BGer 1A.180/2003 |
BGer 1A.180/2003 vom 17.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.180/2003 /bom
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Sentenza del 17 novembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb, Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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S.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Silvio Pestelacci, via Valdani 2, casella postale 1531, 6830 Chiasso,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
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30 luglio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato il 23 aprile 1997 all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento penale per associazione di stampo mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti nonché da estorsioni, aperto a carico di Z.________ e di altri imputati.
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Mediante complemento del 19 febbraio 2001 la stessa Procura ha chiesto, tra l'altro, di eseguire perquisizioni e sequestri presso la A.________ SA, la B.________ SA, la C.________ SA e la D.________ SA, riconducibili all'indagato T.________.
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B.
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Con ordinanza di entrata in materia del 26 febbraio 2001 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'esecuzione della misura di assistenza, che ha avuto luogo lo stesso giorno presso lo studio fiduciario di Chiasso di S.________. Il MPC, con decisione di chiusura del 30 luglio 2003, ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti.
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C.
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S.________ impugna la decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la trasmissione dei rapporti di esecuzione del 26 febbraio e dell'8 marzo 2001, nonché dei documenti sequestrati.
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Il MPC e l'UFG chiedono di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
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Diritto:
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1.
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1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d).
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1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale d'esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, sottoposto direttamente a una perquisizione domiciliare, é pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP).
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2.
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2.1 Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito e del principio della proporzionalità; rimprovera in effetti al MPC di non avergli offerto la possibilità di esprimersi sulla prospettata trasmissione degli atti e sostiene che l'unica comunicazione pervenutagli dall'Autorità federale sarebbe una lettera del 24 gennaio 2003, concernente soltanto la D.________ SA. La critica non regge.
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2.2 Il 13 marzo 2001 una parte degli atti sequestrati, concernenti le società B.________ SA e C.________ SA, sono stati dissuggellati alla presenza del ricorrente e del suo legale; il ricorrente produceva uno scritto dell'avv. Renzo Galfetti, legale dell'indagato T.________, che lo autorizzava a aprire le casse. Il 19 giugno 2001, alla presenza di T.________ e del suo patrocinatore, venivano tolti i sigilli concernenti altri atti della C.________ SA e della B.________ SA di cui T.________ è l'avente diritto economico. Con lettera del 5 novembre 2001 questi comunicava al MPC di autorizzare il ricorrente a chiedere e ricevere copie dei documenti sequestrati e, il 25 novembre 2002, il suo legale confermava al MPC d'aver assunto il patrocinio anche delle società B.________ SA, C.________ SA e A.________ SA. Il 24 gennaio 2003 il MPC ha pertanto comunicato al legale di T.________ la lista dei documenti di cui prospettava la trasmissione, concernenti le tre società, e gli assegnava un termine fino al 21 febbraio 2003, prorogato, su richiesta, fino al 24 marzo 2003, per esprimersi. Con lettera del 20 marzo 2003 il legale, adducendo soltanto obiezioni di merito sulla concessione dell'assistenza e opponendosi in maniera del tutto generica alla consegna, rilevava l'intenzione di consultare tutti i documenti, ma segnalava che T.________, per motivi di salute, in quel momento non poteva procedervi. Il 24 marzo 2003 il ricorrente comunicava al MPC di associarsi integralmente alle osservazioni di T.________, rilevando di opporsi alla trasmissione di qualsiasi atto.
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2.3 Il ricorrente, a conoscenza del fatto che le tre società erano rappresentate dal legale di T.________, non sostiene né dimostra che fosse sussistito un impedimento per consultare gli atti e per esprimersi sulla loro consegna, né pretende d'aver chiesto invano al MPC di esaminarli; non spettava d'altra parte al MPC pronunciarsi sulla strategia difensiva adottata dalle società interessate. Il ricorrente poteva quindi usufruire, concretamente ed effettivamente, del suo diritto di esprimersi sulla contestata trasmissione (DTF 126 II 258 consid.9b/aa in fine). Per di più, egli disponeva di circa due mesi per consultare i documenti, dei quali conosceva il contenuto, e questo lasso di tempo era sufficiente (DTF 126 II 258 consid. 9b/bb): una lesione del diritto di essere sentito non è stata ritenuta neppure nell'ambito della parallela causa 1A.176/2003, concernente l'indagato T.________ (consid. 2.2). Il ricorrente non è comunque legittimato a far valere interessi di terzi, segnatamente dell'inquisito (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260). Per di più, anche nel presente gravame egli si limita ad addurre la presenza di vari documenti che, con ogni evidenza, non avrebbero nulla a che vedere con il procedimento penale estero; non indica tuttavia quali singoli atti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno spiega in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
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3.
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3.1 In via abbondanziale il ricorrente, richiamando le censure addotte da T.________ nell'ambito della causa 1A.176/2003, fa valere che il complemento rogatoriale del 19 febbraio 2001 sarebbe contraddittorio e non sufficientemente sostanziato, visto che oggetto del procedimento penale italiano sarebbe il reato di contrabbando di sigarette; i fatti sarebbero in realtà diversi da quelli indicati nell'ordinanza di custodia cautelare del 19 febbraio 2001 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (GIP), ossia la partecipazione di T.________ con funzione dirigenziale a un'associazione di stampo camorristico-mafioso, e sarebbero stati stravolti dalla Procura di Bari e dal MPC al fine di far sparire dalla descrizione il traffico di sigarette, per consentire l'assistenza. Secondo il ricorrente, l'associazione sarebbe finalizzata al contrabbando e quindi a un reato fiscale, al quale non sono applicabili gli art. 260ter (organizzazione criminale) e 305bis CP (riciclaggio). Il MPC avrebbe dovuto quindi esaminare, in applicazione degli art. 3 cpv. 3 AIMP e 24 OAIMP, se fossero dati i presupposti della truffa in materia fiscale e della relativa giurisprudenza, che all'esposto dei fatti pone esigenze più severe, non adempiute in concreto (cfr. in proposito DTF 125 II 250 consid. 5b, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c). Non essendo realizzato il requisito della doppia punibilità, l'assistenza doveva essere, secondo il ricorrente, negata.
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3.2 Le censure, già esaminate e respinte dal Tribunale federale nella sentenza del 20 aprile 2001, fondata sulla medesima fattispecie e concernente l'estradizione dell'indagato X.________ (causa 1A.328/2000), non reggono. Il ricorrente non è inoltre legittimato a far valere interessi di terzi.
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3.2.1 Secondo quella decisione era innegabile che l'estradando fosse ricercato in Italia anche per il reato di contrabbando aggravato, ma per questa fattispecie la sua estradizione è stata negata. La circostanza che i componenti dell'associazione a delinquere avrebbero compiuto non solo traffici d'armi e di droga, nonché estorsioni, riciclando i proventi di queste attività illecite, ma contemporaneamente anche effettuato il contrabbando di sigarette non permetteva di qualificare il loro agire solo nell'ambito del reato fiscale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1). Facendo valere che l'associazione era finalizzata al contrabbando pluriaggravato, l'estradando, così si legge nella citata sentenza, disattendeva che la questione di sapere se il peso maggiore dei reati concerneva il contrabbando, o reati di diritto comune, non era decisiva, l'estradizione dovendo essere concessa per i reati di diritto comune, a condizione che l'estradando non fosse perseguito per i reati fiscali, e che questi non fossero presi in considerazione come circostanze aggravanti (consid. 3b; DTF 112 Ib 55 consid. 5d/bb). Il Tribunale federale aveva ritenuto manifesto in quella fattispecie che il reato di contrabbando non assorbisse le imputazioni di diritto comune e che non si fosse in presenza di concorso improprio; ha poi stabilito che l'esposto dei fatti non era lacunoso né contraddittorio (consid. 4).
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3.2.2 Nella sentenza del 20 aprile 2001 il Tribunale federale ha ritenuto adempiuto il requisito della doppia punibilità riguardo all'art. 260ter CP (consid. 5a-d): esso ha ribadito questa conclusione nelle sentenze del 14 giugno 2001 (cause 1A.326/2000, consid. 2a, e 1A.327/2000, consid. 3), del 13 marzo 2003 (causa 1A.252/2002, consid. 2.1) e del 30 ottobre 2003 (causa 1A.126/2003, consid. 2.3), concernenti la stessa fattispecie e nelle quali è stata confermata la concessione dell'assistenza. Ora, l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine).
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3.3 Il ricorrente accenna inoltre al fatto che i documenti da trasmettere concernerebbero essenzialmente l'attività svolta da T.________ per il tramite di società a lui facenti capo, per conto del Governo della Repubblica del Montenegro attraverso una società pubblica di quel Paese. Adduce che la Repubblica del Montenegro operava, per il suo tramite, l'incasso di tributi di importazione e magazzinaggio di merci, soprattutto tabacchi lavorati all'estero. Ne conclude ch'essa, percependo tributi, avrebbe esercitato un atto tipico della sovranità di uno Stato, agendo quindi "iure imperii": in forza dell'immunità di cui godono gli Stati esteri in tale ambito, i documenti non potrebbero essere trasmessi. Il ricorrente non è legittimato a far valere interessi di terzi, e del resto la censura non regge, come ritenuto nella parallela e connessa causa 1A.176/2003, consid. 3.6, decisa in data odierna.
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 96383).
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Losanna, 17 novembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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