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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 279/01
Sentenza del 12 dicembre 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Gianella, supplente; Buerki Moreni, cancelliera
Parti
B.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 21 giugno 2001)
Fatti:
A.
La L.________ SA, con sede a Viganello, avente quale scopo la gestione di un'impresa generale di costruzione e di lavori edili, è stata iscritta a registro di commercio il 16 marzo 1993. B.________ ne è stato amministratore unico sino al fallimento della ditta, dichiarato il 26 giugno 2000.
Con decisione 1. marzo 2000 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa), constatato di aver subito una perdita di fr. 33'214.35 a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della L.________ SA durante gli anni dal 1996 al 1998, ha avviato, nei confronti di B.________, in qualità di amministratore unico, la procedura tendente al risarcimento del danno.
B.
A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato in data 26 aprile 2000 la Cassa ha presentato petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di condannare B.________ al risarcimento del danno provocato dal mancato pagamento dei contributi sociali da parte della L.________ SA.
Con pronuncia del 21 giugno 2001 l'istanza giudiziaria ha integralmente accolto la petizione, ritenuto che al convenuto andava addebitata grave negligenza nell'osservanza dei propri obblighi di amministratore unico.
C.
Contro il giudizio cantonale B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendone l'annullamento. Dei motivi invocati nell'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi sul gravame.
Diritto:
1.
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
1.2 Oggetto della controversia è il risarcimento dei danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti).
Nella misura in cui la vertenza riguarda danni addebitabili al mancato versamento di contributi riguardanti gli assegni familiari il ricorso di diritto amministrativo è pertanto irricevibile.
2.
2.1 In concreto la Corte cantonale ha condannato il ricorrente al risarcimento di fr. 33'214.35, pari al danno subito dalla Cassa in seguito al mancato pagamento degli oneri sociali da parte della L.________ SA dal 1996 al 1998, in particolare per averne procrastinato per anni il versamento.
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, a cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza (art. 52 LAVS), possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
3.
B.________ contesta in particolare di aver creato perdite economiche alla Cassa intenzionalmente o per negligenza grave, in quanto nel 1998 avrebbe tentato di esaminare tutte le possibilità di ripresa economica per salvare la società di cui era amministratore. Per il ricorrente il fallimento della società è stato provocato dalla situazione esistente nel settore dell'edilizia che ha determinato una diminuzione delle possibilità di acquisire nuovi mandati, dal mancato pagamento da parte di un debitore a sua volta fallito e da prospettive di lavoro non concretizzatesi.
3.1 Alla luce delle circostanze concrete gli argomenti addotti dall'insorgente a giustificazione del mancato pagamento dei contributi sociali sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione e di discolpa ai sensi della giurisprudenza federale.
Infatti, i combinati art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 segg. OAVS dispongono che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente siano dedotti da ogni paga e debbano essere versati periodicamente - nel caso di specie trimestralmente - dal datore di lavoro insieme al suo contributo. L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte di quest'ultimo è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato che il venir meno a tale dovere costituisce una violazione di prescrizione ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate).
3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L.________ SA ha operato quale datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. Il modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.
Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che B.________ abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L.________ SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti.
Va infine ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 122 III 198 consid. 3a e sentenze ivi citate). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b).
In conclusione quindi alla luce di quanto sopra esposto si deve dedurre che B.________ va ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa di compensazione in seguito al mancato pagamento dei contributi sociali da parte della L.________, di cui era amministratore unico. Egli dovrà quindi rimborsare l'importo - non contestato - di fr. 33'214.35. In quanto ricevibile il ricorso di diritto amministrativo va quindi respinto, mentre il giudizio impugnato viene confermato.
4. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3'000.-, sono poste a carico di B.________ e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 dicembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: La Cancelliera: