Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.411/2002 /bom
Sentenza del 2 giugno 2003
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Meyer,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, via Stazione 9, casella postale 336, 6602 Muralto,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella postale 2364, 6901 Lugano,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (contratto d'assicurazione, legittimazione attiva),
ricorso di diritto pubblico del 31 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 10 novembre 1998 la C.________ Sagl ha stipulato un contratto di leasing con la D.________ Sagl (prestatrice del leasing) relativo a un'autovettura della marca Volvo. Per la prenditrice del leasing l'accordo è stato sottoscritto da A.________ in qualità sia di gerente della società con diritto di firma individuale, che di debitrice solidale. Il 26 novembre seguente A.________ ha concluso, a proprio nome, un'assicurazione casco totale con B.________. Essa ha in seguito ceduto tutti i diritti derivanti da tale polizza alla società di leasing. L'8 settembre 1999 quest'ultima ha chiesto, in seguito al furto della vettura denunciato il 30 luglio 1999, alla compagnia di assicurazione di pagarle direttamente l'indennizzo per il sinistro.
B.
Con petizione 18 maggio 2001 A.________ ha domandato al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di condannare la predetta compagnia d'assicurazione a versarle fr. 64'400.--, importo corrispondente al valore della vettura indicato nella polizza casco totale. La convenuta ha preliminarmente eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attrice, poiché questa aveva ceduto i diritti derivanti dalla polizza alla società di leasing. Con lettera 28 agosto 2001, prodotta con la replica, siffatta società ha confermato al patrocinatore dell'attrice "di aver retrocesso, con effetto dal mese di aprile 2001, la cessione nei confronti dell'Assicurazione B.________ (casco totale), di cui alleghiamo una copia, in favore della cliente in questione, Sig.ra A.________, la quale di conseguenza a far tempo da tale data può agire direttamente contro l'assicurazione stessa". Con decisione 10 dicembre 2001 il Pretore ha ritenuto la retrocessione dell'aprile 2001 (menzionata nella predetta lettera) inefficace, perché non avvenuta in forma scritta. Il giudice di primo grado l'ha tuttavia convertita in una procura d'incasso, che permetterebbe al cessionario di far valere, se necessario pure mediante una causa giudiziaria, la pretesa nei confronti del debitore. Per questo motivo ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
C.
In accoglimento di un'appellazione della soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 settembre 2002, respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva. Pure secondo i Giudici cantonali la società di leasing non aveva nell'aprile 2001, in assenza di una dichiarazione scritta di quell'epoca, validamente retroceduto ad A.________ i diritti sgorganti dalla polizza d'assicurazione. Poiché la retrocessione è inficiata da un vizio di forma, l'attrice ha fatto valere con la petizione 18 maggio 2001 diritti di cui non era titolare. A mente della Corte cantonale non è però nemmeno possibile convertire tale retrocessione inefficace in una procura d'incasso, perché il verificarsi di una tale situazione di fatto non è mai stata affermata nel corso della causa e perché la società di leasing non ha inteso lasciare all'attrice la prestazione assicurativa.
D.
Il 31 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il primo rimedio postula l'annullamento della decisione cantonale e chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Narrati e completati i fatti, lamenta la violazione di principi procedurali e un'applicazione arbitraria dell'istituto della conversione. La ricorrente sostiene poi che la società di leasing avrebbe esplicitamente espresso la volontà di lasciarle incassare l'indennità assicurativa e che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle risultanze probatorie.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto pubblico. In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio.
2.
La ricorrente non contesta l'assenza di una valida retrocessione, ma lamenta un'interpretazione arbitraria delle disposizioni relative alla nozione di conversione di un negozio giuridico. Afferma però che, qualora le parti avessero conosciuto la nullità della retrocessione, esse avrebbero voluto una conversione di tale atto, atteso che la volontà espressa nella lettera del 28 agosto 2001 era quella di lasciare agire in giudizio la ricorrente. A torto pertanto la sentenza impugnata indica che la menzionata lettera non può essere convertita in una procura d'incasso.
Con la propria censura la ricorrente misconosce che l'istituto della conversione e l'ipotetica volontà delle parti, nel caso in cui avessero riconosciuto la nullità del negozio giuridico da convertire, sono questioni di diritto, che possono essere sollevate in un ricorso per riforma (DTF 124 III 112 consid. 2b/bb pag. 119). Vista la sussidiarietà assoluta del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), le critiche ricorsuali attinenti alla mancata applicazione dell'istituto della conversione alla retrocessione si rivelano di primo acchito inammissibili.
3.
3.1 La sentenza impugnata indica, fra l'altro, che il conferimento di una procura d'incasso non è mai stato affermato dall'attrice, motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale situazione di fatto. Secondo i giudici cantonali, una conversione della retrocessione in una procura per l'incasso della pretesa appare anche esclusa per ragioni di merito: il medesimo risultato di una cessione può unicamente essere ottenuto con una procura d'incasso, qualora il creditore autorizzi il terzo ad incassare o a far valere in giudizio la propria pretesa e a tenersi per sé la prestazione del debitore. Nel caso in esame la società di leasing non avrebbe invece inteso lasciare alla ricorrente la prestazione assicurativa, atteso segnatamente che essa ha fatto spiccare nei confronti di quest'ultima un precetto esecutivo per l'incasso delle rate di leasing.
3.2 Con tale motivazione, secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe violato diversi principi procedurali, fra cui segnatamente quello attitatorio e quello dispositivo, e sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove. Indicando che la società di leasing non avrebbe inteso lasciarle la prestazione assicurativa, ed escludendo così una conversione, i giudici cantonali si sarebbero basati su un fatto che non è stato affermato dalle parti e che non emerge dalla lettera del 28 agosto 2001, dalla quale risulta invece la chiara volontà di lasciar agire in giudizio la ricorrente.
3.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consiste la violazione. Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col gravame sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii). Si ricorda infine che il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, non applica il diritto d'ufficio, ma esamina unicamente le censure motivate in modo chiaro e dettagliato (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii).
In concreto l'impugnativa non ossequia i predetti requisiti di motivazione. La ricorrente lamenta la violazione di principi procedurali, dolendosi in particolare di una violazione sia del principio attitatorio che di quello dispositivo, ma omette di indicare quali norme della legge processuale cantonale, che avrebbero dovuto essere applicate alla concreta fattispecie, sarebbero state disattese dalla sentenza impugnata. Il ricorso menziona infatti unicamente - nella parte intitolata "in ordine" - l'art. 90 CPC ticinese. Tale disposto, secondo cui "il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza" non disciplina però i principi invocati. La ricorrente pare pertanto misconoscere che, in assenza di una censura conforme ai requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, non è compito del Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio, ricercare esso stesso la corretta applicazione di una normativa cantonale nemmeno menzionata. L'insorgente misconosce pure che per prevalersi di un apprezzamento arbitrario delle prove non è sufficiente indicare da quale documento un accertamento (in concreto la mancata rinuncia all'indennità assicurativa da parte della società di leasing) della corte cantonale "non traspare", ma occorre invece indicare - con precisi riferimenti - quali prove contraddicano tale accertamento in modo tale da farlo apparire arbitrario (cfr. sulla definizione di arbitrio DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile. Poiché, fin dall'inizio, il gravame appariva privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza della ricorrente (art. 152 OG).
La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 giugno 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: