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Original
 
[AZA 0/2]
5P.79/2002
II CORTE CIVILE
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17 aprile 2002
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente,
Nordmann e Hohl.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 febbraio 2002 presentato da X.________, patrocinata dall'avv. Stefano Arnold, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all' Assicurazione Y.________, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, Bellinzona, in merito a un contratto di assicurazione;
Ritenuto in fatto :
A.- X.________ ha stipulato il 18 maggio 1993 un'assicurazione economia domestica con l'Assicurazione Y.________ (in seguito: Y.________); la polizza, valida sino al 1° giugno 1998, prevedeva una somma di assicurazione per la mobilia domestica di fr. 150'000.--, con adattamento automatico sull'indice dell'anno 1993.
In seguito ad un presunto furto avvenuto l'8 febbraio 1997 nell'abitazione famigliare di Coldrerio, X.________ ha notificato all'assicurazione una dichiarazione di sinistro, esponendo un danno complessivo di fr.
170'440.--, risultante dalla sottrazione di svariati oggetti di valore (quadri, orologi, gioielli, pellicce, ...) nonché di denaro contante. La Y.________ ha però rifiutato di rimborsare l'importo chiesto dall'assicurata, sollevando in primo luogo dubbi sulla veridicità del furto denunciato, e ritenendo inoltre che vi erano nel caso gli estremi di una frode nelle giustificazioni, dal momento che il valore di alcuni degli oggetti rubati sarebbe inveritiero, mentre di altri non vi sarebbe nemmeno la prova dell' effettiva sottrazione.
B.- Con petizione del 25 febbraio 1998 X.________ ha chiesto la condanna della Y.________ al pagamento di fr.
170'440.-- oltre interessi al 5% dall'8 febbraio 1997 a titolo di liquidazione del sinistro; ha inoltre postulato l'accertamento della validità del contratto di assicurazione fino alla sua regolare scadenza del 1° giugno 1998.
L'assicurazione si è integralmente opposta alla petizione, ribadendo di non essere più vincolata dal contratto, che considera rescisso con effetto retroattivo all'8 febbraio 1997. In sede di replica l'assicurata ha modificato le proprie conclusioni, aumentando l'importo chiesto a fr.
171'680.-- e chiedendo l'accertamento della validità del contratto sino al 1° giugno 1999.
Con sentenza del 19 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto la petizione, ritenendo che alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria l'ipotesi di una simulazione di furto rimaneva tanto plausibile quanto quella di un furto reale, per cui l'assicurata non era pervenuta a provare l'esistenza del suo danno.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.-- sono state poste a carico dell'attrice, che è stata inoltre condannata a rifondere alla controparte fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili.
C.- Adita dall'attrice, con sentenza del 10 gennaio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto l'appello e confermato il giudizio pretorile. Anche per l'ultima istanza ticinese l'attrice avrebbe disatteso la prova della verosimiglianza del furto richiesta da giurisprudenza e dottrina, per cui le sue pretese di risarcimento nei confronti dell'assicurazione sarebbero infondate.
D.- Contro questa sentenza X.________ è insorta il 15 febbraio 2002 dinanzi al Tribunale federale, tanto con ricorso per riforma quanto con ricorso di diritto pubblico.
Con quest'ultimo rimedio essa chiede l'annullamento del giudizio impugnato, rimproverando, in sostanza, ai giudici ticinesi un apprezzamento arbitrario dei fatti e una valutazione arbitraria dei mezzi di prova.
La controparte non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).
Introdotto in tempo utile per violazione di un diritto costituzionale (art. 9 Cost.) contro una decisione finale della suprema istanza del Cantone, il ricorso è ricevibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
a) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b).
b) Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito (DTF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il Tribunale federale annulla la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità. È segnatamente arbitraria una valutazione delle prove che si fondi unilateralmente solo su alcune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 120 Ia 31 consid. 4b), oppure il respingere un'azione per mancanza di prove allorquando l'esistenza di un fatto da provare risulta chiaramente dalle allegazioni e dal comportamento delle parti (DTF 113 Ia 435 consid. 4) oppure ancora quando gli accertamenti di fatto sono manifestamente sbagliati (DTF 121 I 113 consid. 3a). Una decisione non è invece arbitraria per il solo fatto che un'altra soluzione sembrerebbe ammissibile o addirittura preferibile rispetto a quella contestata (DTF 125 II 10 consid. 3a).
Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente non può dunque accontentarsi di contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto: egli deve esporre chiaramente le ragioni che portano a ritenere manifestamente insostenibile la conclusione raggiunta nella decisione impugnata (DTF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a).
2.- Giusta gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile (a meno di sorprendere l'autore del furto in flagranza di reato), giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell'ipotesi di furto (vale a dire con il 51% di probabilità); egli deve invece provare la realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5C.86/1996 del 5 dicembre 1996, consid. 3b). Peraltro, di fronte a una prova solamente indiziaria, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Kummer, Commentario bernese, n. 362 segg. , in particolare n. 366 all'art. 8 CC; H. Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26, pagg. 306 segg. , 309). L'onere probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa (100%) quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicurazione ha apportato elementi contrari (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39 LCA, pag. 286; JdT 1997 I 812); in particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazione appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale (RUA vol. XVIII, n. 15).
3.- In un primo argomento, la ricorrente qualifica di arbitrarie le considerazioni espresse dal Tribunale d'appello in merito alla dinamica dell'accaduto. Essa asserisce che, essendo la sirena d'allarme posizionata sul tetto, è del tutto logico che gli eventuali autori del furto siano saliti sul tetto per disattivarla (con un apposito spray), prima di penetrare nell'abitazione attraverso il lucernario, forzandolo. La ricorrente sostiene inoltre che anche la questione relativa alla mancanza di tracce nel solaio è stata interpretata in modo errato sia dal Pretore sia dai giudici di appello.
Per la Corte cantonale invece, l'introduzione nell'abitazione attraverso il lucernario sarebbe tanto inusuale quanto insensata, visto che la casa è circondata da alti palazzi e le possibilità di essere scorti sono quindi molto elevate, specialmente di giorno. Secondo l'ultima istanza cantonale non vi sarebbero inoltre né le prove di una forzatura del lucernario, né quelle di una manomissione della sirena d'allarme. Pure accertata la mancanza di tracce nel solaio di un eventuale autore del furto.
a) Certo, anche la dinamica descritta dalla ricorrente nel suo gravame - disattivazione preventiva del sistema d'allarme sul tetto, penetrazione tramite la forzatura del lucernario e uscita dalla porta principale - non appare di primo acchito impossibile; vi è però da rilevare che le oggettive difficoltà per accedere al tetto, con l'utilizzo necessario di una scala (che peraltro non è stata rinvenuta sul luogo del sinistro), in pieno giorno, su un tetto facilmente visibile da una mezza dozzina di punti di osservazione negli immediati paraggi (cfr. palazzi che circondano l'abitazione Sperduto), non rendono questa ipotesi altamente probabile o più verosimile di quella di una simulazione. La Corte cantonale ha d'altra parte giustamente considerato che altri indizi fatti valere dalla ricorrente, quali il disordine presente nell'abitazione o la sparizione di oggetti, non possono essere ritenuti determinanti, essendo riconducibili sia all'ipotesi di un furto sia a quella di una simulazione.
Esaminate le prove addotte a sostengo della tesi di furto, i giudici cantonali hanno poi correttamente valutato le circostanze di fatto - addotte dalla controparte - atte a porre seriamente in dubbio la versione esposta dalla ricorrente. Essi hanno in primo luogo osservato che le constatazioni effettuate sul posto dalla polizia non hanno permesso di rilevare alcun segno di scasso in tutta l'abitazione, né tracce del passaggio di un eventuale autore del furto nella zona del solaio (passaggio obbligato per accedere all'abitazione vera e propria a partire dal tetto); successive prove hanno dimostrato che entrando dal lucernario l'autore avrebbe dovuto sporcarsi, far cadere del materiale sul pavimento del solaio (foglie) o comunque, vista la polvere presente, lasciare le tracce delle proprie suole, tracce che però non sono state notate dagli inquirenti.
La polizia non ha nemmeno potuto convalidare la tesi della forzatura del lucernario, trovato aperto e con una leggera piegatura della lamiera verso l'interno; l'agente intervenuto immediatamente dopo la segnalazione del presunto furto da parte della figlia dell'assicurata ha, anzi, nutrito fin dall'inizio forti dubbi sulla forzatura del lucernario (cfr. deposizione agt. W.________). A questo proposito, i giudici cantonali hanno inoltre rilevato che le cause del piegamento della lamiera del lucernario sono rimaste incerte, avendo l'assicurata rinunciato ad esperire la perizia in un primo tempo richiesta per far luce su questo episodio.
Se ne deduce che le valutazioni della Corte cantonale in merito alla dinamica degli eventi risultano sostenibili e quindi non arbitrarie; in considerazione del margine di apprezzamento loro concesso nell'ambito della valutazione delle prove (art. 90 CPC ticinese) e del senso che si può ragionevolmente attribuire alle conclusioni degli organi inquirenti, i giudici cantonali potevano quindi formulare la conclusione censurata nel ricorso.
b) La sentenza impugnata è pure contestata in quanto avrebbe ingiustamente sottovalutato la deposizione del teste H.________, tecnico responsabile della ditta installatrice dell'impianto d'allarme.
Anche in questo caso la censura di arbitrio si appalesa però infondata. Il teste H.________ ha, è vero, indicato quale prima ipotesi del mancato funzionamento del sistema d'allarme in occasione del presunto furto l'utilizzo di una particolare bomboletta spray capace di neutralizzare la sirena posta sul tetto, senza però escluderne altre, la più ovvia delle quali è quella di una mancata attivazione dell'impianto stesso (cfr. risposte ai quesiti rogatoriali lett. h e i). Il fatto che un teste abbia menzionato l'ipotesi di un mancato funzionamento della sirena, affermazione peraltro non sostanziata con prove concrete, riconducendola all'uso di uno spray non significa ancora che le deduzioni in proposito dei giudici ticinesi siano prive di riscontro nella situazione reale: a fronte delle differenti cause del mancato funzionamento della sirena d'allarme prese in considerazione (neutralizzazione da parte di presunti ladri, guasto tecnico, mancata attivazione dell'impianto), quella invocata dalla ricorrente non risulta infatti provata con sufficiente verosimiglianza.
c) In merito alla questione dell'apertura senza scasso della cassaforte a triplice combinazione, la ricorrente obbietta che notoriamente esistono persone capaci di compiere simili operazioni, per cui l'esperienza generale della vita insegnerebbe che questa ipotesi è perlomeno plausibile. La polizia, pur non escludendo del tutto l'ipotesi avanzata dalla ricorrente, ha tuttavia ritenuto inusuale la circostanza, vista la difficoltà oggettiva di aprire una cassaforte a triplice combinazione; la cosiddetta "esperienza generale della vita" deporrebbe quindi piuttosto contro la tesi dell'assicurata. Se ne deduce che, una volta ancora, quand'anche la tesi della ricorrente fosse verosimile, risultano almeno altrettanto verosimili gli elementi contrari fatti valere dalla controparte, per cui, a norma della giurisprudenza sopra richiamata (cfr. considerando 3 "in fine"), l'argomento non può essere ritenuto decisivo.
d) Inconferenti sono inoltre le censure relative al mancato perseguimento del reato di simulazione: pur pronunciandosi tendenzialmente a favore di questa ipotesi, la polizia ha infatti rinunciato a una denuncia nei confronti della ricorrente per simulazione e relativa tentata truffa ai danni dell'assicurazione poiché questa tesi, alla pari di quella di furto, non risultava sufficientemente comprovata per avviare un procedimento penale. Questa rinuncia non influenza però la ripartizione dell'onere probatorio nel presente procedimento civile che, conformemente ai principi sopra enunciati, incombe pur sempre all'assicurato.
La presunzione di innocenza del diritto penale non impedisce inoltre al giudice civile di contemplare la possibilità di un caso di simulazione del furto (cfr. JdT 1997 I812).
4.- La ricorrente lamenta poi che alcuni fatti da lei evidenziati in sede di appello siano stati definiti dei "nova" da parte dei giudici cantonali, e quindi non presi in considerazione. Tale censura si avvera però infondata; il Tribunale d'appello ha, è vero, in un primo momento definito inammissibile ai sensi dell'art. 321 CPC/TI l'allegazione di alcuni fatti addotti per la prima volta in appello (il tempestivo ritorno del marito della ricorrente dalle vacanze; le constatazioni di anomalie al sistema di allarme da parte della figlia Monica al rientro a casa; la posizione della chiave di riserva), salvo poi ugualmente considerarli nel suo giudizio complessivo, giungendo alla conclusione che "tali fatti non sono tali da consentire un'accresciuta verosimiglianza della tesi del furto di fronte a quelli contrari, riferiti al consid. 7, ben più sostanziali e indicativi".
5.- L'insorgente sostiene infine che, nell'ambito della valutazione della maggiore verosimiglianza dell'una o dell'altra ipotesi (simulazione o furto), la Corte cantonale avrebbe acriticamente privilegiato la tesi della simulazione senza tuttavia verificare l'esistenza di concreti elementi a favore di tale ipotesi; essa ritiene che un esame più completo e critico delle circostanze fattuali avrebbe invece portato ad escludere con grande sicurezza l'ipotesi di simulazione, a tal punto da far apparire quella di furto come di gran lunga come la più probabile. A questo proposito la ricorrente sembra rimproverare alla polizia di non aver esperito tutte le indagini necessarie per elucidare il caso.
Ora, nella misura in cui l'insorgente ritiene lacunosi gli accertamenti operati dalla polizia, per il fatto che l'inchiesta non avrebbe permesso di raccogliere elementi sufficienti atti a denunciare un caso di simulazione, questa si avvale una volta di più di un'argomentazione non decisiva nella fattispecie. A prescindere dal fatto che le valutazioni della Corte cantonale si sono legittimamente fondate sui fatti allegati e sulle prove raccolte in prima istanza (cfr. art. 321 CPC/TI), va ribadito che non si tratta di valutazioni unilaterali (DTF 120 Ia 31, consid. 4b) né tantomeno in manifesto contrasto con gli atti di causa, avendo essa chiarito con il suo ragionamento che l'ipotesi di furto non raggiunge l'accresciuto grado di verosimiglianza richiesto in questi casi. Sulla scorta delle emergenze processuali constatate dall'istanza inferiore, il Tribunale d'appello poteva quindi concludere, senza incorrere nell'arbitrio, che l'assicurata non ha saputo provare nei modi ricordati in precedenza - sviluppati dalla giurisprudenza - il verificarsi dell'evento su cui basa la sua richiesta di risarcimento e respingerne di conseguenza l'appello.
6.- In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, deve essere respinto.
Alla controparte, che non ha presentato una risposta, non sono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2002 MDE
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere