BGer 6S.233/2003 |
BGer 6S.233/2003 vom 04.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.233/2003 /viz
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Sentenza del 4 novembre 2003
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Kolly e Karlen,
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cancelliere Ponti.
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Parti
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
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via Nassa 17, casella postale 3446, 6901 Lugano.
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Oggetto
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commisurazione della pena (art. 63 CP),
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ricorso per cassazione contro la sentenza del
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6 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano dichiarava A.________ autrice colpevole di :
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- ripetuta truffa per mestiere in danno dei coniugi A.B.________ e B.B.________, cittadini tedeschi residenti a Ennepetal (Renania Settentrionale-Vestfalia),
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- in 39 occasioni commessa da sé sola per un importo di complessivi fr. 1'506'994.-- e DM 939'120.-- (dall'ottobre 1990 all'ottobre del 2000) e
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- in 13 occasioni commessa in correità con C.________ per un importo di complessivi DM 23'278'300.-- (nel corso del 2000);
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- lesioni gravi per avere, dal 1997, cagionato con dolo eventuale un'infermità mentale irreversibile, ovvero un danno grave e permanente alla salute di A.B.________, e
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- conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, in correità con terzi, indotto con l'inganno, in qualità di acquirente, il notaio D.________ di Lugano ad attestare in un rogito di compravendita immobiliare del 24 marzo 2000 un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato (fr. 280'000.-- invece di fr. 385'000.--).
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Per questi fatti la Corte delle assise condannava A.________ ad una pena di nove anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto. Il correo C.________ - cui era riconosciuto uno stato di grave scemata responsabilità - veniva invece condannato a due anni di reclusione (computato anche nel suo caso il carcere preventivo sofferto), oltre a sette anni di espulsione dalla Svizzera. Entrambi gli imputati erano inoltre condannati a rifondere solidalmente a B.B.________ e A.B.________ complessivi fr. 18'762'591.30 con interessi a titolo di risarcimento danni.
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La Corte delle assise ordinava altresì la confisca di otto conti bancari e della particella n. xxx RFD di Cimo, intestata ad A.________, "deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali". Tali beni erano attribuiti ai coniugi B.________ in parziale risarcimento del danno. La Corte manteneva anche il sequestro conservativo - in garanzia del risarcimento assegnato alle parti lese - di ulteriori quattro conti bancari, così come delle particelle n. yyy e n. zzz RFD di Cimo, pure intestate ad A.________. Infine la Corte ordinava la confisca a favore dello Stato di strumenti medici e di documentazione sequestrati al domicilio di A.________.
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B.
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Il 6 maggio 2003, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte delle assise criminali, riducendo la condanna inflitta in primo grado da nove a otto anni di reclusione, sempre dedotto il carcere preventivo sofferto. La CCRP disponeva inoltre che gli averi e i beni confiscati formanti oggetto dei dispositivi n. 6.1 a 6.9 della sentenza di primo grado dovranno essere assegnati - dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese processuali - ai coniugi B.________ in risarcimento del danno, non appena e nella misura in cui il dispositivo n. 5 della medesima sentenza sarà passato in giudicato. Per il resto il gravame di A.________ era respinto.
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C.
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Il Procuratore Pubblico Claudia Solcà impugna ora la sentenza della CCRP con un ricorso per cassazione al Tribunale federale. Chiede l'annullamento del punto I-4.1. del dispositivo, con il quale A.________ è condannata ad una pena di otto anni di reclusione computato il carcere preventivo sofferto, e il rinvio all'ultima istanza cantonale per un nuovo giudizio. Il Procuratore Pubblico ritiene in sostanza che la CCRP ha proceduto ad una riduzione della pena inflitta all'accusata applicando erroneamente l'art. 63 CP.
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D.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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E.
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Con sentenza del 16 ottobre 2003, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto, nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi di diritto pubblico e per cassazione inoltrati dalla condannata.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
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2.
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Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza proposizione PP). Essa deve fondare il suo giudizio sui fatti quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventualmente su quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 118 IV 122 consid. 1). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Inoltre, il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). Le censure formulate contro gli argomenti sviluppati nella decisione di prima istanza saranno trattate solamente nella misura in cui la CCRP li riprende (DTF 106 IV 338 consid. 1).
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3.
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La ricorrente contesta la riduzione della pena inflitta alla condannata da nove a otto anni di reclusione operata dalla CCRP, sostenendo che così facendo l'ultima istanza cantonale avrebbe violato il diritto federale ed in particolare l'art. 63 CP. Essa si duole segnatamente del fatto che la suprema Corte ticinese, nella sua rivalutazione della pena, ha da un lato considerato degli accertamenti di fatto inesistenti o comunque non ritenuti dalla prima corte, e, dall'altro, considerato l'elemento di aver agito per dolo eventuale - limitatamente al reato di lesioni gravi - alla stregua di un'attenuante giustificante una riduzione di pena.
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4.
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In concreto, la CCRP ha ritenuto di dover tener conto di tre circostanze a suo dire debitamente accertate dalla Corte delle assise criminali, ma da quest'ultima non considerate nell'ambito della commisurazione della pena. Si tratta in particolare del fatto che la condannata avrebbe beneficiato con generosità don E.________, parroco di Breno, del fatto che essa avrebbe operato per anni a favore di poveri e bisognosi del Malcantone e, infine, del fatto che essa ha agito con dolo eventuale e non diretto nella commissione del reato di lesioni gravi (v. sentenza impugnata, consid. 22 lett. g e h, pagg. 27-28). La CCRP ha concluso che sebbene i tre elementi appena citati non possano influire oltre misura sulla commisurazione della pena, meritano un chiaro segnale di riconoscimento, ed ha quindi ridotto la pena da nove a otto anni di reclusione.
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4.1 Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. La giurisprudenza, a cui si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo DTF 127 IV 101 consid. 2 e, in precedenza, DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a). In questa sede basta rilevare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 127 IV 101; 123 IV 49 consid. 2a, 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b). Il giudice di merito deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia ecceduto il proprio ampio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena; egli può omettere di richiamare i fatti che, senza arbitrio, gli appaiono non accertati o di scarsa rilevanza (DTF 121 IV 49 consid. 2a/aa; 120 IV 136 consid. 3a e rinvii). Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi - concernenti in particolare il reato e la personalità dell'agente - in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori determinanti, aggravanti e attenuanti, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. La sola enumerazione delle aggravanti e delle attenuanti non è di per sé sufficiente.
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4.2 Nella fattispecie non sono dati gli estremi perché il Tribunale federale intervenga nella determinazione della pena correggendo le valutazioni operate dalle Corti cantonali.
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Certo, come rilevato dalla ricorrente, i primi giudici hanno concluso che l'attività filantropica della rea era tutto sommato modesta, di difficile quantificazione - eccetto per le elargizioni fatte a don E.________ - e che in ogni caso questa attività ha fatto da perfetto corollario alla scena dell'inganno astuto ordito ai danni dei coniugi B.________, rafforzando in questi ultimi l'intima convinzione che A.________ fosse una persona corretta, generosa ed impegnata socialmente. A prima vista può apparire discutibile valutare questi episodi alla stregua di un'attenuante, come ha fatto la CCRP, soprattutto se si pone mente che gran parte degli aiuti finanziari elargiti dalla condannata al menzionato parroco - ad esempio - sono in seguito risultati essere provento di reato. Non va tuttavia dimenticato che per apprezzare la colpa del reo non basta considerare la sola gravità oggettiva della lesione del bene giuridico protetto dalla legge, ma va altresì tenuto conto di criteri soggettivi quali il movente, la personalità e i precedenti del condannato (Trechsel, Strafgesetzbuch Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 20 e 21 ad art. 63 CP, pag. 285/286 e i riferimenti ivi citati; Corboz, La motivation de la peine, in Revue de la société des juristes bernois, n. 131 (1995), pagg. 6-8). Anche a fronte di reati gravi, tali componenti devono godere di una seppur modesta ponderazione nell'ambito di una commisurazione corretta ed equilibrata della pena.
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Ora, i giudici del merito hanno accertato che la condannata ha assistito, di sua spontanea iniziativa, alcune persone anziane e bisognose del Malcantone, fornendo loro gratuitamente medicinali e, all'occasione, piccole prestazioni mediche; è pure assodato che essa ha beneficato l'allora parroco di Breno don E.________, rimettendogli per alcuni anni un assegno mensile di fr. 3'000.-- (proveniente dall'importo a lei versato dai coniugi B.________ per opere di beneficenza) e pagandogli delle attrezzature sanitarie di un certo valore. Come rettamente sottolineato dalla CCRP, tali episodi, pur se situati nel contesto della concomitante e durevole truffa ordita a danno delle vittime, meritano una certa considerazione, se non altro per quanto attiene alla definizione della personalità e del comportamento della condannata. Averli considerati come fattori positivi nell'ambito della commisurazione della pena non contrasta quindi con quanto dedotto dall'art. 63 CP o da altri principi di diritto federale.
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4.3 Più controversa è la questione a sapere se l'agire con dolo eventuale nel reato di lesioni gravi debba essere valutato alla stregua di un'attenuante di pena, come sostenuto dalla CCRP. La ricorrente osserva che la Corte della assise criminali ha ritenuto che la rea ha agito con una crassa ed evidente indifferenza per il bene giuridico protetto, e ciò per diversi anni, tanto che il fatto che abbia agito con dolo eventuale non può minimamente essere considerato quale motivo di attenuazione della sua colpa.
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Dottrina e giurisprudenza considerano che tra gli elementi soggettivi suscettibili di influenzare la determinazione della pena figura anche l'intensità del dolo; l'avere agito in una determinata circostanza con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo diretto può quindi comportare una valutazione meno severa a livello di pena (Niggli/Wiprächtiger, Commentario Basilese, n. 69 ad art. 63 CP, con particolare riferimento alla sentenza 6S.676/1994 del 3 novembre 1995, consid. 1 e/cc). Quest'ultima sentenza, citata anche dalla CCRP, riguardava, è vero, una fattispecie penale completamente diversa da quella in esame (traffico di stupefacenti), ma non è dato di vedere, né la ricorrente lo dimostra con argomenti convincenti, per quale motivo i principi enunciati in quella decisione non devono trovare applicazione anche in concreto. Fermo restando la gravità della colpa della condannata nell'ambito del reato di lesioni personali gravi e il suo comportamento privo di scrupoli nei confronti delle vittime, la CCRP poteva quindi tenere conto, nell'ambito di una valutazione globale della pena, della circostanza attenuante che l'infrazione è stata perpetrata con dolo eventuale e non diretto. Ne scende che la Corte cantonale ha ponderato con rigore gli elementi determinanti per la commisurazione della pena impugnata. Ma non solo: per motivare la riduzione dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali e a indicazioni dottrinali. In siffatte circostante le critiche della ricorrente sono infondate.
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4.4 Giova infine constatare come la CCRP abbia espressamente riconosciuto che gli elementi di fatto considerati a favore della condannata come pure il suo agire con dolo eventuale nel reato di lesioni personali, non possono influire oltre misura nella commisurazione della pena: non per nulla la riduzione di pena decisa si limita ad un anno solo (da nove a otto anni di reclusione). Tale pena, occorre precisarlo, pur se lievemente inferiore a quella irrogata in prima istanza - che la CCRP ha peraltro ammesso essere severa -, si situa pur sempre all'interno dell'ampio quadro legale previsto dai reati di lesioni personali gravi e di ripetuta truffa per mestiere addebitati all'accusata, tenuto conto del concorso tra gli stessi (art. 68 cpv. 1 CP).
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5.
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Per tutto quanto precedentemente esposto, il ricorso appare infondato e va pertanto disatteso. Pur se soccombente, l'accusatore pubblico è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 278 cpv. 2 PP). Alla controparte, che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 novembre 2003
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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