BGer 1P.588/2001
 
BGer 1P.588/2001 vom 26.06.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.588/2001 /viz
Sentenza del 26 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Catenazzi e Scartazzini, supplente,
cancelliere Gadoni.
Comune di Locarno, 6600 Locarno,
ricorrente, rappresentato dal Municipio,
contro
A.________ e llcc., tutti patrocinati dall'avv. dott. Diego Scacchi, via della Pace 1B, casella postale 1246, 6601 Locarno,
Casinò Kursaal Locarno SA, largo Zorzi, 6601 Locarno,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
autorizzazione d'uso accresciuto
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
16 luglio 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)
Considerato:
che il 30 marzo 2000 la Casinò Kursaal SA di Locarno ha chiesto al Municipio di Locarno il permesso di costruire un edificio di tre piani al posto della veranda che funge da atrio d'ingresso alla casa da gioco di cui è proprietaria e che sorge sulla particella n. 197 di Locarno;
che il progettato edificio occuperebbe una superficie di circa 400 m2 della particella n. 199 di Locarno, di proprietà del Comune, e servirebbe a dotare l'attuale stabilimento degli spazi necessari per permettere alla Casinò Kursaal SA di "conseguire la concessione federale per case da gioco del tipo A", secondo l'art. 8 della legge sulle case da gioco (LCG, RS 935.52);
che la costruzione, del costo di circa fr. 6'000'000.--, sarebbe provvisoria e verrebbe smantellata al momento della realizzazione di una nuova sede della casa da gioco, prevista sul terreno dell'ex aerodromo di Ascona;
che, con messaggio del 7 luglio 2000, il Municipio di Locarno ha chiesto al Consiglio comunale di autorizzare l'occupazione, a titolo oneroso, di circa 400 m2 della particella n. 199 per una durata massima di otto anni al fine di permettere il provvisorio ampliamento del casinò, ritenuto che, conclusa l'occupazione, il terreno sarebbe stato ripristinato al suo stato iniziale;
che, con decisione del 28 agosto 2000, il Consiglio comunale ha aderito alla richiesta municipale e autorizzato la Casinò Kursaal SA a occupare circa 400 m2 del fondo n. 199 per al massimo otto anni;
che alcuni consiglieri comunali hanno impugnato questa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ne ha respinto il ricorso con decisione del 21 marzo 2001;
che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, adito dai medesimi consiglieri comunali, ha tuttavia annullato, con sentenza del 16 luglio 2001, la decisione governativa e quella del Consiglio comunale che autorizzava l'occupazione temporanea della particella;
che il Comune di Locarno impugna con un ricorso di diritto pubblico del 10 settembre 2001 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo;
che il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sua sentenza, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, la Casinò Kursaal SA chiede l'accoglimento del gravame, mentre le controparti ne postulano la reiezione;
che con decisione del 24 ottobre 2001, non impugnabile (art. 16 LCG), il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di rilasciare una concessione B per l'apertura di una casa da gioco a Muralto (cfr. FF 2001 5543), respingendo quindi la richiesta di insediare un gran casinò a Locarno;
che, con decreto del 12 marzo 2002, il giudice delegato della I Corte di diritto pubblico, rilevato che in tali circostanze il gravame poteva essere diventato privo d'interesse giuridico per il ricorrente, lo ha invitato a esprimersi sull'ulteriore sussistenza di un suo interesse al mantenimento del ricorso;
che il ricorrente ha essenzialmente comunicato che situazioni simili potrebbero presentarsi anche in futuro per cui sussisterebbe un interesse a risolvere le questioni sollevate con il ricorso di diritto pubblico;
che, invitati a esprimersi su tale presa di posizione, le controparti hanno comunicato che un giudizio sul gravame non può fondarsi su motivi ideali, ma deve riguardare la fattispecie concreta e che, in mancanza della concessione federale per l'esercizio della casa da gioco, l'autorizzazione a utilizzare il suolo pubblico rilasciata dal Consiglio comunale è divenuta senza oggetto, ciò che comporterebbe lo stralcio dai ruoli della presente causa;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 56 consid. 1, 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a);
che giusta l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale;
che, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii), quest'esigenza assicurando che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a);
che un simile interesse deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche quando il Tribunale federale vi statuisca (DTF 120 Ia 165 consid. 1a);
che in effetti, venendo meno questo requisito, il Tribunale federale, dopo aver sentito le parti, deve stralciare la causa dai ruoli (art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC; DTF 123 II 285 consid. 4, 120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 488 consid. 1a);
che il Tribunale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b, 116 Ia 149 consid. 2b);
che, come visto, dopo l'inoltro del presente gravame, con decisione del 24 ottobre 2001, il Consiglio federale ha respinto la richiesta di concessione per insediare una casa da gioco a Locarno;
che, secondo il ricorrente, indipendentemente dal suddetto diniego della concessione da parte del Consiglio federale, questioni analoghe potrebbero ripresentarsi anche in futuro e che pertanto esisterebbe un interesse a risolvere il quesito di un'eventuale collisione del consigliere comunale rappresentante del Comune in una persona giuridica di diritto privato;
che tale questione potrà però, dandosene i presupposti, ancora essere esaminata tempestivamente nel singolo caso, qualora essa dovesse ripresentarsi: non occorre quindi vagliarla teoricamente in questa sede;
che il ricorrente sostiene inoltre come l'eventuale reimpostazione delle attività e della logistica della Casinò Kursaal SA potrebbe comunque rendere attuale l'ampliamento della casa da gioco esistente;
che, premesso che tale evenienza non è stata seriamente addotta dalla Casinò Kursaal SA, direttamente interessata dal progetto, l'argomentazione appare infondata;
che in effetti la motivazione del citato messaggio municipale verteva unicamente sulla necessità di ampliare l'attuale edificio, occupando il fondo comunale, per permettere alla Casinò Kursaal SA di conseguire la concessione federale per case da gioco del tipo A;
che, di conseguenza, la Commissione della gestione e il Consiglio comunale si sono confrontati essenzialmente con questo tema, che è stato il solo oggetto di deliberazione nell'ambito della formazione del processo decisionale;
che un eventuale ulteriore ampliamento transitorio dell'edificio a dipendenza di "una possibile e non così remota reimpostazione delle attività e della logistica della Casinò Kursaal SA" non è per contro stato né indicato, né motivato nel citato messaggio municipale (cfr. art. 56 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987; cfr., sulla motivazione dei messaggi municipali, la sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000, consid. 2 e 3, pubblicata in RDAT II-2001, n. 1, pag. 3 segg.; decisione del Consiglio di Stato del 26 ottobre 1993, pubblicata in RDAT I-1994 n. 3 pag. 3 segg.);
che su tale questione né il Consiglio comunale né sue commissioni hanno quindi potuto determinarsi con sufficientemente cognizione di causa (cfr. la sentenza 1P.252/2000 citata, consid. 3);
che, nelle citate circostanze, non sono pertanto date le condizioni poste dalla giurisprudenza per rinunciare, eccezionalmente, al requisito dell'interesse pratico e attuale all'annullamento del giudizio impugnato e che, di conseguenza, ciò comporta lo stralcio dai ruoli della presente causa;
che, secondo l'art. 40 OG in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite;
che per decidere sulle spese occorre innanzitutto fondarsi sul presumibile esito della causa (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
che, qualora il presumibile esito della vertenza non sia determinabile, occorre far capo ai criteri procedurali generali: le spese e le ripetibili vanno poste a carico della parte che ha provocato il procedimento divenuto in seguito privo d'oggetto o nella quale sono subentrati i motivi che hanno reso senza interesse il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
che in concreto, non essendo direttamente in discussione gli interessi pecuniari del Comune ricorrente il quale si è rivolto al Tribunale federale nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, si può tuttavia rinunciare a prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG);
che si giustifica però di porre a suo carico un'equa indennità per ripetibili della sede federale a favore delle controparti;
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è divenuto privo d'interesse giuridico e la causa 1P.588/2001 è stralciata dai ruoli.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
ll ricorrente rifonderà alle controparti private un'indennità complessiva di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Casinò Kursaal SA, al patrocinatore delle controparti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 26 giugno 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: