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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.180/2002/COL
Sentenza del 9 aprile 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay, Catenazzi,
cancelliere Crameri.
N.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
procedimento penale
(ricorso di diritto pubblico)
visto e considerato:
che N.________ ha presentato un ricorso, non datato né firmato, al Tribunale federale, cui è pervenuto il 13 marzo 2002, nell'ambito di un procedimento penale sfociato in una condanna a una pena detentiva di sette anni per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
che il ricorrente non ha allegato al gravame una copia della decisione impugnata, sicché la Cancelleria del Tribunale federale l'ha invitato il 15 marzo 2002 a produrla entro il 22 marzo 2002, unitamente a un esemplare firmato del ricorso, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 OG;
che il ricorrente non ha reagito in alcun modo al citato scritto e che, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 90 cpv. 2 OG;
ch'esso sarebbe stato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c) e per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), visto che il ricorrente rileva che la contestata decisione di condanna, cresciuta in giudicato, non è stata impugnata in sede cantonale;
che si può rinunciare alla riscossione delle spese processuali;
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si riscuote tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: