[AZA 7]
H 192/00 Ws
IIIa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e
Lustenberger; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 10 giugno 2002
nella causa
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Daniele Timbal, Via Nassa 17, 6901 Lugano,
contro
Cassa di compensazione Gastrosuisse, Via Gemmo 11, 6903 Lugano, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisioni 17 giugno 1998 la Cassa di compensazione Gastrosuisse, constatato che a seguito del fallimento decretato il 2 settembre 1997 a carico della B.________ SA, ditta costituita nel marzo del 1996, attiva nella gestione di esercizi pubblici, con sede a N.________, erano rimasti scoperti contributi paritetici per gli anni 1996 e 97, ha chiesto rispettivamente a B.________, amministratrice unica dal 3 luglio al 31 ottobre 1996, e a R.________, che le è succeduto nella carica, il pagamento di fr. 23'041. 85 e di fr. 60'858. 35 a titolo di risarcimento danni;
essendosi gli amministratori opposti al versamento, la Cassa ha presentato contro di loro una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la condanna degli stessi al pagamento degli importi pretesi in sede di procedura amministrativa;
con giudizio 15 marzo 2000 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto la petizione proposta dalla Cassa contro B.________, mentre ha accolto l'azione proposta contro R.________, ritenuto responsabile per fr. 60'858. 35;
tramite l'avv. Timbal, R.________ ha interposto a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale, in quanto lesivo del diritto di essere sentito, nonché il rinvio degli atti alla precedente istanza perché proceda, previa nuova composizione della corte, ad ulteriore istruttoria e, in via subordinata, la reiezione della petizione nei suoi confronti;
dal profilo formale il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di non aver ammesso le prove da lui notificate e di aver omesso di motivare il proprio rifiuto;
in sede di procedura, per ordinanza presidenziale 2 giugno 2000, la Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni per prestare un anticipo di fr. 4000.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
a seguito della richiesta formulata in tal senso dal ricorrente, il 9 giugno 2000 il termine è stato prorogato fino al 10 luglio seguente;
lo stesso 9 giugno 2000 R.________ ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria, volta alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e alla concessione del gratuito patrocinio;
rispondendo al ricorso di diritto amministrativo la Cassa ne ha proposto la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi;
qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG );
ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite;
per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a; cfr. , riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. , la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate);
il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti;
siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare;
a tal fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii);
alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, questa Corte non può non ravvisare, nella querelata pronunzia, lacune dal profilo della motivazione, atteso che da quest'ultima non emerge il motivo per cui il primo giudice non si sia determinato sulle prove proposte;
egli nemmeno ha richiesto a R.________ quali fossero i fatti che intendeva dimostrare con i mezzi di prova offerti;
il giudizio impugnato risulta pertanto essere stato prolato sulla base di un accertamento incompleto, per fatto non imputabile al ricorrente;
infatti, se è pur vero che il giudice non è obbligato a seguire tutti gli argomenti formulati dalle parti, affinché possa però trascurarli occorre che essi siano effettivamente superflui per la motivazione della pronunzia (DTF 124 V 181 consid. 1a);
nel caso di specie, la Corte cantonale - dopo aver correttamente concesso alle parti la facoltà di presentare eventuali nuovi mezzi di prova, diritto di cui R.________ si è avvalso, chiedendo l'audizione di tre testi - nel suo giudizio 15 marzo 2000 nulla dice sui motivi che l'hanno indotta a non assumere i mezzi di prova proposti;
inoltre, dagli atti nemmeno risulta che il tribunale abbia dichiarato chiusa l'istruttoria;
in tale evenienza, se il ricorrente non si fosse opposto a simile atto formale, censurando a quel momento l'omessa assunzione dei mezzi di prova richiesti, la violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata per rinuncia dell'interessato a prevalersene già in sede cantonale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, n. 1314);
stante quanto precede, è riscontrabile, nel caso di specie, una chiara violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, garantitogli dall'art. 29 cpv. 2 Cost. , il giudizio cantonale non avendo minimamente motivato la mancata assunzione delle prove richieste;
dato il potere d'esame limitato di cui fruisce questa Corte (v. sopra), è escluso che possa darsi sanatoria in procedura federale (DTF 124 V 392 consid. 5a e riferimenti);
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito dell'impugnativa, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle menzionate carenze sul piano dell'istruzione e della motivazione e statuisca di nuovo;
in tal senso il Tribunale federale delle assicurazioni si è peraltro già pronunciato statuendo di recente su fattispecie analoghe (sentenze del 20 marzo 2002 in re T., H 227/01, e del 4 febbraio 2002 in re B., H 212/00);
la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa;
le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì al ricorrente, assistito da un legale, fr.
2500.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG );
dato l'esito del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente per la presente procedura diviene priva di oggetto;
il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato 15 marzo
2000, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino perché proceda conformemente
ai considerandi e renda una nuova pronunzia.
II.Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 1500.-, sono messe a carico della Cassa di compensazione opponente.
III. La Cassa verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo
di indennità di parte per la procedura federale.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 giugno 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :
Il Cancelliere :