BGer I 858/2002
 
BGer I 858/2002 vom 01.03.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 858/02
Sentenza del 1° marzo 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
G.________, Rue de Mondorf 71, 5750 Frisange, Lussemburgo, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 22 novembre 2002)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
G.________, cittadino italiano nato nel 1940, ha lavorato in Svizzera, solvendo i regolari contributi di legge, dal 1961 al 1963, nel 1965 e dal 1969 al 1989 per poi lasciare il nostro Paese nel corso di quest'ultimo anno,
il 14 ottobre 1997 l'interessato ha presentato agli organi dell'assicurazione svizzera per l'invalidità una domanda volta ad ottenere una rendita, facendo valere una totale inabilità lavorativa imputabile a malattia a decorrere dal 21 settembre 1996,
mediante decisione 23 gennaio 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per carenza del requisito assicurativo,
il 17 settembre 1999 G.________ ha presentato una seconda domanda che l'UAI, con decisione di data 22 maggio 2002, ha accolto, nel senso che ha assegnato al richiedente - già posto al beneficio, dal 1° marzo 1999, di una pensione italiana d'invalidità - una rendita intera a contare dal 1° gennaio 2001,
adita dall'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 22 novembre 2002, ha tutelato la decisione amministrativa,
G.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, di anticipare la data di decorrenza della rendita, facendola risalire al 21 settembre 1996, momento in cui, per motivi di malattia, aveva dovuto cessare l'attività lavorativa,
l'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi,
la decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
come già rilevato giustamente dal giudice commissionale, questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315),
medesimo discorso vale, per quanto riguarda il diritto interno svizzero, per la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, quindi anch'essa posteriormente alla data decisiva del provvedimento in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
nel querelato giudizio, al quale si rinvia e si presta adesione, il primo giudice ha correttamente esposto le condizioni del diritto alla rendita d'invalidità giusta la legislazione svizzera in vigore fino al 31 dicembre 2000 e dopo tale data,
è comunque opportuno ribadire che secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) - il cittadino italiano, oltre ad essere invalido ai sensi della legge svizzera e ad aver contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, doveva pure essere assicurato alle assicurazioni sociali elvetiche oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento,
secondo la regolamentazione convenzionale in materia, la condizione assicurativa risultava adempiuta quando erano versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana oppure quando egli aveva diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane,
nell'evenienza concreta, non è controverso che il ricorrente abbia contribuito per oltre un anno intero all'assicurazione sociale svizzera,
pure indiscussa è la data d'insorgenza dell'invalidità di misura pensionabile, verificatasi, dopo il periodo d'attesa legale di un anno, il 21 settembre 1997,
per quel che concerne il terzo menzionato presupposto, quello assicurativo, il primo giudice ha rettamente rilevato come nel periodo decorso tra il 1989, epoca in cui il ricorrente ha lasciato il nostro Paese, e il 1° marzo 1999, data a partire dalla quale egli fruisce di una pensione italiana d'invalidità, la sua carriera assicurativa presentasse una lacuna, sicché, alla citata data d'insorgenza dell'invalidità, difettava il requisito assicurativo,
a ciò nulla permette di mutare il fatto che l'insorgente sia stato posto al beneficio, con effetto dal 21 settembre 1996, di una pensione d'invalidità erogatagli dalle assicurazioni sociali lussemburghesi, determinante essendo, come s'è detto, la data di decorrenza della pensione italiana, di circa 1 anno e mezzo posteriore, in concreto, a quella in cui s'è avverato il rischio assicurabile giusta il diritto svizzero,
in queste condizioni, il querelato giudizio commissionale, che a conferma della decisione amministrativa impugnata fissa la decorrenza della rendita al 1° gennaio 2001, allorquando, in virtù di una modifica legislativa, è stata abrogata la clausola assicurativa, non può che essere confermato,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° marzo 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: