Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 31/02
Sentenza del 13 febbraio 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
S.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'11 marzo 2002)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione 19 giugno 2001 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, ritenuta la tassazione fiscale 1997/98, ha fissato per il biennio 1998/99 i contributi AVS/AI/IPG dovuti da S.________ quale indipendente sulla base di un reddito aziendale medio di fr. 286'000.-,
S.________ è insorto contro la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sostenendo che dal predetto importo di fr. 286'000.- doveva essere dedotto l'utile in capitale conseguito con la vendita di un pacchetto azionario, calcolato in fr. 78'750.- di media annua, in precedenza sempre considerato dalla Cassa come sostanza privata,
per giudizio 11 marzo 2002 la Corte cantonale, aderendo alla proposta formulata nella risposta della Cassa, ha accolto parzialmente il gravame, nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per calcolare i contributi dovuti dall'insorgente prendendo in considerazione, oltre al reddito aziendale di fr. 286'000.-, anche un capitale investito di fr. 335'661.-,
S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta fatta valere in sede cantonale, mentre nulla eccepisce sul capitale proprio ritenuto dai primi giudici,
mentre la Cassa propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo,
qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ),
pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b),
nei considerandi della querelata pronunzia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie,
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
giova nondimeno ribadire che, secondo l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri,
conformemente all'art. 17 OAVS, nella versione vigente dal 1° gennaio 2001, applicabile in concreto, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi del precitato disposto dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD,
secondo la giurisprudenza, la semplice gestione della sostanza privata non costituisce un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 9 LAVS e 17 OAVS, il reddito da capitale che ne deriva essendo pertanto esonerato da contribuzione (DTF 125 V 385),
il medesimo discorso vale per quanto riguarda gli utili sulla sostanza privata conseguiti mediante un'operazione occasionale e isolata (DTF 125 V 385),
gli utili in capitale derivanti dalla vendita o dalla realizzazione di oggetti appartenenti al patrimonio privato, come titoli o immobili, costituiscono invece reddito da attività lavorativa indipendente anche nel caso di aziende (individuali) non soggette all'obbligo di tenere una contabilità, se e nella misura in cui siano frutto di attività commerciale professionale (cfr. ancora DTF 125 V 385),
oggetto del contendere è, in concreto, la presa in considerazione, nella determinazione del reddito aziendale, dell'utile conseguito mediante la vendita di un pacchetto azionario della ditta R._________SA, che il ricorrente sostiene in sostanza essere stata un'operazione rientrante nella mera gestione del patrimonio privato, in quanto tale esente da obbligo di contribuzione,
la questione della qualifica della citata operazione di vendita è stata oggetto di contestazione anche in sede fiscale, dove la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, per sentenza del 18 aprile 2001 (parzialmente pubblicata in RDAT II-2001, n. 14t pag. 490 e segg.), ha in ultima istanza constatato che, ammettendo il carattere commerciale della partecipazione azionaria di S.________ nella ditta R._________SA, le autorità tributarie ticinesi non hanno violato il diritto federale,
riprendendo, sul piano contributivo, la motivata valutazione espressa dal Tribunale federale in ambito fiscale, i primi giudici non hanno certamente leso nessuna norma del diritto federale, né essi hanno ecceduto o abusato nell'esercizio del loro potere di apprezzamento,
con il presente gravame il ricorrente non fa valere elementi che siano rimasti inosservati dalla precedente istanza né argomenti suscettibili di infirmarne le conclusioni,
di conseguenza, la richiesta ricorsuale di dedurre, ai fini contributivi, dal reddito aziendale l'utile in capitale (di importo incontestato) conseguito con la vendita del pacchetto azionario della ditta R._________SA dev'essere disattesa,
come ordinato dai primi giudici, gli atti sono ora ritrasmessi all'amministrazione perché calcoli i contributi dovuti dall'insorgente per il biennio 1998/99 deducendo dal reddito lordo, in ossequio all'art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, l'interesse del capitale impegnato nell'azienda, rimasto incontestato,
non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario),
le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG),
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3'000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 febbraio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: