Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.350/2003 /bom
Sentenza del 21 ottobre 2003
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Karlen,
cancelliere Ponti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Casa La Grida, 6535 Roveredo GR,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (violazione della LF sulla concorrenza sleale, ecc.),
ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 agosto 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 17/18 giugno 1998 A.________ - titolare della ditta individuale B.________, attiva nel commercio di apparecchi da gioco automatici con il marchio "C.________" - inoltrava al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di ignoti, poi identificati in D.________ e E.________, per asserite violazioni della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), sul diritto di autore e sui diritti di protezione affini (LDA) e sulle case da gioco (LCG) con riferimento alla messa in circolazione in diversi locali pubblici del Cantone Ticino di apparecchi da gioco contraffatti.
B.
Con decisione motivata del 14 febbraio 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, visto l'assenza di seri indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in relazione alle asserite violazioni della LCSl, della LDA e della LCG, decretava il non luogo a procedere.
C.
Il 18 agosto 2003 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva la promozione dell'accusa proposta dal denunciante contro D.________ per inosservanza dei combinati disposti di cui agli art. 23 e 3 lett. d LCSl, 67 cpv. 1 lett. c e f LDA e 3 e segg. LCG.
D.
Con tempestivo ricorso per cassazione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CRP, chiedendone l'annullamento.
E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
1.1 Contrariamente al diritto previgente, l'art. 270 PP nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2001 (FF 2000 3136 e segg.), non prevede più per il danneggiato, quand'anche parte civile, la facoltà di impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali, tale facoltà essendo stata volontariamente ristretta alle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e ai loro parenti (art. 270 lett. e PP; DTF 127 IV 189 consid. 2a; FF 1999 8445 e 8437).
1.2 Nel suo gravame il ricorrente sostiene di aver sporto querela per titolo di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, sul diritto di autore e sui diritti di protezione affini nonché sulle case da gioco. La legittimazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV presuppone però che il ricorrente sia stato leso direttamente nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (v. in generale sulla nozione di vittima DTF 128 IV 188 consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2 ); ora, pacificamente, i (presunti) reati menzionati non hanno leso il denunciante nella sua integrità fisica, sessuale o psichica, né egli lo dimostra in alcun modo. Egli risulta pertanto sprovvisto della legittimazione giusta l'art. 270 lett. e PP.
1.3 Il ricorrente non possiede la legittimazione ricorsuale neanche a titolo di querelante (art. 270 lett. f PP) poiché le censure sollevate criticano essenzialmente l'applicazione del diritto sostanziale e non l'esercizio del diritto di querela in quanto tale (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4c; 127 IV 185 consid. 2).
1.4 L'insorgente non può infine nemmeno prevalersi della qualità di accusatore privato ai sensi dell'art. 270 lett. g PP (FF 1999 8446; DTF 128 IV 39 consid. 2; 127 IV 236 consid. 2b/aa). Conformemente al codice di procedura penale ticinese, e così è stato nella fattispecie, l'azione penale è promossa e sostenuta esclusivamente dal Ministero pubblico sia, come nel caso in esame, per i reati a querela di parte, sia per i reati perseguibili d'ufficio (v. tra l'altro gli art. 68, 178 e 184 CPP/TI).
2.
Il gravame, manifestamente inammissibile, va disatteso secondo la procedura semplificata (art. 36a cpv. 1 OG).
Le spese processuali seguono di regola la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). L'art. 156 cpv. 6 OG - applicabile al ricorso per cassazione giusta i rinvii degli art. 278 cpv. 1 e 245 PP - prevede che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate. Sulla scorta di questa disposizione, il Tribunale federale può eccezionalmente decidere di porre le spese processuali a carico non già della parte soccombente ma del suo patrocinatore legale. Tale è il caso quando l'irricevibilità del ricorso può essere constatata di primo acchito, prestando un minimo di attenzione (DTF 129 IV 206 consid. 2, pag. 208 in alto e riferimenti citati).
In concreto l'avvocato del ricorrente - pur senza menzionarlo espressamente - fonda la legittimazione attiva del suo cliente sul previgente art. 270 PP, norma che è stata modificata da oltre due anni. L'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nella decisione impugnata, essendo formulata in termini generali ("la legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 e segg. PP"), non può avere originato confusione alcuna. La modifica legislativa riguardante l'art. 270 PP, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, è peraltro stata oggetto di numerose decisioni pubblicate del Tribunale federale (v. DTF 128 IV 188 consid. 2, 92 consid. 4a, 37 consid. 3), nonché di commenti dottrinali, segnatamente in una pubblicazione della Federazione svizzera degli avvocati (v. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale: questions choisies, in Les recours au Tribunal fédéral, Publication FSA, Berna 2002, vol. 16, pagg. 48 e segg.).
Ora, non è certo insensato pretendere da un avvocato che si aggrava davanti al Tribunale federale che sia al corrente di questa evoluzione legislativa. Questo, a maggior ragione, se si tien conto che l'ordinanza presidenziale per l'anticipo delle spese (art. 150 OG) rendeva formalmente edotto il legale che il ricorso appariva sprovvisto di probabilità di esito favorevole e citava le sentenze pubblicate relative alla modifica dell'art. 270 PP e alle sue conseguenze per la legittimazione ricorsuale. Ciò nonostante, l'avvocato non ha ritenuto opportuno ritirare il gravame, e l'anticipo spese è stato tempestivamente versato.
Ne scende che egli deve sopportare per intero le spese della presente procedura dinanzi al Tribunale federale, avendole inutilmente provocate (art. 156 cpv. 6 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'avv. Roberto A. Keller, Casa La Grida, Roveredo (GR).
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 ottobre 2003
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: