Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 235/02
Sentenza del 6 agosto 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
Nazionale Svizzera Assicurazioni, Steinengraben 41, 4003 Basilea, ricorrente, rappresentata dall'avv. Massimo Respini, Via Ferruccio Pelli 7, 6900 Lugano,
contro
SWICA Organizzazione sanitaria, 8401 Winterthur, opponente, rappresentata dal Servizio Giuridico,
concernente B.________
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 17 giugno 2002)
Fatti:
A.
B.________, nata nel 1941, ausiliaria della Città di X.________, e come tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Nazionale Svizzera Assicurazioni, in data 4 gennaio 2000, nello spostare una paziente in carrozzella, si è procurata uno strappo muscolare alla spalla sinistra. Gli accertamenti messi in atto in un primo tempo hanno rilevato una rottura del tendine del bicipite, mentre un'ecografia eseguita successivamente nel mese di maggio 2000 ha pure posto in evidenza una piccola lesione non transmurale del sopraspinato. Il 10 novembre 2000 l'interessata è stata sottoposta ad artroscopia della spalla sinistra con affrescamento della lesione slap, sinovectomia ventrale, borsoscopia, debridement della lesione della cuffia e decompressione sottoacromeale.
Mediante decisione del 19 dicembre 2000, sostanzialmente confermata anche in data 8 agosto 2001 in seguito all'opposizione interposta dall'assicuratore malattia di B.________, Swica organizzazione sanitaria, la Nazionale Svizzera Assicurazioni ha negato un suo obbligo prestativo a partire dal 1° settembre 2000, i disturbi accusati alla spalla sinistra non essendo stati ritenuti di natura infortunistica.
B.
La Swica ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti alcuni atti istruttori e raggiunto il convincimento che la lesione parziale del sopraspinato riscontrata, oltre ad essere almeno parzialmente riconducibile all'evento del 4 gennaio 2000, configurasse al tempo stesso una parziale rottura/lacerazione dei tendini, ne ha riconosciuto il carattere di lesione parificata ad infortunio accogliendo, di conseguenza, per pronuncia del 17 giugno 2002, il gravame e retrocedendo gli atti all'assicuratore contro gli infortuni per definizione del diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
C.
La Nazionale Svizzera Assicurazioni, patrocinata dall'avv. Massimo Respini, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Facendo notare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, i concetti di lesione, rottura e lacerazione non possono essere ritenuti equivalenti e osservando per il resto che, fatta eccezione per quanto espresso pendente lite dal medico internista interpellato dall'assicuratore malattia, le dichiarazioni sanitarie agli atti non hanno posto in evidenza né delle lacerazioni (parziali) né delle rotture (parziali) del tendine del sopraspinato, l'assicuratore infortuni, protestate spese e ripetibili, censura l'operato dei primi giudici e chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione 8 agosto 2001.
La Swica propone la reiezione del ricorso, mentre B.________ come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, a differenza di quanto stabilito dall'assicuratore infortuni, abbia qualificato la lesione parziale del sopraspinato riscontrata a B.________ quale lesione parificabile ai postumi d'infortunio ed abbia, di conseguenza, riconosciuto un obbligo prestativo della Nazionale Svizzera Assicurazioni. Pacifico è per contro che l'interessata, in assenza di un fattore esterno straordinario, non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
1.2 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, il Tribunale cantonale ha già ampiamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in materia, rammentando in particolare che le lesioni corporali enunciate dall'elenco esaustivo - non suscettibile in particolare di essere interpretato, per analogia, in via estensiva (DTF 114 V 302 consid. 3d) - di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario, devono presentare tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio (DTF 123 V 44 consid. 2b; RAMI 2001 no. U 435 pag. 332) e sono ad esso assimilate anche se la loro causa prima è da ricondurre ad una malattia o a fenomeni degenerativi (DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti). Per il resto, i primi giudici hanno pertinentemente ricordato che, secondo giurisprudenza, lo stiramento dei tendini non rientra nella nozione di lacerazione e che la loro mancata menzione nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF - a differenza di quanto disposto per gli stiramenti muscolari che per contro sono espressamente compendiati (art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF) - è conforme a legge e Costituzione (DTF 114 V 304 consid. 4c). Essi hanno infine precisato che alle lacerazioni vere e proprie sono assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, nella misura in cui queste possano essere dimostrate in maniera inequivocabile - a tale prova essendo poste esigenze rigorose - con l'ausilio di mezzi di contrasto oppure mediante intervento operatorio (DTF 114 V 305 consid. 5a; Alfred Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: RSAS 1996 pag. 104).
1.3 A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata i vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier, Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576), non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti (consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).
2.2 Già solo per questo motivo non può essere condivisa la tesi - peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT 1996 II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti sinonimi. Né può essere tratta conclusione diversa dal fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile) di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci di fibre tendinee.
2.3 A conferma di ciò, si ricorda inoltre che, nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF 123 V 43).
3.
3.1 Ora, a differenza di quanto per esempio riscontrato in relazione al tendine del bicipite sinistro, per il quale, sin dall'inizio, è stata accertata una chiara rottura, gli atti medici - eccezion fatta per il consulto espresso dal dott. Ramsauer, medico internista interpellato dalla Swica pendente lite, al quale però, per l'assenza di motivazione sufficiente e per la contraddizione con le conclusioni degli specialisti intervenuti, non può essere riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. sentenza del 3 agosto 2000 in re B., I 178/00, consid. 4a) - non hanno evidenziato alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale (cfr. consid. 1.2) in relazione alla lesione del sopraspinato.
Così, in particolare, l'ecografia e la risonanza magnetica eseguite dal dott. Robotti il 18 maggio, rispettivamente il 20 giugno 2000, hanno "unicamente" messo in luce delle alterazioni strutturali, rispettivamente un'irregolarità del tendine del sopraspinato in sede centro distale ventrale, mentre per il resto, contrariamente a quanto osservato per il tendine del bicipite, che risultava sfrangiato, hanno rilevato che le porzioni muscolo-tendinee dell'infraspinato e del sottoscapolare apparivano intatte.
Allo stesso modo, il rapporto operatorio 10 novembre 2000 del dott. B.________ riferisce di un "sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare intatto, capsula ventrale intatta".
A queste constatazioni si aggiunge che il dott. B.________, appositamente interpellato e reso edotto in sede giudiziaria cantonale del diverso significato e del differente trattamento giuridico riservato dalla succitata giurisprudenza (cfr. segnatamente la sentenza citata del 29 agosto 2000 in re F.) alle lesioni parziali rispetto alle lacerazioni e alle rotture parziali, ha confermato ancora in data 16 marzo 2002 la diagnosi posta in precedenza limitandosi ad osservare che il trauma subito da B.________ si differenziava dalla lesione riscontrata nella vertenza esaminata dal Tribunale federale delle assicurazioni per il (solo) fatto che esso aveva lesionato la parte opposta del tendine in questione.
3.2 Stante quanto precede, se è pur vero, come sembra accennare l'assicuratore malattia in sede di osservazioni al ricorso, che le indicazioni aggiunte manualmente dal dott. B.________ alla documentazione medica allegata alla risposta del 16 marzo 2002 potrebbero dare adito a diversa interpretazione, esso sanitario avendo prodotto documentazione indicante fenomeni di strappo parziale del tendine ("incomplete tear"), d'altra parte le chiare ed unanimi valutazioni espresse dai sanitari intervenuti in precedenza, che hanno ravvisato un sopraspinato intatto (consid. 3.1), come pure le conclusioni espresse dal chirurgo stesso il 16 marzo 2002, dopo essere stato espressamente reso attento della rigorosa differenziazione terminologica compiuta dal legislatore e dalla giurisprudenza, non permettono di evidenziare (inequivocabilmente), con il rigore probatorio richiesto dal Tribunale federale delle assicurazioni, una lacerazione (parziale) o una rottura (parziale) del tendine del sopraspinato.
3.3 Dovendo l'assicuratore malattia opponente sopportare le conseguenze della mancata prova (DTF 116 V 140 seg. consid. 4b), la lesione in oggetto non può essere assimilata ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 OAINF. In tali condizioni, si può prescindere dall'esame degli ulteriori requisiti, il ricorso dovendo comunque essere accolto, la pronuncia cantonale annullata e la decisione su opposizione 8 agosto 2001 dell'assicuratore ricorrente confermata.
4.
L'art. 134 OG, che sancisce il principio di gratuità della procedura in materia di assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative, non è applicabile alle procedure che oppongono un assicuratore contro gli infortuni a un assicuratore malattia (DTF 127 V 107 consid. 6 con riferimenti). Si giustifica pertanto di porre le spese giudiziarie a carico dell'assicuratore malattia soccombente.
Per contro, conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alla Nazionale Svizzera Assicurazioni, la quale, in qualità di assicuratore LAINF, dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 17 giugno 2002 essendo annullato.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico dell'assicuratore malattia opponente.
3.
L'anticipo spese di fr. 3'000.- versato dall'assicuratore infortuni ricorrente viene retrocesso.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, a B.________ e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 agosto 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: