BGer 5C.55/2003 |
BGer 5C.55/2003 vom 28.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.55/2003 /bom
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Sentenza del 28 marzo 2003
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
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Hohl, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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attori,
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entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona,
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contro
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C.________,
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convenuto, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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azione possessoria,
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ricorso per riforma del 21 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 23 agosto 2002 il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto un'azione di manutenzione ai sensi dell'art. 928 CC inoltrata da B.________ nei confronti di C.________, mentre ha respinto la medesima domanda nella misura in cui era stata pre-sentata da A.________;
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che con sentenza 22 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in accoglimento di un'appellazione pro-posta dal convenuto, ha respinto le predette azioni possessorie;
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che nel medesimo giudizio il tribunale cantonale ha pure respinto un appello degli attori diretto contro la menzionata decisione pretorile;
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che il 21 febbraio 2003 A.________ e B.________ hanno adito il Tribunale federale con un ricorso per riforma, con cui postulano l'accoglimento della loro azione possessoria e la notifica della comminatoria dell'art. 292 CP;
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che le sentenze concernenti azioni di manutenzione fondate sull'art. 928 CC non sono finali ai sensi dell'art. 48 OG e non sono pertanto suscettive di un ricorso per riforma (DTF 113 II 243);
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che inoltre il gravame pare esaurirsi in un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG);
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che una conversione d'ufficio della presente impugnativa è esclusa, gli attori avendo pure inoltrato un ricorso di diritto pubblico;
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che il ricorso per riforma si appalesa, in conclusione, irricevibile;
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che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico degli attori in so-lido.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 marzo 2003
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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La giudice presidente: Il cancelliere:
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