BGer I 148/2002 |
BGer I 148/2002 vom 13.08.2002 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 148/02 /Ws
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Sentenza del 13 agosto 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Kernen, Presidente, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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O.________, Spagna, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 15 gennaio 2002)
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Fatti:
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A.
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O.________, cittadino spagnolo, nato nel 1955, era giunto in Svizzera nel 1980 e aveva lavorato dapprima quale lavapiatti presso l'Ospedale X.________ e in seguito, dal 17 agosto 1981, quale operaio cardatore presso la ditta F.________ AG sino alla fine di agosto del 1991.
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Il 5 dicembre 1988 rimase vittima di un infortunio professionale con forte contusione del braccio e dell'avanbraccio sinistri, per le cui conseguenze l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), terminata la cura medica, con decisione del 18 settembre 1992, gli riconobbe una rendita d'invalidità del 15% dal 1° settembre 1992.
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Nel frattempo, il 4 giugno 1991, O.________ aveva presentato anche una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità (AI) che era sfociata, dopo approfondimento degli aspetti psichiatrici del caso fatti disporre dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nel riconoscimento di una rendita intera dal 1° giugno 1990 al 30 aprile 1992 e per il mese di agosto del 1992 e di una mezza rendita dal 1° settembre in poi.
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O.________ è poi rientrato in Spagna verso la fine del 1996, o meglio il 30 novembre 1996, e il suo caso è stato assunto, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero che il 30 luglio 1998 dispose una revisione della rendita.
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Raccolta la documentazione medica necessaria, dopo aver sentito l'avviso del proprio consulente medico, l'11 giugno, rispettivamente il 1° luglio 1999, l'Ufficio AI sottopose all'assicurato un progetto di decisione che giungeva alla conclusione che non vi erano ormai più le condizioni per continuare a erogare una mezza rendita.
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L'assicurato, opponendosi alla citata proposta, produsse un nuovo certificato medico che a sua volta fu sottoposto per preavviso al consulente medico dell'amministrazione.
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Sulla base dell'ulteriore presa di posizione di quest'ultimo, con decisione del 30 novembre 1999, l'Ufficio AI dispose la soppressione della mezza rendita con effetto dal 1° febbraio 2000.
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Il gravame presentato dall'assicurato contro tale provvedimento venne parzialmente accolto dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero che retrocesse la causa all'Ufficio AI per complemento di istruttoria.
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Dopo aver dato seguito alle indagini supplementari ordinate dalla predetta Commissione, l'amministrazione, con provvedimento del 9 luglio 2001, confermò la precedente decisione di sopprimere la mezza rendita dal 1° febbraio 2000.
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B.
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Il nuovo gravame interposto dall'assicurato con il supporto di più recente documentazione medica venne respinto dalla Commissione di ricorso, mediante giudizio del 15 gennaio 2002.
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C.
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Con il presente ricorso di diritto amministrativo O.________ chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e il ripristino del versamento della mezza rendita a decorrere dal 1° febbraio 2000, postulando di essere, se del caso, sottoposto a nuovo esame sanitario.
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L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone di respingere l'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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Il ricorrente, dal canto suo, si è riconfermato nella propria richiesta a due ulteriori riprese, il 16 maggio e il 21 giugno 2002, producendo ogni volta documentazione già agli atti.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi del querelato giudizio, la Commissione di ricorso ha già ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, precisando in particolare quando una simile prestazione possa essere soppressa. A questa esposizione può essere fatto riferimento.
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1.1 Conviene comunque ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%.
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1.2 Inoltre, giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
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Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
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1.3 Infine, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
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2.
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Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha ritenuto in concreto adempiuti i presupposti per la soppressione della rendita.
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2.1 La Commissione di ricorso ha rilevato che nell'attribuire all'assicurato, con effetto dal 1° settembre 1992, una mezza rendita in sostituzione di quella intera erogata in precedenza, l'Ufficio AI del Canton Argovia si era basato sulla diagnosi di esiti di infortunio sul lavoro, trauma da schiacciamento della mano sinistra e sviluppo nevrotico post-infortunistico secondario. I medici consultati evidenziarono in particolare come l'infortunio del 1988 avesse causato all'interessato una diminuzione della forza e della capacità prensile della mano sinistra, che unita all'affezione psichica insorta dopo l'evento, giustificava il riconoscimento di un'incapacità di lavoro complessiva del 50% in attività leggere.
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La Commissione ha poi esposto come in sede della controversa procedura di revisione l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero avesse sostanziato il miglioramento della capacità di lavoro e di guadagno di O.________ riferendosi alla perizia medica dell'INSS spagnolo, che concludeva per un'invalidità del 50%, dovuta essenzialmente all'affezione alla mano sinistra, senza che venissero rilevate anomalie dal punto di vista psichiatrico, come confermato anche dal rapporto del Servizio di reinserimento sociale degli alcolisti del luogo di residenza del ricorrente. Per questi motivi, i giudici commissionali hanno aderito alla valutazione espressa il 25 maggio 1999 dal dott. M.________, consulente medico dell'Ufficio AI, secondo il quale l'assicurato non presentava più un'incapacità di grado invalidante, la sua situazione valetudinaria essendosi sostanzialmente modificata con il rimpatrio, al punto che lo stato ansioso depressivo, che era praticamente stato determinante per il riconoscimento della rendita, era scomparso.
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I primi giudici hanno scartato la diversa opinione del medico curante dott. V.________, secondo cui l'incapacità lavorativa dovuta alla lesione ortopedica attingeva addirittura il 57%, considerando che i succinti rapporti del 20 luglio 1999, del 7 maggio e del 6 ottobre 2001, si limitavano a riprendere la nota diagnosi, senza essere supportati da riscontri obiettivi.
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L'autorità commissionale ha quindi constatato un deciso miglioramento della situazione, dovuto alla remissione dell'affezione psichica, al momento in cui è stata soppressa la rendita rispetto a quella esistente al momento della sua costituzione, miglioramento che consentirebbe all'assicurato di conseguire in attività compatibili con l'affezione ortopedica al braccio sinistro un reddito superiore al 60% di quello che avrebbe potuto realizzare senza l'invalidità, al punto da far scendere il grado d'invalidità persino a meno del 20%.
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Queste conclusioni trovano piena conferma negli atti e meritano pertanto conferma.
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2.2 Certo, il ricorrente sostiene che la sua situazione non è cambiata, argomentando in particolare che i medici spagnoli hanno attestato un'incapacità lavorativa superiore al 50% e che il Servizio di reintegrazione degli alcolisti non si è affatto pronunciato sulla persistenza delle turbe psichiche, essendosi limitato a dichiarare che il problema relativo alla dipendenza alcolica era stato superato.
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Queste considerazioni non sono di rilievo, non appena si ribadisca che nessuno dei medici spagnoli che hanno visitato l'assicurato ha rilevato l'esistenza di un'affezione psichica, che, fosse stata presente, non avrebbe mancato di essere rilevata nella diagnosi. Solo il dott. V.________ fa cenno a uno stato di ansietà cronico, senza tuttavia descriverlo né documentarlo ulteriormente con il supporto di rilievi obiettivi.
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Ciò che appare determinante è tuttavia il fatto che la dott.ssa S.________ dell'INSS, nel suo rapporto medico del 9 novembre 1998, ha risposto affermativamente alla domanda se l'assicurato sia atto a esercitare un altro lavoro, a condizione che non occorra forza o mobilità completa di entrambi gli arti superiori. Il consulente medico dell'Ufficio AI ha quindi correttamente interpretato questa indicazione del medico spagnolo, ritenendo compatibili con lo stato di salute una serie di attività leggere, che l'assicurato potrebbe svolgere nella misura dell'85%. Svolgendo queste attività in misura quasi totale, la perdita di guadagno dell'assicurato sarebbe di gran lunga inferiore al 40% richiesto dalla legge, anzi non supererebbe nemmeno il 20%.
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Non deve inoltre essere perso di vista che per i postumi dell'infortunio al braccio e all'avanbraccio sinistri l'INSAI, dopo esami molto approfonditi sia di natura medica sia di natura reintegrativa, ha stabilito un grado d'invalidità del 15% e che questa valutazione non ha mai subito cambiamenti.
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In simili condizioni non appare necessario dar seguito alla richiesta del ricorrente di compiere ulteriori indagine mediche, gli atti dell'incarto apparendo non solo sufficientemente completi, ma anche, e soprattutto, univoci.
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2.3 Va rilevato infine che conformemente alla giurisprudenza in materia di assicurazione per l'invalidità vale in linea generale il principio secondo cui l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
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Inoltre deve essere ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 agosto 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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