Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A.11/2004 /bom
Decisione del 28 aprile 2004
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
X.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Sezione del registro fondiario e di commercio,
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario,
6500 Bellinzona.
Oggetto
diniego di giustizia,
ricorso di diritto amministrativo per l'inattività del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, nel decidere un ricorso.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'avv. X.________ è insorto con ricorso 10 marzo 2004 alla Sezione del registro fondiario e di commercio del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, contro il rigetto da parte dell'Ufficio dei registri di Lugano di un'istanza di trapasso di proprietà per successione.
2.
Il 9 aprile 2004 l'avv. X.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui lamentava l'inattività dell'autorità di vigilanza sul registro fondiario e chiedeva che le venisse ordinato di emanare immediatamente una decisione sul ricorso presso di essa pendente.
3.
Con scritto 20 aprile 2004 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che l'autorità di vigilanza sul registro fondiario aveva nel frattempo accolto il ricorso, motivo per cui la procedura inerente al ricorso di diritto amministrativo è divenuta priva d'oggetto. Egli ha chiesto lo stralcio di quest'ultima procedura e l'accollamento di tasse e spese al Cantone Ticino.
4.
4.1 Con l'evasione del gravame pendente presso l'autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario, il ricorso di diritto amministrativo motivato con l'inattività nello statuire di tale autorità è effettivamente divenuto privo di oggetto. In siffatti casi il Tribunale federale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (combinati art. 40 OG e 72 PC).
4.2 In materia di registro fondiario, il ricorso di diritto amministrativo è unicamente dato contro la decisione dell'ultima istanza cantonale (art. 103 cpv. 4 RRF). Nel Cantone Ticino, l'ultima istanza cantonale è la Camera civile del Tribunale di appello, atteso che - giusta l'art. 6 della legge cantonale sul registro fondiario - essa decide i ricorsi interposti contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario, applicando le disposizioni della legge cantonale di procedura per le cause amministrative (LPamm ticinese). Ora, l'art. 45 LPamm ticinese prevede che l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia. Tale normativa è del resto del tutto conforme ai combinati art. 98a cpv. 3 e 97 cpv. 2 OG (cfr. sull'applicazione diretta dell'art. 98a OG anche in caso di inadempienza dei Cantoni DTF 123 II 231 consid. 7). In concreto, poiché il ricorrente, invece di inoltrare un ricorso all'ultima istanza cantonale, è insorto direttamente al Tribunale federale contro il lamentato diniego di giustizia dell'autorità di vigilanza sul registro fondiario, il ricorso di diritto amministrativo - se non fosse divenuto privo oggetto - avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali.
5.
Da quanto precede discende che la causa va stralciata dai ruoli e la tassa di giustizia - visto lo stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite - posta a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale decide:
1.
Il ricorso è privo d'oggetto e la causa 5A.11/2004 è stralciata dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia di fr. 750.-- è posta a carico del ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 28 aprile 2004
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: