BGer 1P.139/2004
 
BGer 1P.139/2004 vom 22.03.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.139/2004 /viz
Sentenza del 22 marzo 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 12 novembre 2003 il sostituto procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato, per il reato di diffamazione, nei confronti di A.________ un atto d'accusa aggiuntivo ad un precedente decreto di accusa, del 10 giugno 2002. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto con sentenza del 21 gennaio 2004 un ricorso presentato dall'accusata contro il provvedimento dell'autorità inquirente.
B.
A.________ impugna con un "ricorso per cassazione e di diritto pubblico" al Tribunale federale il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo e di invalidare l'atto di accusa. La ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.1 La ricorrente presenta il gravame in esame quale ricorso di dirit to pubblico e per cassazione. Riguardo a quest'ultimo rimedio essa accenna a una pretesa violazione di disposizioni della legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 (PP). La Corte cantonale ha tuttavia respinto il ricorso della ricorrente contro l'atto di accusa aggiuntivo in applicazione del Codice di procedura penale ticinese, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI; cfr., in particolare, l'art. 201 CPP/TI). ll giudizio impugnato è quindi stato emanato sulla base del diritto cantonale e, d'altra parte, la ricorrente fa essenzialmente valere una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini. In tali circostanze, il ricorso per cassazione è inammissibile (cfr. art. 269 PP).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, di massima, funzione puramente cassatoria. Anche tale impugnativa è quindi inammissibile nella misura in cui la ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione impugnata, segnatamente di annullare anche il contestato atto di accusa aggiuntivo e una precedente decisione emanata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 1.2.1).
2.
2.1 Con la decisione impugnata, respingendo l'impugnativa della ricorrente contro l'atto di accusa, i giudici cantonali hanno in sostanza confermato la sua messa in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano. Si tratta, al riguardo, di un giudizio che non mette fine alla causa, siccome concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). L'art. 87 OG è stato dettato da esigenze di economia processuale: con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii).
2.2 La ricorrente non si esprime su questa prassi, né sostiene esplicitamente, con una motivazione specifica, che il giudizio impugnato le causerebbe un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Del resto essa si diffonde in critiche riguardanti la promozione dell'accusa, la conduzione dell'istruttoria formale e la sua chiusura. Si tratta al proposito di contestazioni che dovevano, se del caso, essere tempestivamente sollevate nelle sedi cantonali appropriate (cfr. art. 191 e 196 cpv. 5 CPP/TI) e che esulano quindi dalla presente causa, limitata al quesito dell'atto d'accusa aggiuntivo. Comunque, secondo la giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà ancora fare valere l'asserita violazione del diritto federale e cantonale. In quella sede egli potrà inoltre contestare l'accertamento arbitrario dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002, consid. 2.2 e rinvii; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315).
In tali circostanze, il fatto di dovere comparire dinanzi alla Corte delle assise correzionali nella veste di accusata e i disagi connessi allo svolgimento di un processo penale non raffigurano pregiudizi di carattere giuridico per la ricorrente: la decisione impugnata non le arre ca quindi un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. La ricorrente potrà far valere nell'ambito del processo penale - e se del caso nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza - i suoi diritti di parte e di difesa, in particolare il diritto di essere sentito (cfr. art. 224 segg. e 227 CPP/TI), come pure la pretesa incompetenza della Corte chiamata a giudicarla (cfr. art. 203 e 205 CPP/TI).
3.
Il ricorso di diritto pubblico deve quindi essere dichiarato inammissibile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Poiché alla controparte non sono state chieste osservazioni, non v'è motivo di assegnare ripetibili della sede federale.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore della controparte, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 marzo 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: