Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.451/2002 /col
Sentenza del 27 novembre 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
M.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,
piazza Teatro 1, 6501 Bellinzona,
contro
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Divisione dell'ambiente, 6501 Bellinzona,
Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
infrazione della legge federale sulla caccia,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 agosto 2002 dal Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione del 1° marzo 2002 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente, ha inflitto ad M.________ una multa di fr. 750.-- per infrazioni commesse nell'esercizio della caccia. Gli ha inoltre negato per tre anni la facoltà di cacciare e confiscato un fucile e mezzi ausiliari. L'Autorità gli rimproverava di avere, assieme a un collega, la notte tra l'11 e il 12 settembre 2001, sparato un colpo - con l'ausilio di una fonte luminosa artificiale e di un apparecchio per l'intensificazione della luce residua - in direzione di un cinghiale, mancandolo. Gli imputava inoltre di essersi reso complice, la notte successiva, dell'abbattimento illecito di due cinghiali maschi, di avere pasturato con foraggi la zona al fine di adescarli, di avere portato sulla propria vettura un'arma vietata munita di spegnifiamma e di silenziatore, e di avere fabbricato quest'ultimo artigianalmente.
B.
Contro la decisione dipartimentale M.________ è insorto dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 5 agosto 2002, ha accolto il ricorso, annullato la decisione contestata e trasmesso gli atti al Ministero pubblico. Secondo il Giudice cantonale, talune infrazioni costituivano delitti secondo l'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0), e dovevano quindi essere perseguite dall'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 44 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvaggi, dell'11 dicembre 1990 (LCC). La decisione dipartimentale, emanata da un'Autorità incompetente, è stata di conseguenza annullata; non sono state assegnate ripetibili al ricorrente siccome la legge cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994 (LPContr), non le prevedeva.
C.
M.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di dichiarare nulla la decisione dipartimentale e di annullare la parte del dispositivo riguardante la mancata attribuzione di ripetibili; postula inoltre di rinviare gli atti al Giudice cantonale affinché determini l'ammontare delle ripetibili per la sede cantonale. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, dei principi della parità di trattamento e della legalità, della separazione dei poteri e della garanzia di un giudice indipendente e imparziale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
1.1 La sentenza impugnata, che annulla la decisione dipartimentale per incompetenza dell'autorità amministrativa a perseguire le infrazioni litigiose e rinvia gli atti al Ministero pubblico, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta solo una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza (cfr. DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 III 534 consid. 1c e rinvio). In quanto il ricorrente chiede di dichiarare nulla la decisione dipartimentale, non oggetto della presente impugnativa, il suo gravame è quindi inammissibile (DTF 125 I 492 consid. 1a/bb, 104 consid. 1b e rinvii).
1.3 La sentenza impugnata poggia sostanzialmente sull'art. 44 LCC che, richiamando l'art. 17 LCP, regola la competenza e la procedura in materia di delitti e contravvenzioni secondo la legge sulla caccia, il cui perseguimento spetta principalmente ai Cantoni (cfr. art. 21 cpv. 1 LCP). Il ricorrente non fa valere una violazione delle disposizioni penali federali, proponibile con un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, ma lamenta pretese violazioni di diritti costituzionali nell'ambito della procedura cantonale. Tali censure attengono al ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.).
1.4 Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Per giurisprudenza il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a).
Il ricorrente, nel gravame presentato dinanzi alla precedente istanza, aveva tra l'altro contestato la competenza dell'Autorità amministrativa, perlomeno riguardo ai delitti dell'art. 17 LCP, e aveva per finire chiesto di dichiarare nulla, in via subordinata di annullare, la decisione del Dipartimento. In questa sede egli afferma di condividere le motivazioni della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Ministero pubblico, ritenuto Autorità competente. Critica tuttavia il dispositivo della sentenza e sostiene che il Giudice cantonale avrebbe dovuto dichiarare nulla la decisione dipartimentale, e non semplicemente annullarla. Il ricorrente ha potuto tempestivamente impugnare nell'ambito della procedura ricorsuale cantonale la decisione sulla multa, facendo tra l'altro anche valere l'incompetenza dell'Autorità amministrativa. La competenza dell'Autorità penale, ai quali gli atti sono stati inviati, non è del resto contestata, né è litigiosa in questa sede, di modo che l'annullamento della decisione dipartimentale è stato di per sé sufficiente a tutelare gli interessi sollevati dal ricorrente (cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa). La questione a sapere se il Giudice cantonale avesse dovuto dichiarare nulla la prima decisione, anziché annullarla, riveste quindi, nelle esposte circostanze, carattere teorico e non va pertanto esaminata ulteriormente. In queste condizioni, occorre solo esaminare se la sentenza impugnata, negando al ricorrente un'indennità per ripetibili, ha violato la Costituzione.
2.
Secondo il ricorrente il diniego di un'indennità per ripetibili costituisce, in un caso come il presente, una violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento. Ravvisa nell'assenza di un'esplicita disposizione nella LPContr, che preveda l'assegnazione di ripetibili, una lacuna propria, che il Giudice cantonale avrebbe dovuto colmare applicando per analogia l'art. 9 cpv. 6 CPP/TI o l'art. 31 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966.
Né i principi generali del diritto, né le garanzie di procedura sancite dalla Costituzione impongono in modo generale alle Autorità cantonali, in assenza di un testo di legge in tal senso, di accordare indennità per ripetibili alla parte vincente rappresentata da un avvocato in un procedimento penale o amministrativo (DTF 105 Ia 127 segg., 104 Ia 9 segg.; cfr. pure DTF 112 Ib 446 consid. 3a pag. 449; sentenza del 13 ottobre 1993, consid. 3a, pubblicata in RDAT I-1994, n. 83, pag. 212 segg. e in Rep. 1994, pag. 279 segg.; sentenza del 14 giugno 1985, consid. 2a, pubblicata in ZBl 86/1985, pag. 508 seg.) Questa giurisprudenza, emanata sotto il previgente art. 4 vCost., è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (cfr. sentenza 1P.145/2000 del 17 maggio 2000, consid. 2b/bb; sentenza 1P.755/2001 dell'11 marzo 2002, consid. 4.2; cfr., in generale, DTF 126 I 81 segg.). La prassi del Giudice cantonale di non attribuire ripetibili nelle procedure rette dalla LPContr poiché questa legge non le prevede esplicitamente, regge quindi, di massima, sotto i citati aspetti (cfr. RDAT 1982, n. 34, pag. 77; RDAT 1988, n. 79, pag. 239; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 159). D'altra parte, non sono in concreto ravvisabili motivi che facciano apparire la soluzione adottata dal precedente Giudice manifestamente insostenibile. In effetti, il Dipartimento del territorio ha sì violato l'art. 44 LCC, perseguendo quale Autorità amministrativa infrazioni rientranti nelle competenze dell'Autorità giudiziaria. Tuttavia, questa circostanza non è atta a fondare un comportamento così abusivo nei confronti del ricorrente da ritenere il rifiuto di accordargli un'indennità per ripetibili manifestamente contrario al sentimento di giustizia e di equità (cfr. DTF 104 Ia 9 consid. 1 pag. 11; sentenza del 13 ottobre 1993 citata, consid. 3b).
Né è pertinente l'accenno all'art. 50 CEDU, riferito dal ricorrente invero al tenore della norma precedente all'entrata in vigore, per la Svizzera il 1° novembre 1998, del nuovo titolo II della Convenzione (cfr. RU 1998 III 2993). L'attuale art. 41 CEDU, che ha sostituito la disposizione convenzionale invocata dal ricorrente, presuppone infatti una violazione della CEDU e non è d'altra parte applicabile dinanzi ai Tribunali nazionali, ma unicamente nella procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 126 V 64 consid. 5b pag. 69; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, § 13 n. 237 e 238).
3.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, e al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 novembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: