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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.173/2002
2A.389/2002 /bom
Sentenza del 7 febbraio 2003
II Corte di diritto pubblico
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Merkli,
cancelliere Cassina.
A.A.________ e A.B.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Giovanni Stucchi, Studio legale e notarile Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, via Somaini 10/
via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
IFD e IC 1997/1998
(ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 2 luglio 2002 della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
A.A.________, di professione fiduciario immobiliare, e sua moglie A.B.________ hanno indicato nell'elenco dei debiti allegato alla loro dichiarazione fiscale per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale 1997/1998 l'esistenza di un debito aziendale di fr. 150'000.-- verso non meglio precisati clienti.
Nel corso del mese di febbraio del 2000 l'Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha compiuto una verifica degli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 dell'attività indipendente esercitata da A.A.________ ed ha chiesto a quest'ultimo dei chiarimenti riguardo al suddetto debito. Con lettera del 5 marzo 2001 il contribuente ha precisato che l'importo in questione si riferiva ad una somma di denaro che egli aveva ricevuto in contanti il 3 agosto 1995 dalla Y.________ Gmbh, di Francoforte sul Meno, su incarico di alcuni clienti di quest'ultima società. Ha poi aggiunto che tale versamento era stato effettuato a titolo di anticipo a valere su eventuali acquisti futuri di appartamenti o case in Ticino per conto di detti clienti. Egli ha infine spiegato che nel corso del mese di ottobre del 1995 aveva proceduto a trasferire l'importo in questione su di un conto corrente a lui intestato presso la banca X.________ per poi restituire il medesimo sempre in contanti alla Y.________ Gmbh il 9 ottobre 1997, ritenuto che nessuno dei prospettati affari immobiliari era stato realizzato.
Il 16 luglio 2001 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-città ha inviato ai coniugi A.________ la notifica di tassazione 1997/1998, rifiutandosi di riconoscere il suddetto debito di fr. 150'000.-- ed esponendo loro un reddito d'altra fonte di fr. 75'000.-- di media annua.
B.
L'8 agosto 2001 i coniugi A.________ hanno interposto reclamo contro la predetta notifica di tassazione, contestando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento del debito verso la Y.________ Gmbh e la conseguente ripresa sul reddito operata dall'autorità fiscale. Con decisione del 17 dicembre 2001 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-città ha respinto su questo punto l'impugnativa dei contribuenti, affermando che il debito in questione non era stato sufficientemente documentato nemmeno in sede di verifica.
Adita su ricorso dai coniugi A.________, con sentenza del 2 luglio 2002 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato quest'ultima decisione.
C.
Il 14 agosto 2002 A.A.________ e A.B.________ hanno inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico. Sia con il primo gravame, rivolto contro la tassazione in materia di imposta federale diretta, che con il secondo, rivolto contro la tassazione cantonale, chiedono che la decisione della Camera di diritto tributario sia annullata.
Chiamata ad esprimersi, la Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni. Da parte sua la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha proposto di respingere entrambi i gravami. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha postulato la reiezione del ricorso di diritto amministrativo.
Diritto:
1.
1.1 Per costante giurisprudenza il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio proposto (DTF 128 I 177 consid. 1, 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 e riferimenti ivi menzionati).
1.2 I due ricorsi concernono la medesima fattispecie: essi vanno quindi congiunti per l'istruttoria e il giudizio.
I. SUL RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
2.
2.1 Il ricorso di diritto amministrativo, presentato in tempo utile da persone legittimate ad agire (art. 103 lett. a OG) contro una decisione in materia d'imposta federale diretta che emana da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 4 cpv. 6 del regolamento di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta, del 18 ottobre 1994), è, in linea di principio, ammissibile (art. 97, 98 lett. g OG e 146 dalla legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]).
2.2 Con questo rimedio può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, senza essere legato ai considerandi della decisione impugnata o ai motivi invocati dalle parti. In materia di contribuzioni pubbliche esso può scostarsi dalle conclusioni delle parti, sia a loro vantaggio che a loro pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). Il contribuente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; cfr. DTF 122 II 33 consid. 2 con rinvii).
3.
In primo luogo i giudici cantonali si sono rifiutati di riconoscere il debito di fr. 150'000.-- che era stato esposto dai ricorrenti, ritenendo che quest'ultimi non sono stati in grado di adempiere - neppure attraverso la documentazione prodotta in sede di ricorso - gli obblighi probatori che incombevano loro. Tale conclusione è ora avversata dai coniugi A.________.
3.1 Giusta l'art. 126 LIFD - il quale riprende in sostanza i medesimi principi già enunciati dall'art. 89 dell'abbrogato decreto federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD; cfr. ASA 68, 646 consid. 3) - il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1). In particolare deve fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (cpv. 2). Egli può inoltre essere obbligato ad indicare il nome delle persone con le quali ha conchiuso affari o alle quali ha fornito prestazioni valutabili in denaro, come pure a fornire informazioni sui rapporti contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e le pretese reciproche che ne derivano. L'obbligo per il contribuente di fornire informazioni mira in primo luogo a fare in modo che l'autorità fiscale possa prendere conoscenza di tutti gli elementi determinanti ai fini della sua tassazione.
Come già rilevato dalla precedente autorità di giudizio, l'onere di dimostrare l'esattezza di quanto dichiarato spetta al contribuente. In questo senso colui che, ad esempio, pretende di dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi passivi maturati su di un debito, è tenuto a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esistenza e l'ammontare del debito stesso. Poco importa a tale proposito che il ricorrente sia responsabile o meno delle circostanze in ragione delle quali il debito non può essere stabilito con esattezza, che egli rifiuti oppure non sia in grado di fornire il nominativo del creditore (ASA 55, 137 consid. 2c con rinvii).
3.2 Dagli atti di causa risulta che nella loro dichiarazione fiscale 1997/1998 i ricorrenti avevano esposto il debito in questione indicando quale creditore del medesimo dei non meglio precisati "clienti". È stato quindi soltanto in un secondo frangente, e per rispondere ad una richiesta d'informazioni da parte dell'Ispettorato fiscale, che essi hanno menzionato il nome della Y.________ Gmbh ed hanno prodotto la ricevuta rilasciata ad A.A.________ il 3 agosto 1995 da questa società nella quale veniva attestato che egli aveva ricevuto la somma di fr. 150'000.-- da utilizzare quale caparra per l'eventuale acquisto di immobili per conto direttamente della Y.________ Gmbh o di clienti di quest'ultima. Sempre in questo ambito essi hanno messo a disposizione del fisco anche la documentazione bancaria relativa al deposito, avvenuto il 19 ottobre 1995, dell'importo in questione su di un conto intestato ad A.A.________ presso la banca X.________ di Z.________, nonché al suo successivo prelievo intervenuto il 19 agosto 1997. Gli insorgenti hanno quindi prodotto anche una ricevuta datata 9 ottobre 1997 della Y.________ Gmbh, attestante l'avvenuta restituzione della somma in questione, nonché una dichiarazione degli ex direttori di questa società tedesca (nel frattempo liquidata), tali C.________ e B.________, nella quale venivano in sostanza confermate le spiegazioni fornite circa l'origine del suddetto importo. Infine, in sede di ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti hanno presentato una seconda dichiarazione, sottoscritta dal solo C.________, con cui quest'ultimo affermava di non poter fornire i nominativi dei clienti per conto dei quali aveva versato ad A.A.________ la somma di denaro in questione per ragioni legate alla tutela della loro personalità, ma ha comunque ribadito ancora una volta che il versamento in discussione era stato effettuato per conto di persone che a quel tempo non avevano il loro domicilio in Svizzera e non erano neppure assoggettate fiscalmente nel nostro Paese.
Sennonché, tutte queste prove, anche se considerate nel loro complesso, non appaiono sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile l'esistenza del citato debito, ritenuto che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che - come in concreto - risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d'indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55, 137 consid. 3a). I ricorrenti non sono in effetti stati in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l'avvenuto trasferimento della suddetta somma di denaro dapprima dalla Y.________ Gmbh ad A.A.________ ed in seguito da quest'ultimo alla medesima società; ciò che con tutta verosimiglianza non sarebbe stato il caso se soltanto tali movimenti di denaro fossero avvenuti - come d'altronde è d'uso allorquando sono in gioco somme di una certa importanza - tramite banca. Le autorità cantonali si sono inoltre trovate nell'impossibilità di accertare se il denaro che gli insorgenti hanno affermato di avere ricevuto dalla Y.________ Gmbh il 3 agosto 1995 era veramente quello che A.A.________ ha poi versato il 19 ottobre successivo su di un suo conto privato presso la banca X.________ di Z.________. Oltretutto, l'intervallo di tempo esistente tra queste due date non contribuisce certo a fare chiarezza su questo aspetto della fattispecie. Si deve poi rilevare che non sussiste alcun documento in grado di fornire la benché minima indicazione sull'identità degli effettivi creditori di tale somma. Di conseguenza, anche la dichiarazione resa da C.________, secondo cui quest'ultimi sarebbero dei soggetti che, al tempo dei fatti qui in discussione, non erano imponibili in Svizzera, sfugge a qualsiasi possibilità di verifica e come tale non riveste alcuna rilevanza probatoria.
Viste le circostanze si deve dunque convenire con la precedente autorità di giudizio sul fatto che nel caso concreto gli elementi agli atti non permettono di accertare la provenienza del citato importo e, quindi, di riconoscere dal profilo fiscale l'esistenza del debito di fr. 150'000.-- dichiarato dai ricorrenti. Anche l'argomento secondo il quale A.A.________ non avrebbe avuto nessun problema di disponibilità e quindi egli non si trovava nella necessità di esporre un debito per giustificare uno sbilanciamento tra uscite ed entrate durante il periodo di computo non può essere ritenuto di particolare rilevanza, in quanto in ogni caso non permette ai ricorrenti di sopperire, neppure in maniera indiretta, al mancato adempimento da parte loro delle elevate esigenze probatorie esatte dalla giurisprudenza in materia di prestiti da parte di persone residenti all'estero. Di conseguenza, su questo punto, la decisione impugnata risulta del tutto esente da critiche e come tale dev'essere condivisa.
4.
4.1 I giudici cantonali hanno poi confermato la decisione del fisco ticinese di esporre a carico dei ricorrenti un reddito d'altra fonte di fr. 75'000.-- di media annua per il biennio 1997/1998, quale conseguenza del mancato riconoscimento del debito da loro dichiarato.
I coniugi A.________ contestano tale conclusione. Essi affermano che qualora agendo in questo modo le autorità cantonali hanno inteso effettuare una tassazione d'ufficio ai sensi dell'art. 130 LIFD, le stesse hanno violato quest'ultima disposizione, dal momento che non sarebbero date nel caso concreto le condizioni imposte dalla legge per poter avviare nei loro confronti una simile procedura. Aggiungono che se invece si dovesse considerare che le autorità cantonali non hanno compiuto una tassazione d'ufficio, allora si dovrebbe concludere che esse hanno disatteso i principi che regolano l'onere probatorio in ambito fiscale.
4.2 In primo luogo occorre chiarire che, secondo costante prassi, allorquando il contribuente si rifiuta o - come è stato nel caso di specie (cfr. consid. 3.2) - non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l'autorità fiscale non deve procedere nei suoi confronti ad una tassazione d'ufficio, ma deve semmai negargli la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l'onere probatorio. In effetti l'apprezzamento delle autorità fiscali non può sostituire l'obbligo del contribuente di provare determinati fatti (DTF 107 I 213 consid. 5; 92 I 393 consid. 2b; ASA 55, 370 consid. 5; Martin Zweifel in: Martin Zweifel/Peter Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2000, n. 31 ad art. 130 LIFD, pag. 306). Questa prima considerazione permette di respingere da subito i vari argomenti che sono stati addotti dai ricorrenti a proposito della tassazione d'ufficio, essendo gli stessi del tutto inconferenti. D'altra parte non risulta in alcun modo dalle tavole processuali che le autorità cantonali abbiano adottato una simile procedura nei confronti dei coniugi A.________.
Resta quindi da esaminare se, come asserito nel gravame, siano state violate le norme disciplinanti l'onere probatorio. A questo proposito va detto che di regola l'autorità fiscale è tenuta a portare la prova di quei fatti sui quali essa fonda l'esistenza del suo credito fiscale o che lo accrescono, mentre che il contribuente è tenuto a dimostrare i fatti che concorrono ad escludere il suo debito verso l'erario o rispettivamente a ridurlo (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa con riferimenti). Nel caso concreto questa regola non è stata disattesa. Al di là dei vari argomenti sollevati dagli insorgenti, è infatti sufficiente rilevare che spettava a quest'ultimi dimostrare l'esistenza del debito aziendale da loro dichiarato, dal momento che si trattava, a non averne dubbio di un elemento suscettibile di ridurre il loro onere fiscale (cfr. anche consid. 3.1). Il fatto poi che, contestualmente al mancato riconoscimento del debito il fisco abbia deciso di riprendere l'importo che era stato indicato a tale titolo, esponendolo nella tassazione litigiosa alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituisce unicamente la logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo (cfr. StE 1997 B 72.11 n. 5 consid. 3a con numerosi riferimenti). Ora, nel caso concreto dagli atti risulta senza alcuna ombra di dubbio che i ricorrenti hanno potuto materialmente disporre della somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione. In simili circostanze l'autorità fiscale, una volta esclusa l'esistenza del debito, non poteva semplicemente considerare come inesistente un simile importo, ma era tenuta a riprendere il medesimo e ad imporlo quale reddito (da altra fonte). A questo proposito si deve ancora aggiungere che mai i coniugi A.________ hanno sostenuto che tale somma avrebbe dovuto, se del caso, essere qualificata come patrimonio piuttosto che come reddito. D'altronde nessun elemento agli atti permette di considerare questa soluzione più plausibile rispetto a quella adottata dal fisco ticinese e, in sede di ricorso, dalla Camera di diritto tributario. In ogni modo toccava, semmai ai contribuenti dimostrare tale circostanza; cosa però che essi non hanno fatto.
Pertanto, anche su questo punto la decisione impugnata merita di essere pienamente confermata.
5.
5.1 I ricorrenti sostengono da ultimo che i giudici cantonali, confermando la tassazione litigiosa, avrebbero tutelato il comportamento contrario al principio della buona fede adottato nell'occasione dal fisco ticinese nei loro confronti. Essi sostengono che il loro modo di operare, attraverso la ricezione di anticipi da parte dei clienti, era perfettamente noto all'autorità tributaria, la quale già nel 1985 aveva chiesto ed ottenuto tutte le informazioni al riguardo per la definizione della tassazione 1985/1986. Affermano che rispetto ad allora nulla è mutato sotto questo aspetto e che oltretutto nei periodi fiscali successivi a quello appena citato, laddove non era stata ammessa la deduzione dei debiti dichiarati, il fisco cantonale non aveva mai proceduto ad esporre a loro carico un reddito d'altra fonte. Censurano quindi la violazione del principio dell'affidamento e rimproverano alle autorità cantonali di avere tenuto un comportamento contraddittorio.
5.2 Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) - da cui derivano anche il divieto dell'abuso di diritto e il divieto d'adottare un comportamento contraddittorio (cfr. Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, pag. 233 e seg.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485 e segg.) - vale per l'insieme dell'attività statale e conferisce al cittadino il diritto, a determinate condizioni, di esigere dalle autorità che queste si conformino alle precise promesse o assicurazioni che gli hanno rilasciato e non disattendano la fiducia che egli ha riposto nelle medesime (DTF 128 II 112 consid. 10b/aa con riferimenti; 118 Ib 580 consid. 5a). In particolare, l'amministrazione deve astenersi da adottare dei comportamenti idonei a ingannare il cittadino e non deve poter trarre profitto dalle conseguenze di una propria scorrettezza o mancanza (DTF 124 II 265 consid. 2a con riferimenti). Queste regole valgono anche in ambito fiscale per quel che riguarda i rapporti tra autorità di tassazione e contribuente. Tuttavia in diritto tributario prevale il principio della legalità della tassazione, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata, soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (DTF 118 Ib 312 consid. 3b; ASA 60, 53 consid. 3; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2a ed., Losanna 1998, pag. 131 e seg.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, pag. 28 con numerosi riferimenti giurisprudenziali).
5.3 Nel caso di specie il principio della buona fede non è stato violato. Innanzitutto non risulta che i ricorrenti abbiano mai ottenuto dal fisco ticinese delle assicurazioni in merito alla possibilità di far valere in deduzione i debiti professati verso persone residenti all'estero, anche in assenza delle prove necessarie a dimostrarne inequivocabilmente l'esistenza. Anzi semmai dagli atti di causa emerge che già nell'ambito della tassazione 1985/1986, il fisco si era interessato da vicino all'importo di fr. 150'000.-- che essi avevano esposto nella loro dichiarazione fiscale quale debito verso "clienti vari", chiedendo delle informazioni in proposito, che, alla luce delle circostanze concrete, furono reputate sufficienti.
In seguito, per i bienni 1987/1988, 1989/1990 e 1991/1992 l'autorità fiscale ticinese si è sistematicamente rifiutata di riconoscere ai coniugi A.________ delle deduzioni di questo genere. È però vero che essa non ha proceduto a riprendere tali importi sul reddito dei contribuenti, come invece è avvenuto nel caso di specie. Questa circostanza non è tuttavia determinante. In effetti, in virtù del principio della legalità, l'autorità di tassazione è tenuta ad esaminare e ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo di computo conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente in deroga alla medesima. Ciò deriva anche dal fatto che in materia tributaria ogni esercizio contabile deve essere considerato in maniera autonoma dall'altro (StR 47/1992 pag. 556 consid. 7; ASA 59, 476 consid. 2b; StE 1988 B 71.62 n. 2; sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 24 aprile 1996 nella causa 2A.268/1995 consid. 2). Per il che, il semplice fatto che durante i bienni sopra menzionati il fisco ticinese abbia adottato un certo comportamento di fronte ai debiti esposti dai ricorrenti verso i loro clienti, non bastava ad impedirgli di agire come ha fatto ai fini della tassazione 1997/1998.
Gli insorgenti rilevano poi come l'autorità fiscale abbia riconosciuto, senza esigere particolari prove, il debito al portatore di fr. 100'000.-- esposto nella loro dichiarazione d'imposta 1997/1998 e ravvisano in questa circostanza un ulteriore elemento a conferma della loro tesi ricorsuale. Sennonché, dalle tavole processuali risulta che il citato debito al portatore è stato costantemente esposto sin dalla tassazione 1991/1992 per cui si può ritenere con tutta verosimiglianza che lo stesso fosse già stato verificato in passato dal competente Ufficio circondariale di tassazione. Ma se anche così non fosse, il semplice fatto che all'autorità fiscale sia sfuggita la verifica di un determinato punto della dichiarazione d'imposta non legittima ancora i contribuenti a pretendere che questa dovesse tralasciare di effettuare i dovuti accertamenti anche su altre parti della stessa. La censura concernente la violazione del principio della buona fede e dell'affidamento si rivela pertanto priva di fondamento.
6.
Avuto riguardo di tutto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere integralmente respinto. Di conseguenza, nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta 1997/1998, la sentenza impugnata va confermata
II. SUL RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO
7.
In quanto rivolto contro l'imposta cantonale 1997/1998, il ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione dell'art. 9 Cost. è, di principio, ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione attiva dei ricorrenti è inoltre pacifica (art. 88 OG).
8.
L'art. 47 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. La legge non specifica però i criteri in virtù dei quali un debito sia da ritenere "comprovato" ai sensi della predetta norma. Quest'ultima prevede tuttavia in termini generali all'art. 200 LT che il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta (cpv. 1); egli deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (cpv. 2).
9.
9.1 I ricorrenti rimproverano alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ticinese di avere applicato in maniera arbitraria le predette disposizioni cantonali e di avere emanato una decisione lesiva del principio dell'affidamento. Sviluppano a questo proposito una serie di argomenti del tutto analoghi a quelli già fatti valere con il ricorso di diritto amministrativo in merito alla tassazione federale.
9.2 A titolo preliminare va detto che nel caso concreto è perlomeno dubbio che il gravame rispetti in tutte le sue parti i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 OG. Con le loro censure i ricorrenti sollevano infatti una serie di argomenti di natura perlopiù appellatoria, con i quali si limitano in sostanza a contrapporre il loro punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza tuttavia riuscire a spiegare in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe lesivo dei diritti costituzionali da loro invocati. La questione circa l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico può ad ogni buon conto rimanere aperta, dal momento che, in ogni caso, esso è infondato.
In primo luogo si deve infatti rilevare che l'art. 200 cpv. 1 e 2 LT si rifà integralmente, sia nella formulazione che nei contenuti, all'art. 126 cpv. 1 e 2 LIFD. I ricorrenti non allegano poi l'esistenza di differenze normative per quanto riguarda il mancato riconoscimento dell'asserito debito di fr. 150'000.-- e la ripresa di tale importo quale reddito da altra fonte. Anche per l'imposta cantonale valgono dunque in sostanza i medesimi principi probatori vigenti per la tassazione federale (cfr. consid. 3.1, 3.2 e 4.2). Per converso, la motivazione addotta con il ricorso di diritto pubblico è sostanzialmente la stessa di quella posta a fondamento del ricorso di diritto amministrativo. Orbene se il Tribunale federale deve ammettere la correttezza del giudizio impugnato quando - giudicando in materia d'imposta federale diretta - fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale carattere quando - statuendo in merito all'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è limitato all'arbitrio. Di conseguenza, emanando il giudizio impugnato, la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, non ha adottato cioè una soluzione in aperto contrasto con la situazione di fatto, manifestamente ingiusta o gravemente lesiva di un chiaro principio giuridico (sul concetto d'arbitrio cfr. DTF 127 I 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a con rinvii). Per quanto riguarda poi la censura secondo cui la sentenza impugnata sarebbe lesiva del principio dell'affidamento è sufficiente rinviare a quanto esposto in proposito nella trattazione del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 5) e concludere che anche questa doglianza non può essere accolta.
9.3 Pertanto, avuto riguardo di tutto quanto precede, il ricorso di diritto pubblico, in quanto ammissibile, dev'essere integralmente respinto.
III. SULLE SPESE
10.
I ricorrenti sono risultati soccombenti sia nel ricorso di diritto amministrativo che in quello di diritto pubblico: la tassa di giustizia complessiva va pertanto posta a loro carico, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 2P.173/2002 e 2A.389/2002 sono congiunte.
2.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
4.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
5.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
Losanna, 7 febbraio 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: