BGer 1P.598/2003 |
BGer 1P.598/2003 vom 10.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.598/2003 /col
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Sentenza del 10 novembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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L.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del
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3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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visto e considerato:
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che il 4 ottobre 2003 L.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro una sentenza del 3 settembre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che il ricorrente non ha allegato al ricorso una copia della decisione impugnata;
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che il Presidente della I Corte di diritto pubblico l'ha quindi invitato, con decreto del 9 ottobre 2003, inviato come atto giudiziario, a produrla entro il 31 ottobre seguente, con la comminatoria che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OG;
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che il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, non ha postulato una proroga del termine per produrre la contestata decisione né ha sostenuto l'impossibilità di ottenerla;
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che del resto non risulta dall'atto di ricorso chi fossero le persone direttamente coinvolte nel procedimento e che non spetta al Tribunale federale condurre indagini al riguardo;
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che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente agli art. 30 cpv. 2 e 90 cpv. 2 OG;
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che comunque l'atto di ricorso non adempirebbe i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sicché anche per questo motivo il ricorso sarebbe stato irricevibile (DTF 127 I 38 consid. 3c);
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che il nuovo scritto datato 4 ottobre 2003 ma consegnato alla posta di Lugano 1 il 4 novembre 2003 e pervenuto al Tribunale federale il 5 novembre non può essere esaminato poiché manifestamente tardivo (art. 89 cpv. 1 OG);
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che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 novembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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