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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 404/03
Sentenza del 23 aprile 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere
Parti
N.________, ricorrente, rappresentato dal Patronato INAC, Via Trevano 72, 6900 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 7 maggio 2003)
Fatti:
A.
Dopo che una precedente domanda era stata respinta, con decisione del 22 settembre 2000, dall'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) in quanto presentata prima della scadenza del periodo di attesa previsto dalla legislazione in materia, N.________, cittadino italiano nato nel 1951, portiere di notte presso l'albergo P.________, in data 23 febbraio 2001 ha formulato una richiesta volta ad ottenere prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità a dipendenza di una inabilità lavorativa parziale (50%) addebitabile a coronaropatia con stato da by-pass (1993), stato ansioso con sindrome psicosomatica in seguito ad intervento cardiaco e disturbi funzionali gastrointestinali. Preso atto degli esiti di un doppio esame psichiatrico e cardiologico commissionato al dott. D.________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, rispettivamente al prof. O.________ dell'Ospedale X.________, l'UAI, mediante provvedimento del 10 settembre 2002, ha respinto la richiesta di prestazioni per assenza di invalidità.
B.
Assistito dal Patronato INAC, N.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 7 maggio 2003, ha respinto il gravame e confermato l'atto querelato.
C.
Producendo ulteriore documentazione medica e contestando, dal profilo psichiatrico, le conclusioni del primo giudice, N.________, sempre patrocinato dal Patronato INAC, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, il riconoscimento di una mezza rendita.
L'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è il tema di sapere se a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato al ricorrente il diritto a una (mezza) rendita ritenendolo pienamente capace, anche dal profilo psichiatrico, di esercitare la sua attività abituale di portiere di notte. Non più controversa è per contro la totale abilità lavorativa di N.________ dal profilo cardiologico, la quale, oltre a risultare dal chiaro e concludente referto del prof. O.________, è stata di fatto riconosciuta dal medico curante, prof. M.________, in una sua dichiarazione del 4 marzo 2002.
2.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente produce ulteriore documentazione medica. Anche se posteriore alla decisione amministrativa in lite, il referto 3 giugno 2003 del dott. T.________ descrive la stessa situazione medica e, quindi, lo stesso stato di fatto determinante per valutare la fondatezza del provvedimento litigioso. Donde l'ammissibilità del nuovo mezzo di prova.
3.
3.1 La procedura ha per fondamento la domanda di un cittadino italiano che chiede l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In considerazione di questa fattispecie internazionale concernente un cittadino dell'UE si pone la questione di sapere se e in quale misura l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) risulti applicabile al caso di specie. In tale ambito è da tenere presente che se anche l'evento assicurato (invalidità) è (eventualmente) insorto anteriormente all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ALC, esso potrebbe comunque esplicare effetti anche posteriormente, e più precisamente fino alla data della decisione amministrativa in lite.
3.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 80a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.
3.3 La disposizione transitoria dell'art. 118 del regolamento n. 574/72 stabilisce che se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato (per la Svizzera: il 1° giugno 2002) e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a questa data, una doppia liquidazione: al tempo stesso conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo. Inoltre, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione (art. 118 n. 1 lett. b; cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re E., H 14/03, consid. 4.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
3.4 Ora, entrambi gli ordinamenti richiamati dall'art. 118 del regolamento n. 574/72 rinviano al diritto svizzero (art. 4 cpv. 1 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, da un lato, nonché i combinati disposti di cui agli art. 40 n. 1 e 46 n. 1 del regolamento n. 1408/71 dall'altro; cfr. pure la Circolare dell'UFAS concernente la procedura per la determinazione delle rendite AVS/AI nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS, cifre marginali 10011.1).
4.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 e i riferimenti ivi citati). Per le stesse ragioni, nemmeno applicabile ratione temporis è la modifica legislativa LAI del 21 marzo 2003 (4a revisione), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
5.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto di invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003), nonché la procedura di determinazione del grado d'invalidità sulla base del raffronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 28 cpv. 2 LAI, sempre nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002; cfr. pure DTF 128 V 30 consid. 1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
6.
6.1 Tra i danni alla salute psichica, i quali, come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverate - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità, le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
6.2 A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c).
6.3 Sempre secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b).
A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid. 3c).
In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto, bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).
7.
Si tratta a questo punto di esaminare se, conformemente alla giurisprudenza suesposta, le valutazioni fornite dagli specialisti incaricati dal ricorrente siano atte a mettere in forse le conclusioni del consulente (esterno) dell'UAI.
7.1 Il rapporto 28 aprile 2000 della dott.ssa C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, rileva come N.________, affetto da una grave coronaropatia e sottoposto ad un intervento di by-pass nell'aprile 1993, pur avendo ripreso dopo circa sei mesi dall'operazione il lavoro al 100%, avrebbe cominciato ad avere "problemi a trovarsi in mezzo alla gente" ed avrebbe, in conseguenza di ciò, dovuto cambiare orari di lavoro. Esso evidenzia inoltre come, per uno scompenso psichico, il medico curante, dott. S.________, gli avrebbe certificato una inabilità lavorativa del 50% a partire dal 1° marzo 2000. In assenza di sintomi psicotici e di disturbi del sonno, la predetta sanitaria ha quindi attestato un umore di base leggermente basso, accompagnato da stati di ansia e - pur senza riscontro organico - da dolori retrosternali, come pure, ogni tanto, da crisi di sconforto. Posta la diagnosi di sindrome psicosomatica, la dott.ssa C.________ ha concluso per una incapacità lavorativa del 50% addebitabile a un grave malessere psichico causato dallo schock di avere avuto un grave disturbo cardiaco. Nel contempo ha ritenuto che una cura psichiatrica, pur potendo migliorare leggermente il benessere soggettivo, non modificherebbe sostanzialmente la capacità lavorativa. Per parte sua, il dott. S.________, sulla base di questa valutazione, dopo avere ugualmente riferito della presenza di disturbi gastro-intestinali e della persistenza - nonostante l'asportazione dei cerchiaggi sternali nel 1999 - di dolori toracali, ha parimenti ravvisato in data 30 giugno 2000 una limitazione del 50%.
7.2 Il dott. D.________, per contro, ricostruita l'anamnesi sociale e lavorativa dell'insorgente - che in precedenza non sarebbe mai stato in cura psichiatrica - ha ripercorso lo sviluppo della malattia e ha illustrato i risultati della terapia. Riferito del colloquio, avvenuto il 9 gennaio 2002, con il dott. S.________, al quale avrebbe fatto presente l'assenza di segni per una depressione grave o anche solo media e, pertanto, la mancanza di elementi deponenti per un disturbo psicosomatico, rispettivamente per un disturbo somatoforme o d'adattamento, il sanitario incaricato dall'UAI ha evidenziato come il medico curante non avrebbe opposto obiezioni o contestazioni particolari in quella occasione. In merito ai dati soggettivi del paziente, il dott. D.________ ha quindi riferito di un buon clima sul lavoro e dell'assenza di problemi particolari in famiglia come pure del fatto che l'assicurato disporrebbe di una cerchia soddisfacente di amici e conoscenti. Oltre a non avere indicato fattori ambientali o psicologici che potessero in qualche modo spiegare il peggioramento della sintomatologia all'inizio del 2000, il ricorrente avrebbe inoltre dichiarato di avere imparato a convivere di più con i suoi dolori e di non avere paure particolari circa la possibilità di rimanere vittima di un infarto. A livello di constatazioni obiettive, lo specialista incaricato ha osservato che N.________ non manifesta esteriormente dei correlati somatici indicanti uno stato di ansia, anche se afferma di sentirsi ansioso. Riferisce di un tono dell'umore leggermente flesso verso il polo depressivo come pure di una regolare attività sportiva che non comporterebbe un'intensificazione della sintomatologia dolorifica. Posta la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F 41.2) di lieve entità, il sanitario in parola non ha ravvisato la presenza di un significativo peggioramento della sintomatologia dolorifica e neppure di fattori ambientali o psicologici particolari che in qualche modo potessero giustificare una limitazione della capacità lavorativa. Per il resto, escluso un disturbo dell'adattamento e di somatizzazione (F 45.0), il dott. D.________ ha precisato che il disturbo psicosomatico è una categoria non più utilizzata nell'ICD 10 e che comunque la sintomatologia presentata dall'interessato avrebbe poche somiglianze con i disturbi psicosomatici classicamente definiti, tutt'al più entrando in linea di conto un disturbo algico (F 45.4), il quale però, in assenza di un fattore psicologico che possa avere avuto un ruolo nell'esordio e nel mantenimento del dolore come pure di disturbi di personalità o di altri sintomi nevrotici di rilevanza clinica, non sarebbe tale da ridurre la capacità lavorativa nella professione abituale di portiere di notte.
7.3 Il rapporto 3 giugno 2003 del dott. T.________, anch'egli specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, evidenzia quindi come l'insorgente sia stato seguito per un certo periodo dal proprio collega di studio dott. G.________, psicologo clinico e psicoterapeuta, e come il paziente risulterebbe sempre visibilmente disturbato dal sintomo doloroso cronico e dalle angosce riferite alle sue condizioni di salute, in modo particolare dalla possibilità di ripetere un infarto. Per il resto riferisce delle molte difficoltà incontrate nel convincere l'assicurato ad accettare una farmacoterapia antidepressiva che quest'ultimo accoglierebbe con scetticismo in quanto convinto di una genesi organica dei disturbi. Il referto giunge alla conclusione che il signor N.________ soffre di un complesso quadro psichico caratterizzato da una sindrome depressiva ipocondriaca (F 45.2 ICD 10) ed un concomitante disturbo somatoforme da dolore persistente (F 45.4 ICD 10) che sarebbe stato scatenato dalla malattia cardiaca e dai conseguenti interventi chirurgici. Distanziandosi dalle conclusioni dei periti dell'UAI, che sostanzialmente tenderebbero a banalizzare e minimizzare i disturbi del paziente, il dott. T.________ ritiene giustificato riconoscergli una incapacità di guadagno del 50%.
7.4 A ben vedere le valutazioni mediche prodotte da N.________ non sono tali da mettere in forse le complete, motivate e convincenti conclusioni del dott. D.________.
7.4.1 Quanto alla valutazione della dott.ssa C.________, oltre a suscitare qualche perplessità in merito alla classificazione operata, essa non appare completa ed esaurientemente motivata. In particolare, essa non si esprime sulla struttura della personalità del ricorrente, né contiene sufficienti indicazioni sul contesto socio-ambientale, che il referto del dott. D.________ non ha per contro esitato a definire, sulla base delle stesse affermazioni dell'interessato, favorevole (sul significato di questa constatazione cfr. anche quanto indicato dall'Organizzazione mondiale della salute in: Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision [CIM-10], alla cifra F45.4: "La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien"). Inoltre, la constatazione secondo cui N.________ avrebbe (avuto) difficoltà a trovarsi in mezzo alla gente, pur potendo indurre a fare credere a una tendenza dell'insorgente a ritirarsi (progressivamente) dalla vita sociale, sembra contrastare con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nei confronti del dott. D.________ a proposito del fatto di disporre di una soddisfacente cerchia di amici e di conoscenti nonché di avere un buon clima di lavoro. E comunque non è di natura tale da sostanziare un suo ritiro totale (cfr. consid. 6.2). In assenza di altre indicazioni, mal si comprende infine sulla base di quali ulteriori criteri la predetta sanitaria - che altrimenti, in sintonia con quanto rilevato dal dott. D.________, ha dato atto di un umore di base leggermente flesso con saltuarie crisi di sconforto nonché di un'energia vitale leggermente diminuita - sia giunta a fondare una prognosi sfavorevole e a concludere per una capacità lavorativa dimezzata (cfr. a tal proposito sentenza citata del 29 gennaio 2003 in re P., consid. 3.2).
7.4.2 Analoghe eccezioni devono essere opposte pure al rapporto del dott. T.________, la cui osservazione riguardo all'angoscia - a distanza di 10 anni - di ripetere un infarto contrasta oltretutto con quanto riferito dallo stesso N.________ al dott. D.________ in occasione dei consulti avuti presso di lui in data 7, 8, 10 e 14 gennaio 2002.
7.4.3 Per il resto, gli atti all'inserto, unitamente all'anamnesi e ai dati soggettivi dell'assicurato, fanno ritenere che lo stato depressivo riscontrato, oltre a non presentare - come ha per l'appunto attestato la stessa dott.ssa C.________ facendo stato di un umore di base e di un'energia vitale leggermente diminuiti nonché di saltuarie crisi di sconforto - la necessaria intensità e costanza (cfr. a tal proposito anche la sentenza del 20 settembre 2002 in re D., I 759/01, consid. 3.2), costituisce piuttosto un fenomeno concomitante reattivo del disturbo da dolore somatoforme (cfr. ad es. il referto 3 giugno 2003 del dott. T.________, nel quale si parla espressamente di "ossessione reattiva allo shock emozionale dovuto all'intervento e alla malattia importante") e non un'affezione a sé stante nel senso di una comorbidità psichica (cfr. in questo senso anche la sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 3.3.1; cfr. pure Meyer-Blaser, op. cit., pag. 81 nota 135).
7.4.4 Né l'insorgente può dedurre alcunché dal rapporto psicologico del 20 agosto 2002 del dott. G.________, totalmente silente sulle ripercussioni dei disturbi riscontrati sull'incapacità lavorativa dell'assicurato.
8.
Stante quanto precede, si deve concludere che a ragione l'autorità giudiziaria cantonale, fondandosi sulle valutazioni specialistiche messe in atto dall'UAI, ha negato il diritto di N.________ a una (mezza) rendita d'invalidità ritenendolo, al momento determinante della decisione amministrativa in lite, pienamente capace, anche dal profilo psichiatrico, di esercitare la sua attività abituale di portiere di notte. In tali circostanze, non occorre esaminare ulteriormente se le difficoltà espresse dal dott. T.________ riguardo all'accettazione, da parte di N.________, di una farmacoterapia sarebbero eventualmente suscettive di comportare conseguenze giuridiche negative per l'assicurato.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 aprile 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: