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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 707/00
Sentenza del 21 luglio 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Parti
F.________, ricorrente, rappresentato dal padre R.________
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 9 novembre 2000)
Fatti:
A.
F.________, nato nel 1975, presenta un'anodontia congenita dovuta a mancanza di denti permanenti. Da minore ha beneficiato di provvedimenti sanitari. Egli è affetto inoltre da depressione adolescenziale e dismorfofobia. Il 13 aprile 1994 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti intesa ad ottenere provvedimenti d'orientamento o d'avviamento professionale. Dopo aver assunto le spese per diverse misure (periodo di osservazione, riformazione nel settore della meccanica), con decisione 14 settembre 1999 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha ritenuto che F.________ era da considerare convenientemente reintegrato dal profilo professionale nell'ambito della sua capacità di lavoro residua. Ulteriori provvedimenti di ordine professionale non erano quindi necessari. Facendo seguito ad una richiesta 5 agosto 1999, con la quale l'interessato postulava di essere messo al beneficio d'indennità di attesa, mediante decisione del 7 ottobre 1999 l'UAI ha disposto dover negare tale prestazione in quanto non potevano fruirne coloro che, avendo operato scelte di formazione comportanti la prosecuzione degli studi, non erano alla ricerca di un lavoro duraturo.
B.
Rappresentato dal proprio padre, R.________, l'assicurato ha impugnato i menzionati provvedimenti con ricorsi separati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mediante scritto 14 ottobre 1999 il rappresentante di F.________ ha pure inoltrato alla Corte cantonale una "denuncia amministrativa" nei confronti dell'UAI, la quale è stata trasmessa per competenza all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Accertata la connessione tra i due gravami, l'adita autorità di ricorso li ha congiunti in un unico procedimento giudiziario e, per pronunzia del 9 novembre 2000, li ha respinti. In ordine, il giudice di prime cure ha ritenuto inconsistenti le molteplici censure riferite a questioni di procedura. Nel merito, egli ha considerato che il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative era stato correttamente negato dall'amministrazione.
C.
Sempre tramite il suo rappresentante, F.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale postula implicitamente l'annullamento del querelato giudizio. Sollevate obiezioni sia d'ordine procedurale che attinenti a pretese di ulteriori provvedimenti professionali, l'insorgente formula le seguenti conclusioni:
"CONCLUSIONI URGENTI
Visto quanto precede, si propongono le seguenti conclusioni.
1) L'Ufficio AI, ha emesso la sua decisione 28.7.1999, senza aver prima concesso all'assicurato o al suo rappresentante legale, di potersi esprimere, sul progetto di liquidazione del caso.
2) Ciò costituisce una grave mancanza, in quanto l'assicurato, ha dovuto, per tipo di invalidità, eseguire il proprio nuovo tirocinio pratico presso il Centro Z.________ per motivi depressivi.
3) Non meno grave, è il mancato contributo dell'Ufficio AI nel "periodo di attesa, alla ricerca di proposte di lavoro adeguate lasciando, l'assicurato, in balia delle sue scelte 'opzione di studio', escludendo lo stesso assicurato dai benefici dell'indennità di attesa.
4) Pur in presenza, di evidenti carenze di capiuta lavorativa, evidenziati nel rapporto del Centro Z._________ 12.07.1999, l'Ufficio AI, ha fatto 'cessare in tronco' ogni eventuale possibilità di ulteriori provvedimenti.
5) Per il caso in esame, si prospettarono 2 soluzioni
a) il corso biennale a tempo pieno presso la Scuola X.________ seguendo la pista ordinaria dell'integrazione.
b) Oppure, seguendo la scelta, dell'assicurato prolungare di 2 anni, l'opzione studio presso la Scuola Y.________.
Si tratta, di 2 soluzioni alternative dovute anche perché, l'assicurato, essendo stato assoggettato ad uno nuovo tirocinio di 4 anni, ha perso 2 preziosi anni di formazione entro l'età dei 25 anni.
E quindi compromettendo le proprie risorse finanziarie a causa della soppressione delle rendite completive AI (fr. 778.- al mese) e CP (fr. 270.- al mese) con alle spalle un tirocinio che non ha raggiunto gli obiettivi d'integrazione previsti.
RICHIESTE URGENTI
Visto quanto precede si chiede quanto segue:
1. Gli atti sono ritornati, all'ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) Bellinzona per una nuova decisione.
2. Il rappresentante del ricorrente viene convocato presso gli Uffici UAI per elaborare il 'progetto di liquidazione'
3. Il progetto di liquidazione si compone di 2 proposte separate:
a) Riconoscimento dell'indennità giornaliera per i prossimi 2 anni di Scuole di Y.________ in sostituzione del biennio a tempo pieno la Scuola X.________.
b) Oppure una rendita AI di rigore, 1/4 di rendita con effetto retroattivo al 1° agosto 1999 in vigore sino al termine degli Studi a Y.________.
4. Si protestano tasse e spese.
Nel frattempo sarà proposto a titolo cautelativo per l'incasso di prestazioni complementari arretrate per il periodo 1° settembre 1999/30 novembre 2000 secondo l'annesso prontuario di calcolo."
Rispondendo al gravame, l'UAI ne chiede la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Nell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato, sia dal profilo dell'ordine procedurale che da quello del diritto materiale, le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione. Giova però soggiungere che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LAI, tra l'altro per quanto riguarda la procedura di opposizione. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
2.
Per quel che riguarda l'applicazione di tale ordinamento alla fattispecie oggetto della presente vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni non vede fondati motivi per scostarsi dalle pertinenti conclusioni cui è giunta la Corte cantonale dal profilo della normativa procedurale.
2.1 Nel suo gravame, il ricorrente in parte ribadisce e comunque rimprovera innanzitutto alle precedenti istanze di aver gravemente violato norme di procedura. A suo parere egli sarebbe stato vittima di disparità di trattamento, di errata valutazione delle prove, del fatto che la causa sia stata vagliata da un giudice unico dopo essere rimasta la vertenza pendente durante sei mesi, della circostanza che la LAI non conosca la procedura di opposizione, dei difetti provenienti da un'istruttoria effettuata a livello amministrativo da funzionari subalterni, di quelli dovuti ad un'udienza di dibattimento proposta in sede giudiziaria cantonale ma respinta dal giudice delegato, nonché delle conseguenze di un rifiuto di colloquio informale destinato a ottenere lumi sull'interpretazione di una sentenza.
Ora, per quanto concerne le contestazioni già invocate dinanzi alla Corte cantonale, quest'ultima istanza si è puntualmente e in modo convincente determinata nel giudizio impugnato, mentre per quel che attiene ai nuovi rimproveri formulati in questa sede, essi non sono sostanziati in modo tale da poter mettere in dubbio la correttezza dell'evasione della lite. Al riguardo può comunque essere rilevato che, per quanto concerne la censura secondo la quale la causa a torto sarebbe stata vagliata da un giudice unico, questa Corte ha avuto modo di constatare che l'autorità giudiziaria cantonale ha dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura cantonale un'interpretazione conforme all'art. 30 cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. I membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, essendo precisato che l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico o istruttorio della medesima. Si tratta di vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata giurisprudenza federale, di quelle che non presentano particolare difficoltà nell'apprezzamento delle prove o di quelle in cui il valore di causa è estremamente ridotto (RDAT 2002 I n. 11 pag. 191 segg. consid. 1c e d).
2.2 In concreto, dal momento che si trattava di determinare il diritto a prestazioni assicurative sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.
3.
3.1 Nel ricorso di diritto amministrativo F.________ considera altresì aver diritto a prestazioni per provvedimenti professionali alternativi, ossia per un corso biennale a tempo pieno presso la Scuola X.________ oppure per lo studio alla Scuola Y.________. Ritiene pure che si dovrebbe elaborare, con l'amministrazione, un progetto di liquidazione destinato a riconoscergli indennità giornaliere per i prossimi due anni o altrimenti, con effetto retroattivo al 1° agosto 1999 e sino al termine degli studi a Y.________, una rendita di un quarto per caso di rigore.
3.2 Alla luce delle menzionate censure e delle considerazioni esposte nel giudizio di prime cure, queste pretese risultano quantomeno parzialmente fondate. Illustrando l'applicazione dell'art. 16 LAI il Tribunale cantonale ha erroneamente considerato che, con il conseguimento della maturità professionale, l'assicurato deve avere la possibilità di esercitare un lavoro idoneo al suo sostentamento con un reddito pari a quello che avrebbe percepito se avesse terminato l'apprendistato quale tecnico elettricista radio-TV. Ora, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LAI, è parificato alla prima formazione professionale il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno. Per perfezionamento professionale s'intendono i provvedimenti di avanzamento professionale necessari, dopo la prima formazione professionale, per completare e sviluppare l'abilità e le cognizioni professionali già acquisite (sentenza dell'11 giugno 2003 in re G., I 93/03). Tali costi vengono unicamente assunti se questi provvedimenti d'avanzamento professionale fanno supporre un miglioramento sostanziale della capacià di guadagno dell'assicurato. Ciò avviene quando tale perfezionamento è la condizione per una migliore situazione professionale.
3.3 Nei rapporti allestiti in data 12 e 15 luglio 1999 il direttore del Centro Z.________ ed il consulente professionale hanno indicato che l'assicurato è opportunamente formato e possiede senz'altro i requisiti per affrontare l'impegnativo percorso dello studio alla scuola Y.________. Ora, alla luce di quanto suesposto, è da considerare che tale formazione, come pure quella conseguibile presso la Scuola X.________, corrisponde ai provvedimenti di avanzamento professionale previsti dall'art. 16 cpv. 2 lett. c LAI. Tuttavia, gli atti all'inserto, in particolare il menzionato rapporto finale del 15 luglio 1999, non forniscono le informazioni necessarie per determinare se essi possano far supporre un miglioramento sostanziale della capacità di guadagno dell'assicurato.
3.4 Ne deriva che da questo profilo il gravame merita accoglimento. L'incarto viene rinviato all'amministrazione affinché, chiarito il tema, statuisca di nuovo sull'eventuale diritto del ricorrente a ulteriori prestazioni assicurative, segnatamente a provvedimenti professionali e se del caso a possibili indennità.
4.
La lite ha per oggetto l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, annullati il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 novembre 2000 così come le decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 14 settembre e del 7 ottobre 1999 nella misura in cui negano ulteriori prestazioni, la causa è rinviata all'amministrazione affinché, operati gli accertamenti ai sensi dei considerandi, renda una nuova decisione.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: