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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1P.764/2003 /bom
Sentenza del 15 gennaio 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Comune politico di Grono,
ricorrente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
contro
Fondazione ecclesiastica della Parrocchia di San Clemente,
Fausto Censi,
patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller,
Fabrizio Keller,
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
4a Camera,
Governo del Cantone dei Grigioni,
Comune parrocchiale di Grono,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
Caterina Fuchs,
patrocinata dall'avv. Paolo Agustoni,
Joseph Boldini.
Oggetto
art. 9, 29 e 50 Cost. (revisione della pianificazione locale),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
31 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni.
Fatti:
A.
Il 26 novembre 2000 l'Assemblea comunale di Grono ha adottato la revisione totale della pianificazione locale. In tale ambito, la particella n. 600, sita in località "Monda", è stata attribuita alla zona edificabile, segnatamente in zona ampliamento del nucleo 3; il fondo n. 93, costituito dal piazzale della stazione, è stato inserito nell'altro territorio comunale. Il Comune ha quindi inoltrato gli atti al Governo del Cantone dei Grigioni per approvazione. Caterina Fuchs, Joseph Boldini e altri insorgenti hanno impugnato la decisione assembleare, limitatamente all'inserimento del fondo n. 600 nella zona edilizia, postulandone l'attribuzione alla zona per edifici e impianti pubblici. Il 27 febbraio 2001 il Municipio di Grono ha proposto al Governo di respingere i ricorsi; l'8 maggio 2002 ha per contro chiesto all'Esecutivo cantonale di sospendere la procedura riguardo alle particelle n. 93 e 600, per permettergli di riesaminare la situazione pianificatoria, con riferimento alla prospettata costruzione di edifici scolastici e amministrativi.
B.
Il 9 luglio 2002 il Governo ha approvato, con alcune riserve, la nuova pianificazione e, in accoglimento della proposta comunale, ha sospeso fino a nuovo avviso la procedura di approvazione per quel che concerne le particelle n. 93 e 600, invitando il Comune a fornire, entro un anno, delucidazioni sulle verifiche di carattere pianificatorio.
Contro la decisione governativa incidentale di sospensione, la Fondazione ecclesiastica della Parrocchia di San Clemente, proprietaria della particella n. 600, Fausto Censi e Fabrizio Keller, che intendono edificare il fondo sulla base di una permuta concordata con la Fondazione, sono insorti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni; chiedevano di approvare l'attribuzione della particella n. 600 alla zona edificabile. La Corte cantonale, statuendo il 31 ottobre 2003, ha ritenuto che non concedendo ai ricorrenti la facoltà di esprimersi sulla contestata sospensione, il Governo ha leso il loro diritto di essere sentiti. Ha quindi annullato l'impugnata decisione intermedia. La Corte cantonale ha stabilito altresì che il Comune, in contrasto con quanto deciso dall'Assemblea comunale due anni prima, intendeva riattribuire il fondo alla zona per edifici e impianti pubblici; il Governo non poteva quindi sospendere l'approvazione dei piani, e dei ricorsi pendenti, per consentirgli di avviare una nuova procedura di revisione tendente all'azzonamento delle citate particelle, una siffatta revisione potendo essere effettuata, se del caso, nell'ambito della procedura ordinaria.
C.
Il Comune politico di Grono impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare gli atti di causa al Tribunale amministrativo per una nuova decisione.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
1.2 Il giudizio del Tribunale amministrativo concerne l'impugnazione di una decisione, con la quale è stata sospesa la procedura governativa di approvazione della pianificazione comunale. Il ricorrente rileva che la contestata decisione, incidentale, cagionerebbe un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG.
1.2.1 La criticata pronunzia, che non conclude la vertenza, concerne solo una fase della procedura governativa di approvazione della pianificazione, e l'obbligo di statuire sui ricorsi pendenti, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderla (DTF 128 I 3 consid. 1b, 127 I 92 consid. 1c). In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c).
1.2.2 Il Comune rileva che, in caso di approvazione, esso non potrebbe impugnare la decisione governativa, che conferma la modifica da lui proposta (cfr., al riguardo, DTF 129 I 313 consid. 3.3 in fine, 128 I 3 consid. 1b). Il ricorrente osserva inoltre che l'impugnato giudizio comporterebbe un danno irreparabile perché gli impedisce di rivedere il piano delle zone prima dell'approvazione definitiva da parte del Governo, ostacolando in tal modo l'autonomia comunale; lo obbliga inoltre ad applicare, invece della procedura di adozione dei piani di utilizzazione, quella più restrittiva prevista dall'art. 21 LPT, secondo cui i piani sono riesaminati e, se necessario, adattati, in caso di notevole cambiamento delle circostanze, come pure quella più severa del riesame di una decisione dell'Assemblea comunale, che prescrive un quorum di due terzi dei votanti per l'entrata in materia (art. 13 cpv. 2 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, del 28 aprile 1974).
Ora, premesso che il proseguimento della procedura di approvazione da parte del Governo non implica necessariamente la conferma, o l'approvazione senza riserve, dell'inserimento della particella n. 600 nella zona edificabile, per esempio di fronte a un eventuale sovradimensionamento della zona edificabile, la circostanza che la prospettata nuova procedura di revisione della pianificazione dovrà svolgersi, se del caso, secondo le modalità degli art. 21 LPT e 13 della legge grigione sui comuni, non costituisce un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Secondo la costante giurisprudenza, il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresenta infatti un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. c, 123 I 325 consid. 3c).
1.2.3 Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere di decisione finale, o incidentale comportante un danno irreparabile, appare quindi chiaro alla luce degli obiettivi dell'art. 87 OG, adottato per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al Tribunale federale: con la norma si è infatti inteso sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, esprimersi una volta sola nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1b, 106 Ia 229 consid. 3d).
Spetta inoltre all'Assemblea comunale, e non al Comune, decidere se riesaminare, e modificare, l'attribuzione della particella n. 600 (cfr. DTF 112 Ia 340 consid. 3): la possibilità di un eventuale rifiuto della domanda di riesame dimostra inoltre che, in questo stadio della procedura, la sussistenza di un interesse pratico e attuale alla disamina del ricorso è tutt'altro che manifesto (DTF 127 I 164 consid. 1a). Ora, per evidenti ragioni di economia procedurale, non spetta al Tribunale federale pronunciarsi su questioni ipotetiche (cfr. DTF 127 I 92 consid. 1c-d). Occorre inoltre tener conto anche del principio della stabilità dei piani (vedi, al riguardo, DTF 127 I 103 consid. 6b, 124 II 391 consid. 4b, 123 I 175 consid. 3g pag. 191, 120 Ia 227 consid. 2b-c; cfr. anche, riguardo a eventuali errori di pianificazione, DTF 121 I 245 consid. 6b) e della circostanza che, secondo l'art. 37 cpv. 3 quarto periodo della legge grigione sulla pianificazione territoriale, del 20 maggio 1973, la procedura di approvazione dei piani dev'essere effettuata con sollecitudine, al massimo entro sei mesi.
2.
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.
Il Comune si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, senza avere interessi pecuniari, per cui è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Tribunale amministrativo e al Governo del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 15 gennaio 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: