoscenza degli inquirenti esteri.
2.3 A torto la ricorrente afferma che le Autorità cantonali avrebbero agito "ultra petita", visto che sul suo conto non sarebbero avvenute movimentazioni legate ai movimenti indicati nella citata tabella.
Il principio richiamato dalla ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). Per di più, ordinando la trasmissione della documentazione litigiosa, le Autorità ticinesi non hanno affatto agito "ultra petita" ma hanno, correttamente, eseguito quanto richiesto nel complemento rogatoriale, visto che questa relazione fa capo a un indagato.
2.4 La ricorrente, adducendo che dalla menzionata tabella non risultano movimentazioni concernenti il suo conto, ne deduce l'estraneità al procedimento estero e, pertanto, l'inutilità della sua documentazione per lo stesso. L'assunto è infondato e a torto essa sostiene che non sussisterebbe alcuna relazione diretta e oggettiva tra il suo conto e la procedura penale estera. La circostanza che il beneficiario del conto è l'indagato L.________, titolare anche del diritto di firma sociale, non costituisce affatto un "tenue e insignificante" nesso, come da lei asserito. Questo fatto, e l'ulteriore circostanza che la ricorrente era indicata quale destinataria per le comunicazioni attinenti al conto della B.________, rappresentano manifestamente, e in maniera più che evidente, una relazione diretta e oggettiva con il procedimento penale estero.
La ricorrente incentra, in pratica, il gravame sulla sua asserita qualità di società non implicata nel procedimento estero secondo l'abrogato art. 10 AIMP. L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per il conto litigioso del quale è beneficiario economico un indagato nel procedimento estero, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 227).
2.5 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione della documentazione di un conto facente capo a un indagato, espressamente richiesta dall'Autorità estera è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini; l'utilità potenziale di queste informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c).
3.
In via subordinata la ricorrente rileva che si potrebbe rendere necessaria una cernita della documentazione da trasmettere. Essa rimprovera alla CRP di avere respinto la richiesta di procedere alla scelta, davanti a lei, dei documenti, con il motivo che non sarebbe stata formulata nella fase precedente la decisione di chiusura, e che non sarebbero state fornite prove liquide e atte a dimostrare l'irrilevanza dei singoli documenti per l'indagine estera. La ricorrente definisce speciosa questa argomentazione e rileva che tra il momento in cui il suo patrocinatore ha avuto notizia del sequestro da parte della banca e la decisione di chiusura del PP non erano trascorsi neppure dieci giorni.
3.1 L'11 gennaio 2001 il PP, dopo che il 9 gennaio la banca gli aveva comunicato che l'indagato L.________ aveva firma individuale sul conto della ricorrente, aveva chiesto di trasmettergli la relativa documentazione, ciò che è avvenuto il 17 gennaio. Il 22 seguente il patrocinatore della ricorrente, e patrocinatore altresì della B.________, ha chiesto soltanto il dissequestro del conto, producendo a tale scopo alcuni documenti e comunicando al PP di essere a disposizione per fornire le necessarie delucidazioni; rilevava altresì che la ricorrente si opponeva alla trasmissione, integrale o parziale, della documentazione sequestrata. Nel ricorso alla CRP la ricorrente si è limitata a rilevare che la giurisprudenza impone all'Autorità svizzera di procedere a una cernita; aggiungeva che il PP non poteva limitarsi a trasmettere la documentazione integrale e chiedeva di essere sentita sulla scelta della documentazione e sulla sua estraneità ai fatti.
3.2 Sulla sua asserita estraneità ai fatti la ricorrente ha potuto esprimersi sia dinanzi alla CRP che nell'ambito della presente procedura, per cui il suo diritto di essere sentita non è stato violato (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 124 II 132 consid. 2b). La Parte richiesta non può invero trasmettere in blocco tutti gli atti sequestrati, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'Autorità estera (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Nella fattispecie è tuttavia manifesto che questa operazione ha avuto luogo, per cui la critica principale della ricorrente dev'essere disattesa: nella decisione di chiusura il PP ha in effetti proceduto al vaglio dei documenti, ritenendo che la documentazione raccolta non era manifestamente estranea alla rogatoria e ch'essa appariva utile per l'Autorità estera.
Certo, riguardo alla partecipazione alla cernita la decisione impugnata è discutibile visto che, di massima, l'Autorità di esecuzione deve offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi in proposito, nonché di esprimersi sull'obbligo che gli incombe di indicare quali documenti non dovrebbero essere trasmessi, affinché egli possa esercitare il suo diritto di essere sentito e adempiere al suo dovere di cooperazione (DTF 127 II 258 consid. 9b/aa in fine e 9b/bb-cc). Nella fattispecie il PP non ha invitato la ricorrente a pronunciarsi in merito. Essa non fa tuttavia valere che il PP, respingendo il 23 gennaio 2001 la sua istanza di dissequestro, ed emanando lo stesso giorno la decisione di chiusura, sarebbe incorso in un diniego di giustizia; né fa valere ch'egli avrebbe interpretato, a torto, la sua opposizione generale alla consegna dei documenti del suo conto, dei quali si può presumere che conosca il contenuto, quale (implicita) rinuncia a partecipare alla cernita degli stessi.
3.3 Secondo la costante, pubblicata giurisprudenza, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere consegnati. Ora, come si è visto, la ricorrente si è limitata a opporsi in maniera del tutto generica a un'eventuale trasmissione; del resto neppure nel presente gravame ella ha indicato quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Non compete pertanto al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste omissioni (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d).
3.4 In via ancor più subordinata la ricorrente chiede di non trasmettere i documenti relativi a movimentazioni effettuate sul suo conto prima del 29 marzo 1999, ossia prima dell'inizio dei fatti per i quali procede l'Autorità italiana. Fa valere che, in quanto tendente all'acquisizione di documentazione bancaria che non sia in relazione con i movimenti del conto della B.________, indicati nella citata tabella, la rogatoria sarebbe costitutiva di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). La richiesta dev'essere disattesa. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la domanda all'identificazione dei menzionati movimenti: ha bensì espressamente chiesto di identificare le relazioni che fanno capo agli indagati e di acquisire tutta la documentazione di queste relazioni. La trasmissione integrale della documentazione del conto litigioso, in particolare dei documenti di apertura del 1996, dai quali risulta che il beneficiario economico è un indagato, è quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3b). Del resto, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali, necessitano di tutti i documenti, come peraltro espressamente postulato in concreto. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370).
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 124 365).
Losanna, 14 marzo 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: