Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.99/2003 /bom
Sentenza del 26 maggio 2003
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________ sagl,
attrice e ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, piazza Vicari 14, 6982 Agno,
contro
B.B.________ e C.B._______,
patrocinati dall'avv. Marco Broggini, palazzo Panorama, casella postale 250, 6601 Locarno,
D._______,
convenuto,
Oggetto
cancellazione di un'ipoteca legale provvisoria,
ricorso per riforma dell'11 aprile 2003 contro la sentenza emanata il 1° marzo 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 30 gennaio 2002 la A.________ sagl aveva ottenuto dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori concernente tre unità di proprietà per piani - fra cui la n. XXX - del fondo base n. YYY RFD di Minusio. La decisione di primo grado assegnava pure all'istante un termine, scaduto il 31 marzo 2002, per promuovere l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
Il 26 marzo 2002 la A.________ sagl ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città D._______ e ha chiesto l'iscrizione definitiva delle menzionate ipoteche legali. All'udienza preliminare del 23 settembre 2002, il predetto giudice ha accertato che il convenuto non era (più) proprietario delle tre unità di PPP e che segnatamente la PPP n. XXX era stata acquistata il 21 dicembre 2001 da B.B.________ e C.B._______. Dopo aver ricevuto da quest'ultimi una richiesta di cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria gravante la loro PPP, il Pretore ha, con decreto del 15 gennaio 2003, ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di Locarno di procedere in tal senso.
2.
Con sentenza 1° marzo 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dall'attrice, ha confermato il decreto pretorile.
3.
L'11 marzo 2003 la A.________ sagl ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con entrambi i rimedi postula l'annullamento della sentenza di appello e del decreto pretorile.
4.
Di regola, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del parallelo ricorso di diritto pubblico (art. 57 cpv. 5 OG). La giurisprudenza ha tuttavia stabilito diverse deroghe a tale principio, fra cui si annovera anche quella in cui il ricorso per riforma si rivela, come nella fattispecie, inammissibile (DTF 117 II 630 consid. 1).
Giusta l'art. 48 cpv. 1 OG un ricorso per riforma è, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano (cfr. art. 49 e 50 OG ), unicamente ammissibile contro decisioni finali. Per costante giurisprudenza le decisioni concernenti l'annotazione o la cancellazione di un'iscrizione provvisoria a registro fondiario hanno invece carattere provvisorio e non sono pertanto suscettive di un ricorso per riforma (DTF 101 II 63 consid. 1, 102 Ia 81 consid. 1; cfr. con riferimento alle critiche formulate contro tale prassi DTF 119 II 426 consid. 1, non pubblicato, e per l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico anche la recente sentenza 5P.291/2002 del 4 novembre 2002).
5.
Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si appalesa inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti risp. ai loro patrocinatori e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 maggio 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: