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Original
 
[AZA 0/2]
5P.120/2002
II CORTE CIVILE
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31 maggio 2002
Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 marzo 2002 presentato da A.A.________ e F.A.________, patrocinati dall'avv. Luca Segàt, Bellinzona, contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a L.W.________, R.W.________, e a N.E.________, patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca, Lugano, e che vede come parti interessate M.M.________ e S.V.________, in materia di proprietà per piani (modifica delle quote di valore);
Ritenuto in fatto :
A.- Dopo aver costituito nel 1995 prima dell'edificazione 9 proprietà per piani (PPP) sul proprio fondo, N.E.________ ne ha vendute 6. Il 28 luglio 1998 è stato allestito - su incarico dei comproprietari - un nuovo calcolo delle quote millesimali a costruzione ultimata, che prevede segnatamente una diminuzione della quota di valore attribuita alla PPP n. 2521, di proprietà di A.A.________ e di F.A.________, da 232/1000 a 188/1000.
B.- Il 5 luglio 2000 A.A.________ e F.A.________ hanno convenuto in giudizio gli altri comproprietari, domandando al Pretore di Bellinzona di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario del medesimo distretto di iscrivere le quote millesimali risultanti dal calcolo del 28 luglio 1998 con la nuova descrizione delle singole unità e l'aggiornamento del piano di assegnazione delle parti comuni nonché di cancellare la menzione "proprietà per piani prima della costruzione". Essi hanno pure chiesto che fosse ingiunto ai creditori ipotecari di svincolare le quote di comproprietà toccate dalle modifiche millesimali, presentando i titoli per l'aggiornamento al competente Ufficio del registro fondiario. Con risposta 16 ottobre 2000 si sono opposti alla petizione L.W.________ e R.W.________, proprietari delle unità n. 2520 e n. 2522, e N.E.________, proprietario della PPP n. 2514, che ha comunicato di aver nel frattempo pure venduto le PPP n. 2517 e n. 2519. I rimanenti comproprietari hanno invece aderito alla petizione.
Dopo che gli attori si sono opposti al subingresso in causa degli acquirenti delle due predette PPP e ricevute le dupliche, il Pretore ha, con sentenza 3 agosto 2001, parzialmente accolto la petizione. Egli ha ingiunto all'Ufficiale del registro fondiario di procedere alla cancellazione della predetta menzione e all'iscrizione delle modificate quote millesimali nonché della nuova descrizione della PPP n. 2521.
C.- Con sentenza 11 febbraio 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuta priva di oggetto, l'appellazione inoltrata da L.W.________ e R.W.________ e da N.E.________. La Corte cantonale ha riformato il giudizio pretorile nel senso che ha accolto la petizione, limitatamente alle domande intese a invitare l'Ufficiale del registro fondiario a modificare la descrizione della PPP n. 2521 come al piano di ripartizione e a cancellare la menzione "proprietà per piani prima della costruzione". Dopo aver rilevato che un'azione tendente alla modifica delle quote di valore ha effetto costitutivo verso tutti i comproprietari, che formano un litisconsorzio necessario, la sentenza cantonale indica che i tre litisconsorti appellanti rappresentano quelli inattivi. I giudici cantonali hanno poi richiamato l'art. 712e cpv. 2 CC, secondo cui qualsiasi modifica delle quote di valore richiede il consenso di tutti gli interessati. Fra questi non rientrano solo i creditori pignoratizi delle unità di PPP toccate da una diminuzione della quota di valore, ma pure quelli delle unità i cui millesimi aumentano. Non essendo agli atti il consenso di tutti i predetti creditori né essendo gli stessi stati convenuti in giudizio non si realizza pertanto quel litisconsorzio, la cui esistenza è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio a ogni stadio della causa, necessario per ordinare l'iscrizione della domandata modifica.
D.- Il 15 marzo 2002 A.A.________ e F.A.________ hanno impugnato la sentenza d'appello sia con un ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 Cost. , che con un ricorso per riforma. Con il primo rimedio postulano l'annullamento dei dispostivi della sentenza cantonale che respingono le domande di petizione e che stabiliscono le spese processuali e le ripetibili. Dopo aver contestato di essere in presenza di un litisconsorzio necessario, essi lamentano la mancata applicazione dei disposti del Codice di procedura civile ticinese che permettono la completazione degli atti processuali. La Corte cantonale ha altresì violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti, poiché non li ha invitati a contattare i rimanenti creditori ipotecari prima di emanare la sentenza.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Considerando in diritto :
1.- a) Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del parallelo ricorso di diritto pubblico. In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio.
b) Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. e interposto in tempo utile contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale, è ricevibile dal profilo degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2 OG.
2.- In conformità all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consiste tale violazione. Il gravame fondato sull'art. 9 Cost. , com'è quello all'esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui i ricorrenti si limitano a contrapporre il loro parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, i ricorrenti devono invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il Tribunale federale si pronuncia inoltre unicamente su quelle censure che i ricorrenti hanno invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a; 118 Ia consid. 2 con rinvii).
3.- Innanzi tutto i ricorrenti ritengono violate le norme sul litisconsorzio necessario, poiché esso non è richiesto dall'art. 712e CC nell'estensione indicata dalla sentenza impugnata. Tale censura, che peraltro non ossequia i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, si rivela di primo acchito inammissibile in quanto diretta contro l'applicazione del diritto federale.
Infatti, sebbene la capacità di essere parte e di stare in giudizio siano nozioni di procedura, esse sono rette dal diritto materiale e nel caso in esame dal diritto federale e più precisamente dall'art. 712e CC, motivo per cui la censura si rivela irricevibile se proposta con un ricorso di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), poiché può essere sollevata, come del resto pure fatto dai ricorrenti, nel ricorso per riforma (DTF 117 II 494 con- sid. 2).
4.- Giusta la sentenza impugnata, gli appellanti hanno affermato nel proprio rimedio che la petizione doveva essere diretta contro i creditori pignoratizi di tutte le unità di PPP di cui è chiesta una modifica della quota di valore, mentre i qui ricorrenti si sono limitati a invocare l'irricevibilità di tale censura, perché nuova, e a osservare che in concreto non si tratta di sopprimere un'unità o di diminuire il valore di un appartamento. Pur riconoscendo che gli appellanti non avevano sollevato innanzi al Pretore la predetta argomentazione, i giudici cantonali hanno nondimeno stabilito, poiché trattasi di un presupposto processuale da esaminare d'ufficio ad ogni stadio della causa, l'inesistenza del richiesto litisconsorzio necessario e hanno respinto la petizione per quanto concerne la modifica delle quote millesimali.
a) I ricorrenti lamentano un'applicazione arbitraria della legge processuale e sostengono che, giusta gli art. 45 cpv. 1, 47 e 99 CPC ticinese, i giudici cantonali non potevano semplicemente respingere la petizione, ma avrebbero dovuto dare loro occasione di sanare il vizio.
In un ricorso per arbitrio, com'è quello all'esame, non sono ammesse, salvo in casi eccezionali qui non ricorrenti, nuove allegazioni, prove o fatti. Nuove sono, secondo la giurisprudenza, tutte le allegazioni che non sono state proposte o non sono state mantenute davanti all'ultima istanza cantonale (DTF 118 III 37 consid. 2a, DTF 117 Ia 1 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 158 nota 18). Ora, i ricorrenti non si sono prevalsi, nelle osservazioni all'appello della controparte, dell'allegazione ora proposta nel ricorso di diritto pubblico, secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto invitarli a completare la petizione per quanto riguarda la mancata indicazione di tutte le parti convenute.
La censura, nuova, è pertanto inammissibile.
b) Secondo i ricorrenti la Corte cantonale ha pure violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. e segnatamente il principio dell'economia processuale, intimando la sentenza senza aver loro offerto la possibilità di contattare i creditori interessati dalla modifica e di ottenerne il consenso.
Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Ritenuto che i ricorrenti sono stati invitati e hanno prodotto osservazioni ad un appello in cui la controparte ha sollevato l'inesistenza di un litisconsorzio necessario comprendente tutti i creditori pignoratizi, la censura inerente a una violazione della predetta garanzia costituzionale si rivela manifestamente infondata e rasenta la temerarietà. Del resto, non è ravvisabile né i ricorrenti spiegano come tale norma garantisca l'economia processuale.
5.- Infine, inammissibile, poiché priva di una qualsiasi motivazione, si avvera la richiesta di annullare i dispositivi della sentenza cantonale che fissano le spese processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza.
6.- Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione alle parti, risp. ai loro patrocinatori e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 maggio 2002 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,