BGer 1P.241/2004
 
BGer 1P.241/2004 vom 29.04.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.241/2004 /bom
Sentenza del 29 aprile 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, giudice presidente,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 14 aprile 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 4 marzo 2004 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito di un procedimento avviato da A.________;
che la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con giudizio del 14 aprile 2004, ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, ritenendo ch'essa, così come gli ulteriori, confusi allegati prodotti dall'istante, non adempiva i requisiti dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI;
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
che in particolare, e ciò è noto al ricorrente (v. cause 1P.219/2003 del 27 maggio 2003 e 1P.237/2003 del 28 aprile 2003 nei suoi confronti), quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che il ricorrente, come già nei precedenti gravami, non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria la suddetta norma;
che il ricorso non adempie quindi manifestamente i requisiti di motivazione e dev'essere pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 aprile 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: