Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.183/2002 /viz
Sentenza del 20 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Abate, via Ciseri 23, 6601 Locarno,
Municipio di Breno, 6937 Breno,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
licenza edilizia
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 5 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
A.________ è proprietario della particella n. xxx di Breno sita fuori dalla zona edificabile, su cui sorge un rustico. Questo è attribuito alla categoria degli edifici già trasformati (categoria 3) secondo l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di Breno, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26 giugno 1996. L'8 agosto 2000 il proprietario ha presentato al Municipio di Breno una domanda di costruzione per un deposito-ripostiglio; questo fabbricato, contiguo all'abitazione, di 3,20 per 2,30 m e alto 3,25 m, sarebbe stato in legno con una copertura in lastre di eternit e coppi vecchi, e avrebbe sostituito il manufatto esistente. Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino si è opposto al rilascio della licenza edilizia; ha rilevato che l'intervento contrastava con le disposizioni dell'inventario, che escludevano l'aggiunta di costruzioni accessorie, e soggiunto ch'esso non era nemmeno giustificato, poiché comportava un aumento di volumetria e la modificazione della struttura originaria.
Con decisione del 28 novembre 2000 il Municipio ha negato la licenza edilizia. L'istante si è allora rivolto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con risoluzione del 6 marzo 2001, ha respinto il ricorso e confermato la decisione municipale; esso ha ritenuto l'esistente ripostiglio, fatiscente, deturpante ed estraneo all'architettura rurale tradizionale e quindi da eliminare secondo l'art. 51 bis cpv. 3.3 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Breno; ha inoltre considerato la formazione di una nuova baracca non conforme alla disposizione comunale, all'art. 24 LPT e all'art. 76 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990.
B.
A.________ ha impugnato la decisione governativa dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 5 luglio 2002, ha accolto il ricorso, annullando sia la decisione municipale sia la decisione governativa che la confermava. Esso ha quindi rinviato gli atti al Municipio di Breno perché rilasciasse la licenza edilizia litigiosa. La Corte cantonale ha ritenuto la ricostruzione del ripostiglio conforme agli art. 24c LPT e 42 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1), e compatibile con le esigenze della pianificazione territoriale.
C.
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) presenta contro questo giudizio un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di respingere la domanda di costruzione, in via subordinata di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere un accertamento incompleto dei fatti; ritiene l'art. 24c LPT in concreto non applicabile e considera non adempiuti i presupposti per rilasciare un'autorizzazione sulla base dell'art. 24d cpv. 2 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 OPT.
D.
La Corte cantonale e il Consiglio di Stato si rimettono al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di Breno rinuncia a presentare osservazioni, mentre il proprietario chiede di respingere il ricorso. Egli sostiene essenzialmente che l'attuale ripostiglio era già presente prima del 1° luglio 1972 e che la sua ricostruzione sarebbe conforme agli art. 24c cpv. 2 LPT e 42 cpv. 4 OPT.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
1.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT), conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT . Poiché il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver applicato a torto l'art. 24c LPT e sostiene che un'autorizzazione sarebbe esclusa anche in applicazione dell'art. 24d LPT, il ricorso di diritto amministrativo è di principio ammissibile.
1.2 La legittimazione dell'USTE a presentare un ricorso di diritto amministrativo secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT contro la decisione impugnata è data (art. 103 lett. b OG in relazione con l'art. 48 cpv. 4 OPT, rispettivamente con l'art. 27 cpv. 3 vOPT; DTF 120 Ib 48 consid. 1c, 118 Ib 335 consid. 1b).
2.
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere determinato se il rustico fosse stato ristrutturato prima del 1° luglio 1972 e sostiene che, secondo gli atti e le dichiarazioni dello stesso proprietario, il riattamento sarebbe stato eseguito soltanto negli anni 1986 e 1987: l'intervenuta ristrutturazione escluderebbe quindi la possibilità di autorizzare l'intervento litigioso in applicazione dell'art. 24c LPT. L'USTE ritiene inoltre arbitrari gli accertamenti riguardo alle dimensioni del ripostiglio progettato rispetto a quelle del manufatto da sostituire, di volumetria chiaramente inferiore.
2.1 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere, oltre alla violazione del diritto federale e all'eccesso o abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 104 lett. b OG). Tuttavia, quando l'istanza inferiore è un'Autorità giudiziaria, come è qui il caso, l'accertamento dei fatti è di principio vincolante per il Tribunale federale che interviene solamente se i fatti risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 104 lett. b OG in relazione con l'art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 369 consid. 2d).
2.2 La Corte cantonale ha accertato che il proprietario aveva acquistato il rustico, comprensivo del ripostiglio, nel 1970 per utilizzarlo quale abitazione di vacanza. Ha quindi rilevato che l'edificio, risalente al 1800, già esisteva al momento dell'entrata in vigore, il 1° luglio 1972, della legge federale contro l'inquinamento delle acque, che introduceva per la prima volta una separazione rigorosa tra la zona edificabile e quella inedificabile. I Giudici cantonali hanno poi ritenuto il ripostiglio utilizzabile secondo la sua destinazione e considerato l'intervento edilizio litigioso soggetto all'art. 24c LPT (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, consid. 3.4).
L'eventuale acquisto del fondo da parte dell'istante prima del 1972 non è di per sé decisivo né sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'art. 24c LPT, in mancanza di precisi accertamenti riguardo allo stato e alle caratteristiche dell'edificio principale e del ripostiglio al momento determinante e riguardo ad autorizzazioni successive. Risulta in effetti dagli atti e dalle dichiarazioni del proprietario che il rustico è stato completamente ristrutturato in abitazione parecchi anni dopo l'acquisto, sulla base di una licenza edilizia rilasciata all'istante nel 1986. D'altra parte non emerge che tale licenza contemplasse il ripostiglio esistente, le cui modalità e i cui tempi di costruzione non sono stati invero chiariti in sede cantonale, né esso è stato considerato nella valutazione dell'identità dell'edificio (cfr. art. 42 OPT). Gli accertamenti su questi punti, omessi nel giudizio impugnato, non appaiono del resto irrilevanti in un caso come il presente, ove si consideri in particolare che la circostanza secondo cui il proprietario avesse, in una determinata misura, beneficiato di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 cpv. 2 vLPT potrebbe influire sull'applicazione dell'art. 24c LPT (cfr. DTF 127 II 215 consid. 3; Peter Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG, in ZBl 102 /2001, pag. 291 segg., in particolare pag. 296/297).
Ne consegue che la Corte cantonale ha, nelle esposte condizioni, accertato i fatti in modo manifestamente incompleto (cfr. art. 104 lett. b OG in relazione con l'art. 105 cpv. 2 OG). Il giudizio impugnato deve quindi essere annullato e gli atti rinviati al Tribunale cantonale amministrativo affinché, dopo avere eseguito gli accertamenti che si impongono, si pronunci nuovamente sull'applicazione degli art. 24 segg. LPT.
3.
Visto l'esito del ricorso e la particolarità della fattispecie, si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia (art. 156 OG), mentre non si assegnano ripetibili ad Autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e la decisione impugnata è annullata, nel senso dei considerandi.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore della controparte, al Municipio di Breno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 dicembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: