BGer 1P.744/2003 |
BGer 1P.744/2003 vom 26.01.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.744/2003 /bom
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Sentenza del 26 gennaio 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb, Féraud,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Alan Gianinazzi,
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contro
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B.________,
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C.________,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (istanza di promozione dell'accusa),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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29 ottobre 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con denuncia del 23 settembre 2002, completata con numerosi scritti, A.________ ha denunciato B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti. I fatti concernono la fatturazione di pasti consumati dai figli del ricorrente presso una mensa scolastica e, segnatamente, l'asserito allestimento di fotocopie false di fatture.
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B.
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Il 30 maggio 2003 il procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Contro questo decreto il denunciante, l'11 giugno 2003, ha presentato un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, negata la sussistenza di seri indizi di colpevolezza a carico dei denunciati, con sentenza del 29 ottobre 2003 l'ha respinta in quanto ricevibile.
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C.
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Il denunciante impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione della CRP e di riformarla nel senso di accogliere l'istanza di promozione dell'accusa e, in via subordinata, di annullarla e di rinviare la causa all'autorità cantonale per nuova decisione.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 302 consid. 1).
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1.2 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di promuovere l'accusa nei confronti dei denunciati, è pertanto inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c).
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1.3 Il ricorrente, rilevando la sua qualità di denunciante e parte civile, sostiene d'essere legittimato a ricorrere conformemente all'art. 88 OG.
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Secondo questa norma, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie per il reato invocato - la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone o società non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b).
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1.4 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; causa 1P.636/1998, sentenza del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498; cfr. anche n. 52).
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1.5 Il ricorrente fa valere che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata sarebbero stati accertati in maniera arbitraria, che le dichiarazioni dei denunciati non corrisponderebbero al vero e che le fatture da loro prodotte sarebbero state redatte a posteriori. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe abusato del potere di apprezzamento che le compete ed emanato una decisione arbitraria.
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1.6 Il ricorrente, cui manca, per il reato invocato, la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, si limita a rimettere in discussione il contestato giudizio di merito, censurando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove e, in modo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento che compete ai giudici cantonali. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte con un ricorso di diritto pubblico (cfr., sulla limitata legittimazione della vittima e del querelante a presentare un ricorso per cassazione, art. 269 e 270 lett. e, f e g PP; DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 127 IV 189 consid. 2a; causa 6S.348/2003, sentenza del 12 novembre 2003). Come visto, il ricorrente difetta però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il suo gravame non può essere esaminato.
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2.
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Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 gennaio 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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