Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 325/02
Sentenza del 24 ottobre 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
D.________, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 10 ottobre 2002)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
Con atto del 23 maggio 2002, sostanzialmente confermato mediante provvedimento del 9 luglio 2002 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha dichiarato irricevibili, in quanto tardive, alcune domande presentate in data 18 aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001 da D.________, cittadino italiano nato nel 1938, volte ad ottenere la revisione della decisione 26 febbraio 1982 - cresciuta in giudicato dopo avere l'interessato ritirato il ricorso presentato dinanzi all'autorità giudiziaria del Canton Lucerna -, con la quale l'ente assicuratore aveva statuito la cessazione - per intervenuta estinzione del necessario nesso di causalità con i disturbi lamentati, ritenuti d'origine esclusivamente extrainfortunistica - delle prestazioni erogate a dipendenza di un infortunio occorsogli in data 7 settembre 1981,
adito da D.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, per pronuncia del 10 ottobre 2002, il gravame introdotto avverso il provvedimento dell'INSAI confermando l'atto querelato,
postulando l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa impugnata come pure il riconoscimento di "un risarcimento da parte della SUVA adeguato alla reale invalidità", l'interessato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
per ordinanza del 22 novembre 2002, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato al ricorrente un termine di 14 per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte,
chiamata a statuire su una domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato, la Corte, ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, con decreto del 17 gennaio 2003 ha respinto l'istanza e ha assegnato a D.________ un nuovo termine di 14 giorni per provvedere al pagamento dell'anticipo,
dando seguito a tale richiesta, l'insorgente ha, entro il termine stabilito, versato la somma di fr. 500.- e ha prodotto un ulteriore referto medico relativo a una visita specialistica ambulatoriale effettuata il 10 gennaio 2003,
l'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ),
rammentando la prassi vigente in materia (RAMI 1994 no. U 191 pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui procedura non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione (cpv. 1), eccezion fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un crimine o un delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione (art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a e b PA),
nel caso di specie, non realizzandosi pacificamente un motivo di cui all' art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA , la Corte cantonale ha giustamente rilevato che le domande di revisione 18 aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della decisione su opposizione in lite del 9 luglio 2002, sono state presentate dall'interessato fuori tempo massimo, ossia oltre il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA, in concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992,
vanamente il ricorrente cerca di invocare un motivo di interruzione del termine decennale a dipendenza del fatto che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe formulato simili richieste, evase dall'assicuratore infortuni con decisioni informali,
a tal proposito, sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI 1994 1994 no. U 191 pag. 145, confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza del 29 novembre 2000 in re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato che il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di eventualmente essere interrotto soltanto in presenza di una richiesta formalmente valida, che in particolare indichi il motivo di revisione e la sua tempestività (art. 67 cpv. 3 PA),
in concreto, le richieste di riapertura della pratica formulate prima del febbraio 1992 non adempivano le condizioni minime formali per essere trattate come valide domande di revisione,
così, da un esame degli atti, si osserva che esse o già difettavano della necessaria forma scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è il caso per le richieste del 1984 e del 1988 allorché D.________ si presentò per discutere il suo caso presso gli uffici del servizio sociale cantonale, rispettivamente presso l'agenzia INSAI di Bellinzona - o comunque risultavano prive della necessaria motivazione, come si deve in particolare constatare per la domanda del 1985 - allorché l'interessato, consegnando una lettera del parroco di V.________, si presentò dal dott. M.________, che nel 1982 aveva reso per l'INSAI la valutazione sanitaria poi posta a fondamento della relativa decisione, dichiarando di soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una cura - e per quella del 1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise, senza formalità e motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro pressoché illeggibile, ai responsabili dell'INSAI,
medesimo discorso deve infine valere anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di quelle precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare gli stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua tempestività,
non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima del febbraio 1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide istanze di revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben difficilmente avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA,
per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le decisioni informali (datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988 e 16 maggio 1991), emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle succitate domande e mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza di nuovi elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza, sono comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro un congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso con la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di una decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni),
stante quanto precede, le ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si appalesano irrilevanti a fini del giudizio,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 ottobre 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: