BGer I 754/2001 |
BGer I 754/2001 vom 14.10.2002 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 754/01
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Sentenza del 14 ottobre 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
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Parti
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G.________, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 16 ottobre 2001)
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Fatti:
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A.
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G.________, cittadina portoghese nata nel 1959, oltre ad occuparsi delle faccende domestiche, ha lavorato in Svizzera come cameriera presso l'Hotel S.________ di L.________ dal 1° giugno al 31 ottobre 1992, prima di passare alle dipendenze della F.________ SA in qualità di custode condominiale dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1998, percependo un salario mensile di fr. 900.-, corrispettivo di un'attività lavorativa di otto ore settimanali. Nel mese di novembre 1993 l'interessata si è dovuta sottoporre ad un intervento di tiroidectomia totale con conseguente radioterapia.
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Il 4 giugno 1999 G.________ ha presentato all'Ufficio AI del Canton Ticino una domanda volta all'ottenimento di una rendita di invalidità, a dipendenza di una inabilità addebitabile ad uno stato ansioso-depressivo reattivo a situazioni conflittuali sul posto di lavoro.
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In seguito al rientro, da parte dell'assicurata, nel proprio paese, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), nel frattempo divenuto competente, esperiti i necessari accertamenti e posta la diagnosi di sindrome dissociativa, disfunzione somatoforme e depressione in esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare della tiroide con conseguente radioterapia (senza recidiva), respingeva, mediante decisione dell'8 marzo 2001, la domanda di prestazione per carenza di invalidità di grado pensionabile.
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B.
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Adita dall'interessata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, ne respingeva il gravame con pronuncia del 16 ottobre 2001.
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C.
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G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Allegando tra l'altro un nuovo certificato medico, chiede in sostanza l'erogazione di una rendita d'invalidità.
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L'UAI, sentito nuovamente il proprio servizio medico, propone di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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1.1 Nel querelato giudizio, la prima autorità di ricorso ha già correttamente enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali che disciplinano la graduazione dell'invalidità. Ha in particolare esposto come giusta l'art. 27bis cpv. 1 OAI agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa l'invalidità per questa parte è computata giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai lavori abituali ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'art. 27 OAI per quest'ultima attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità in funzione dell'impedimento nelle due attività in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2, 104 V 136 consid. 2a).
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Bisogna quindi graduare, da un lato, l'invalidità nei lavori abituali operando un confronto delle attività (art. 27 OAI) e, d'altro lato, l'invalidità in un'attività lucrativa procedendo a un raffronto dei redditi (art. 28 cpv. 2 LAI); si potrà allora determinare l'invalidità globale ritenuto il tempo dedicato a ciascuno di questi campi d'attività. La parte dell'attività professionale nell'insieme dei lavori dell'assicurato è determinata confrontando l'orario di lavoro usuale nella professione di cui si tratta con l'orario dell'assicurato non invalido; si calcola quindi il rapporto percentuale fra questi due dati. La parte dei lavori abituali corrisponde alla percentuale rimanente (DTF 125 V 149 consid. 2b, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 pag. 136 consid. 1b).
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1.2 Secondo la giurisprudenza, lo statuto di un'assicurata viene determinato in base alla valutazione se e in quale misura la stessa, da sana, e, quindi, se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a un'occupazione lucrativa, questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica (cfr. DTF 117 V 195, 98 V 263 consid. 1 e 268 consid. 1c), un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).
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2.
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2.1 Nella propria pronuncia, i primi giudici hanno fatto proprie le conclusioni cui è giunta la consulente medica dell'UAI, dott.ssa E.________, la quale, dopo avere valutato gli impedimenti nei singoli ambiti di attività, ha concluso per un'incapacità lavorativa non superiore al 30% nello svolgimento delle consuete faccende domestiche e per una piena abilità al lavoro nella pregressa professione di custode e in ogni altra attività sostitutiva leggera.
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2.2 Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi dalle convincenti valutazioni effettuate dal servizio medico dell'UAI, che trovano riscontro, tra l'altro, anche nelle conclusioni rese dal servizio psico-sociale cantonale e che non vengono poste seriamente in discussione dalla ricorrente, la quale non spiega se e in quale misura le osservazioni specialistiche sarebbero inattendibili o contraddittorie (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
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Evidenziando come in sostanza l'incapacità lavorativa della ricorrente sia determinata pressoché esclusivamente dall'affezione psichica, gli specialisti intervenuti hanno fatto notare, oltre all'atteggiamento oppositivo e refrattario, da parte dell'interessata, ad ogni programma terapeutico, che i disturbi fatti valere non giustificherebbero l'erogazione di una rendita di invalidità, non essendo tali da impedire l'adempimento della maggior parte delle mansioni domestiche, né essendo tali da limitare la capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti.
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Queste conclusioni risultano, in sostanza, confortate anche dal certificato medico del dott. M.________, che la ricorrente ha allegato al ricorso di diritto amministrativo, e dal quale risulta che la sindrome depressiva viene curata con un antidepressivo a dosaggio molto basso, senza attestazione alcuna di una qualsiasi incapacità lavorativa. Né tale convincimento è suscettibile di essere stravolto dagli ulteriori argomenti ricorsuali sviluppati dalla ricorrente, i quali, senz'altro umanamente comprensibili, non sono tali da inficiare le conclusioni cui sono giunti i primi giudici.
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3.
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Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto del fatto che la ricorrente, già ben prima dell'insorgenza dei disturbi psichici (febbraio 1998), consacrava l'80% della propria attività alla tenuta dell'economia domestica e il restante 20%, corrispondente a 8 ore settimanali, a un'attività lucrativa, e potendo, in assenza di indicazioni contrarie, senz'altro ritenere che la stessa, se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe continuato a ripartire il proprio lavoro in siffatta proporzione, si giustifica di fissare il grado di invalidità complessivo al 24%, in misura ben lungi, quindi, dal fare maturare il diritto a una rendita.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 14 ottobre 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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