BGer 1A.14/2002 |
BGer 1A.14/2002 vom 18.06.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.14/2002 /mde
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Sentenza del 18 giugno 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi e Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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C._______ S.A.,
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ricorrente,
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patrocinata dall'avv. avv. dott. Carlo Fubiani, riva Vela 12, casella postale 3247, 6901 Lugano,
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contro
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Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Austria
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(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 14 dicembre 2001 della Direzione generale delle dogane)
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Fatti:
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A.
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Il "Landesgericht" di Innsbruck, in Austria, ha aperto un procedimento penale contro G.________, cittadino svizzero, O.________, cittadino italiano e un altro indagato per titolo di truffa in materia di tasse. Gli inquisiti sono sospettati dall'Autorità austriaca di aver importato illecitamente, a più riprese e in banda, dal 1995 al 1998, dalla zona extradoganale di Samnaun nei Grigioni a destinazione dell'Austria e poi dell'Italia, oggetti di valore nascosti in ricettacoli di due autovetture.
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Con richiesta di assistenza giudiziaria del 30 ottobre 1998, completata il 10 maggio 1999, l'Autorità estera ha chiesto in sostanza di procedere ad accertamenti riguardanti le merci inviate all'indagato O.________ a Samnaun negli ultimi tre anni, in particolare da una ditta svizzera e dal punto franco di Chiasso; ha pure chiesto di perquisire l'abitazione e di interrogare O.________.
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B.
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Il 1° dicembre 1998 l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato all'Amministrazione generale delle dogane l'esecuzione della rogatoria, che l'ha a sua volta delegata, con decisione di entrata nel merito del 12 agosto 1999, alla Direzione delle dogane di Lugano. Questa ha proceduto, il 5/10 aprile e il 1° giugno 2001, alla perquisizione e al sequestro presso la casa di spedizione C._______ S.A.. SA di Chiasso e all'audizione di E.________, suo direttore, visto che dall'inchiesta è risultato che le merci spedite a Samnaun sarebbero state cedute alla B.________ SA, che le inviava all'indagato O.________, dalla citata società.
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Con decisione finale del 14 dicembre 2001 la Direzione generale delle dogane ha accolto la rogatoria nel senso dei considerandi, ossia nel senso di trasmettere il verbale d'interrogatorio, di perquisizione e di sequestro, e le cartelle di spedizione degli anni 1995-1998, eccetto quelle dissequestrate e consegnate alla società.
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C.
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Avverso questa decisione la C._______ S.A.. SA presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Direzione generale delle dogane e l'UFG propongono di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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Austria e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.1 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
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1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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La legittimazione della ricorrente, sottoposta direttamente a una perquisizione domiciliare, è pacifica riguardo alla trasmissione di documenti sequestrati nei suoi uffici, di cui contesta la consegna (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP). Essa non critica infatti, né sarebbe legittimata a farlo, la consegna dei verbali di audizione del testimone, che non è insorto contro questo ordine: solo al teste spetta infatti la legittimazione a opporsi a tale misura (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b).
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2.
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La ricorrente fa valere in primo luogo la sua asserita estraneità ai fatti indicati nella rogatoria e la sua qualità di società non implicata nel procedimento estero, visto ch'essa non avrebbe mai avuto alcun contatto con gli indagati, né avrebbe mai spedito merce a Samnaun, limitandosi a riceverla dall'estero e a cederla immediatamente alla B.________ SA. Ora, l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, e ciò in particolare dopo l'abrogazione dell'art. 10 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale estero. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per la ricorrente che ha ceduto merci alla società che le ha spedite, se del caso a sua insaputa, a un indagato nel procedimento estero, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 227).
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3.
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La ricorrente contesta che si sia in presenza di una truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP.
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3.1 Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richiedente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono fondarsi su indizi, risultanti per esempio da testimonianze o da documenti, idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5).
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3.1.1 Il reato doganale può assumere la forma del reato fiscale quando la decurtazione di tasse e tributi spettanti allo Stato richiedente avvenga nell'ambito dell'importazione in questo Stato di determinati beni. In questo caso il reato doganale dà luogo all'assistenza soltanto quando equivalga a una truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 AIMP (art. 24 OAIMP). Il reato fiscale è definito dal diritto dello Stato richiesto. In tale ambito è quindi indifferente che la legislazione dello Stato richiedente qualifichi i fatti descritti nella domanda come un reato penale, doganale o fiscale ordinario (DTF 125 II 250 consid. 3b pag. 253, 115 Ib 68 consid. 3c pag. 81 seg.; Zimmermann, op. cit., n. 408 segg., in particolare n. 411). Dal profilo della doppia incriminazione occorre esaminare quindi unicamente se i fatti descritti nella rogatoria sarebbero perseguiti in Svizzera come una truffa in materia fiscale, ai sensi del diritto svizzero, se vi fossero stati commessi in circostanze analoghe (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc).
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3.1.2 L'Autorità precedente ritiene che si sarebbe in presenza di una truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 DPA, secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (cpv. 2). Per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale occorre riferirsi alla citata norma e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa ai sensi dell'art. 146 CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 412 e 416).
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Secondo la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, ove non si sia fatto uso di documenti falsi (DTF 128 IV 18 consid. 3a, 116 Ib 96 consid. 4c), devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichiarazioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii, 125 II 250 consid. 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine).
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3.1.3 Nella rogatoria l'Autorità estera espone che da indagini esperite dalle autorità doganali di Innsbruck in collaborazione con le autorità inquirenti svizzere di Heerbrugg sussiste il sospetto che, da mesi, oggetti di valore sarebbero stati contrabbandati dalla zona extradoganale di Samnaun in Austria per essere poi consegnati in Italia. Nell'ambito di queste indagini sarebbero state individuate due autovetture appartenenti all'indagato G.________ e a un altro inquisito, oggetto di una procedura separata. Il 30 luglio 1998 è stato osservato come, nell'autorimessa di Samnaun dell'indagato O.________, sulle due automobili, che in seguito hanno varcato il confine austriaco, sono stati caricati orologi, perle e pietre preziose per un valore complessivo di fr. 692'102.--. L'8 settembre 1998 O.________ ricevette un ulteriore invio di merce, caricata poi sull'automobile di G.________: dopo aver valicato il confine, il veicolo è stato controllato e, in un nascondiglio installato professionalmente, sono stati rinvenuti orologi e gioielli per un valore di oltre 3 milioni di ATS; secondo l'Autorità estera il 30 luglio 1998 sarebbero stati sottratti al controllo doganale, in due occasioni, orologi e preziosi per un valore di circa fr. 350'000.-- e merce per un ammontare non determinato. Dalla decisione impugnata risulta che la ricorrente è interessata dall'inchiesta poiché secondo le indagini le merci spedite all'indagato a Samnaun sono state cedute dalla ricorrente alla B.________ SA.
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3.1.4 Dalla domanda estera risulta che l'automobile degli indagati è stata controllata e che, in un nascondiglio installato professionalmente, è stata rintracciata la merce occultata. Dalla richiesta austriaca non si desume se i funzionari doganali abbiano o no chiesto agli inquisiti se trasportassero merci soggette a tasse, mentre è evidente che hanno fatto ricerche, coronate da successo, per accertarne l'esistenza. Ora, nell'ambito della procedura di assistenza non dev'essere provata la commissione del prospettato reato: in concreto essa è comunque resa verosimile e spetterà all'Autorità austriaca, se del caso, completare e verificare queste circostanze (cfr. DTF 116 IV 218 consid. 3a in fine e 3b in fine). I fatti descritti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, avrebbero chiaramente giustificato l'apertura di un procedimento penale in Svizzera, destinato ad appurare il fondamento dei sospetti. L'installazione di un nascondiglio, costruito in maniera professionale, costituisce chiaramente un caso di macchinazione, visto che non si può di massima esigere dai doganieri, già per la mancanza di personale e nell'interesse della fluidità del traffico al confine, che procedano a un'accurata perquisizione per rintracciarlo (DTF 116 IV 218 consid. 3b).
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3.1.5 La ricorrente non contesta, in sostanza, la sussistenza di un inganno astuto. A ragione. In effetti, il Tribunale federale, pronunciandosi sull'importazione non dichiarata di bevande alcoliche, ha stabilito che chi, entrando in Svizzera, importa, senza dichiararle, merci, celate in un ingegnoso nascondiglio e priva così l'ente pubblico delle relative tasse, corrispondenti a un importo elevato, si rende colpevole di truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'art. 14 DPA, qualora il funzionario doganale gli abbia chiesto se recasse seco merci soggette a tasse e abbia fatto ricerche per accertarne l'eventuale esistenza; se il funzionario non ha posto alcuna domanda, non è data una truffa, mancando l'inganno; se il funzionario si contenta di una risposta negativa e non effettua alcuna ricerca, è dato il reato mancato di truffa in materia di prestazioni o di tasse (DTF 116 IV 218; sul reato mancato di truffa v. DTF 128 IV 18 consid. 3b).
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I fatti descritti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, avrebbero chiaramente giustificato l'apertura di un procedimento penale in Svizzera, destinato ad appurare il fondamento dei sospetti. L'installazione di un nascondiglio, costruito in maniera professionale, costituisce chiaramente un caso di macchinazione, visto che non si può di massima esigere dai doganieri, già per la mancanza di personale e nell'interesse della fluidità del traffico al confine, che procedano a un'accurata perquisizione per rintracciarlo (DTF 116 IV 218 consid. 3b).
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3.1.6 La ricorrente accenna inoltre al fatto che nei confronti dello Stato richiedente non sarebbero dovuti tributi, visto che la merce, destinata all'Italia, transitava semplicemente dall'Austria.
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La Direzione generale delle dogane nella risposta al ricorso rileva che anche la merce in transito dev'essere annunciata all'entrata in un Paese, richiamando gli art. 1 e 3 cpv. 1 della legge sulle dogane (RS 631.0; e, per l'Austria, il Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario, la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito [RS 0.631.242.04] e la Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea [RS 0.631.24], in particolare l'art. 4 relativo alla garanzia, e l'art. 20 per le infrazioni, convenzioni firmate dall'Austria e dalla Svizzera). Questa Autorità precisa che ogni merce dev'essere annunciata al valico di confine e che occorre fornire una garanzia adeguata, calcolata sull'ammontare delle imposte doganali e dazi vari, in particolare sull'ammontare dell'IVA. L'Autorità riconosce che il danno nei confronti del fisco austriaco è difficile da quantificare; tenuto conto che il valore di ogni pacco nascosto poteva variare da qualche migliaio di franchi a fr. 350'000.-- e che sono stati effettuati numerosi viaggi, ne deduce che l'ammontare defraudato costituisce senz'altro una somma rilevante ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 DPA. Aggiunge che nel transito comune una garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione che potrebbe diventare esigibile, circostanza che gli spedizionieri non potrebbero ignorare. Ora, i ricorrenti, si limitano ad addurre che non è accertata l'entità del danno: non spiegano tuttavia perché l'asserita sottrazione di tributi, visto che le merci - esportate eludendo i controlli doganali - non venivano annunciate né in Austria né in Italia, non sarebbe realizzata (cfr. DTF 96 I 678; sentenza del 2 novembre 1999 in re Z., consid. 3). Del resto, la competenza internazionale dello Stato richiedente a reprimere il reato descritto nella domanda non fa manifestamente difetto, né i ricorrenti lo sostengono (DTF 126 II 212 consid. 6). Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
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4.
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La ricorrente fa valere una lesione del principio della proporzionalità poiché, a suo dire, sarebbe stata ordinata la trasmissione di documenti non necessari per l'inchiesta estera, segnatamente non in stretta relazione ai tre episodi indicati nella domanda, per cui si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a; cfr. anche DTF 127 IV 20 consid. 3b). L'assunto non regge. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la domanda alla produzione di atti relativi ai tre ultimi trasporti avvenuti il 30 luglio e il 9 settembre 1998, dettagliatamente indicati e che non rappresentano comunque reati di poca importanza, viste la natura e il valore delle merci trasportate (cfr. art. 4 AIMP): nella stessa è stato infatti sottolineato che dalle indagini esperite risulta che i viaggi duravano da mesi ed è stata richiesta la documentazione concernente le esportazioni per gli ultimi tre anni. L'Autorità di esecuzione poteva quindi interpretare la domanda come diretta anche nei confronti della ricorrente (DTF 121 II 241 consid. 3).
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4.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370), né la domanda appare abusiva, le informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b).
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4.2 In concreto non è stata peraltro ordinata, in maniera inammissibile, la trasmissione in blocco, in modo acritico e indeterminato, dei documenti sequestrati, come a torto accennato dalla ricorrente (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c). L'autorità di esecuzione ha infatti proceduto al loro vaglio, come risulta dai verbali di sequestro del 5 e 10 aprile 2001 e da quello del 1° giugno successivo, secondo cui sono rimaste sequestrate, alla fine, 743 cartelle di spedizione.
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4.3 Incentrando il gravame sulla contestata ampiezza delle informazioni di cui è stata ordinata la trasmissione, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante, pubblicata giurisprudenza (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi all'Autorità di esecuzione - e neppure dinanzi al Tribunale federale sebbene il suo patrocinatore durante il termine di ricorso abbia potuto esaminare tutta la documentazione sequestrata, come rilevato nella risposta al ricorso dalla Direzione generale delle dogane - quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero; né adduce che l'Autorità di esecuzione non gli avrebbe offerto la possibilità di esprimersi al riguardo. Queste critiche ricorsuali sono quindi tardive e pertanto inammissibili (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa in fine e cc, consid. 9c, 122 II 367 consid. 2d). Non compete infatti al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste omissioni (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d).
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5.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 112 956).
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Losanna, 18 giugno 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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