Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 239/02
Sentenza dell'11 dicembre 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
R.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Simonetta Scolari Snider, Via Vegezzi 4, 6900 Lugano,
contro
Zurigo Compagnia di Assicurazioni, 8000 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 10 giugno 2002)
Fatti:
A.
R.________, nata nel 1950, ausiliaria di pulizia alle dipendenze del Cantone Ticino e assicurata contro gli infortuni presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Zurigo Assicurazioni), è rimasta vittima il 10 ottobre 1995 di una scivolata, che le ha procurato una contusione in sede lombare destra. L'assicuratrice ha assunto il caso.
Il 5 marzo 1997 R.________ ha annunciato una ricaduta, che è stata ammessa dall'assicuratrice.
Il 18 novembre 1999 l'assicurata ha notificato ulteriore ricaduta dell'infortunio del 1995. Facendo notare che dalla continuazione della cura medica non ci si poteva più attendere un miglioramento considerevole, che lo stato di salute dell'assicurata si era stabilizzato e che quest'ultima era da considerare capace al lavoro in misura totale dal 16 maggio 1997, la Zurigo Assicurazioni, per decisione 28 febbraio 2000, confermata da provvedimento su opposizione 17 luglio 2000, ha chiuso il caso, riconoscendo a R.________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.
Il 2 aprile 2001 R.________ ha prodotto un terzo avviso di ricaduta, nel quale lamentava disturbi alla spalla sinistra. Sentito il parere del proprio medico di fiducia, dott. S.________, con decisione 8 ottobre 2001 la Zurigo Assicurazioni ha negato ogni ulteriore obbligo prestativo a dipendenza dell'infortunio in oggetto, ritenendo non essere più dato il necessario nesso di causalità con i disturbi accusati. In seguito all'opposizione presentata dall'interessata, l'assicuratrice ha confermato il proprio provvedimento in data 14 dicembre 2001.
B.
R.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto di riconoscere la responsabilità della Zurigo Assicurazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra segnalati all'inizio del mese d'aprile 2001. Ha inoltre postulato l'erezione di una perizia medica giudiziaria.
Mediante giudizio 10 giugno 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame. Il primo giudice ha rilevato come sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, ritenuta sufficientemente completa ai fini decisionali, non fosse possibile stabilire, con il necessario grado di verosimiglianza, il nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno riscontrato alla spalla sinistra.
C.
Con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni R.________, assistita dall'avv. Simonetta Scolari Snider, ripropone la richiesta fatta valere in sede cantonale, intesa a condannare la Zurigo Assicurazioni a riconoscerle le prestazioni di legge dovute a seguito della ricaduta annunciata nella primavera 2001.
In corso di procedura la ricorrente ha presentato un certificato medico.
La Zurigo Assicurazioni, tramite l'avv. Mattia A. Ferrari, postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se esiste una relazione di causalità tra l'infortunio del 10 ottobre 1995 e i disturbi menzionati dalla ricorrente nell'avviso di ricaduta del 2 aprile 2001.
2.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Nei considerandi del querelato giudizio il primo giudice ha già esposto in modo corretto quali siano i requisiti da adempiere perché sia dato il diritto a delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in caso di ricadute o di conseguenze tardive, precisando in particolare come i danni patiti debbano a questo riguardo essere in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento infortunistico.
Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo.
Perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute. È sufficiente che l'evento unitamente a altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 119 V 31 consid. 4b e riferimenti).
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate).
Contrariamente al tema di sapere se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale, l'adeguatezza è questione di diritto che non va risolta secondo il principio della probabilità preponderante (DTF 113 V 312 consid. 3b).
4.
In concreto il giudice di prima istanza, fondandosi sostanzialmente sulle valutazioni espresse dal dott. S.________, specialista in medicina infortunistica, ha ritenuto non essere dato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati alla spalla sinistra e l'infortunio del 10 ottobre 1995, negando, di conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico della Zurigo Assicurazioni in relazione alla ricaduta notificata all'inizio del mese d'aprile 2001.
Da quest'opinione il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo di scostarsi.
Il giudizio cantonale è frutto di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, nella quale è stato pure tenuto conto delle attestazioni dei dott.ri O.________, C.________, T.________ e B.________.
La querelata pronunzia non è neppure censurabile nella misura in cui il primo giudice ha rinunciato a compiere accertamenti probatori complementari. Come infatti giustamente osservato dall'autorità cantonale, quando il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, ha il convincimento che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non sarebbero suscettibili di modificare il risultato, egli potrà - come ha fatto nell'evenienza concreta - rinunciare ad assumere ulteriori prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).
In sostanza, sulla base della documentazione agli atti, dev'essere dedotto nell'evenienza concreta che la verosimiglianza del rapporto causale fra l'infortunio del 1995, comportante lesioni in particolare alla parte destra del corpo, e le turbe di cui soffre la ricorrente alla spalla sinistra va qualificata come probabile, ma non come preponderante.
A ciò nulla muta l'alquanto scarno certificato medico del dott. A.________, prodotto dalla ricorrente in corso di procedura federale.
Facendo difetto, come s'è appena visto, il requisito della causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute invocato, la questione della causalità adeguata può, naturalmente, restare indecisa.
5.
Dato quanto precede, il rifiuto opposto dalle istanze inferiori alla richiesta della ricorrente intesa a condannare l'assicuratrice a riconoscerle le prestazioni di legge dovute a seguito della ricaduta annunciata nella primavera 2001 deve essere mantenuto.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 dicembre 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: