BGer H 318/2002 |
BGer H 318/2002 vom 03.05.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 318/02
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Sentenza del 3 maggio 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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D.________SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Filippo Solari, Via Pretorio 19, 6901 Lugano,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 22 ottobre 2002)
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Fatti:
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A.
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Con sentenza 18 novembre 1997 il Tribunale federale delle assicurazioni annullava la pronunzia impugnata 7 agosto 1995 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino - che tutelava una decisione 20 settembre 1993 della Cassa cantonale di compensazione resa nei confronti della D.________ SA (società di collocamento temporaneo di personale presso terzi) e riguardante il rimborso di importi orari supplementari concessi a titolo di rimborso spese di trasferta e vitto per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992 - rinviando l'incarto all'istanza inferiore, atteso che era stata ravvisata una violazione del diritto di essere sentito.
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Tenuto conto dei considerandi della Corte federale, l'istanza cantonale, per giudizio 18 agosto 1999, respingeva nuovamente il ricorso della D.________ SA, condannandola a risarcire alla Cassa l'importo di fr. 217'708.55 in quanto non era riuscita a provare che le spese per trasferta e vitto riconosciute ai dipendenti fossero effettive.
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La società presentava di nuovo ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio ed un ulteriore rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale. Per l'insorgente, i fatti erano stati accertati in termini manifestamente inesatti e incompleti, ritenuto altresì che non sussistevano validi motivi per scostarsi dalla prassi sin qui seguita dall'amministrazione e che i nuovi criteri potevano semmai essere applicati per casi futuri.
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Per sentenza 11 gennaio 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il gravame - riconoscendo alla ricorrente la buona fede per il periodo entrante in linea di conto, decorso dal 1988 al 1992, atteso che a distanza di parecchi anni dai fatti non era possibile pretendere che la società potesse ancora dimostrare la corrispondenza puntuale delle spese computate avuto riguardo anche agli errori riscontrati nei rilievi operati dalla Cassa nei suoi accertamenti materializzatisi nei dischetti prodotti - annullando giudizio e decisione querelati.
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B.
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Nelle more della disputa giudiziaria relativa agli anni dal 1988 al 1992 la Cassa, mediante decisioni 24 novembre 1998 e 19 dicembre 2000, ha chiesto alla D.________ SA - per contributi sociali dovuti a ripresa salariale - il versamento di fr. 62'796.60 per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, rispettivamente di fr. 25'196.70 per il 1995.
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La società ha deferito i due provvedimenti amministrativi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, per pronuncia 22 ottobre 2002, tenuto conto dei considerandi della sentenza federale 11 gennaio 2002, ha parzialmente accolto il ricorso avverso la prima decisione, modificandola nel senso che l'insorgente doveva versare gli oneri sociali, in aggiunta a spese amministrative e interessi di mora, unicamente per quel che concerneva l'anno 1994, mentre ha respinto quello prodotto avverso la seconda decisione, riferita al 1995.
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C.
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Patrocinata dall'avv. Filippo Solari, la D.________ SA ha nuovamente interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando l'annullamento della pronuncia cantonale e dei provvedimenti amministrativi 24 novembre 1998 e 19 dicembre 2000.
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Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa propone di respingerlo, producendo quale nuovo documento il decreto di non luogo a procedere 10 dicembre 2002 del Ministero pubblico nei confronti dei revisori dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è determinato al proposito.
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Dei motivi invocati dalle parti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
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Con memoria 20 maggio 2003 la ricorrente osserva di aver ricevuto copia della risposta della Cassa, evidenziando che la lettera d'accompagnamento concede la possibilità di un'eventuale determinazione, che le consente di cogliere l'occasione per precisare alcuni aspetti della risposta, con il rilievo che la possibilità concessa include quella di presentare nuovi documenti. La società precisa poi che la Cassa avrebbe accettato tutte le deduzioni di spese eseguite sui salari da un'altra ditta di collocamento temporaneo ancora nel 2000, producendo a sostegno di tale assunto due nuovi documenti (rapporti sul controllo dei datori di lavoro della Cassa del 6 marzo 2000 e del 3 aprile 2003, riferiti alla W.________ SA) nonché, quale terzo nuovo documento, il decreto di abbandono 10 dicembre 2002 del Ministero pubblico nei confronti di G.________, amministratrice unica della D.________ SA.
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Diritto:
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1.
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1.1 Qualora, come nel caso di specie, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
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1.3 Va da ultimo ancora rilevato che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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In primo luogo occorre rilevare che la sentenza 11 gennaio 2002, mediante cui questa Corte ha riconosciuto alla D.________ SA di aver agito in buona fede, riguardava unicamente la decisione amministrativa 20 settembre 1993, riferita ad oneri arretrati relativi agli importi orari supplementari corrisposti a titolo di rimborso spese di trasferta e vitto nel periodo dal 1988 al 1992 ai propri dipendenti e al personale assunto a tempo determinato.
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Oggetto della presente disputa giudiziaria sono invece le decisioni della Cassa 24 novembre 1998, riferita però al solo 1994 (i primi giudici avendo riconosciuto anche per il 1993 la buona fede della ricorrente), e 19 dicembre 2000 per l'anno 1995.
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3.
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Preliminarmente va accertata l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalle parti in sede di ultima istanza.
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3.1 In DTF 127 V 357 consid. 4a questa Corte si è allineata alla giurisprudenza del Tribunale federale nel senso di non più ammettere la produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso, a meno che essa avvenga nell'ambito di un ulteriore scambio di scritti giusta l'art. 110 cpv. 4 OG. Per espressa volontà del legislatore siffatto secondo scambio di memorie ha luogo solo eccezionalmente e presuppone un'autorizzazione esplicita in tal senso da parte del giudice delegato o della Camera. Questa massima ammette una sola eccezione riconducibile al principio dell'economia processuale, intesa ad evitare di dover attendere il giudizio per impugnarlo con un motivo di revisione nel senso degli art. 136 segg. OG. Si possono pertanto produrre nuovi documenti a condizione che costituiscano fatti nuovi rilevanti di cui il richiedente abbia avuto conoscenza solo dopo la sentenza, come pure nell'ipotesi che abbia trovato prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente (DTF 127 V 357 consid. 4b). Detto altrimenti, si tratta delle ipotesi previste dall'art. 137 lett. b OG.
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3.2 Il decreto di non luogo a procedere 10 dicembre 2002 del Ministero pubblico nei confronti dei revisori dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è stato prodotto dall'amministrazione nei termini di risposta, ma costituisce comunque un novum di cui va esaminata l'ammissibilità secondo i parametri appena esposti.
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Il decreto è stato reso dopo l'emanazione della pronuncia cantonale 22 ottobre 2002. Esso costituisce fatto nuovo, legittimante la sua produzione agli atti solo se rilevante ai fini del giudizio. La Cassa si è limitata a produrlo, senza indicare per quale ragione il requisito della rilevanza sarebbe stato ossequiato.
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Orbene, dall'esame del documento in questione emerge con forza che il giudizio penale è costruito sulle conclusioni della sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte. In altri termini, il pregresso giudizio nell'ambito delle assicurazioni sociali è stato causale per il pronunciato penale. Non si vede pertanto perché mai il giudizio penale, incentrato su argomentazioni liberatorie fondate su considerazioni di diritto delle assicurazioni sociali espresse da questa Corte, possa costituire fatto rilevante nella definizione di una questione di esclusiva pertinenza del diritto assicurativo sociale.
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Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale della Cassa.
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3.3 Occorre ora esaminare l'atto presentato dalla ricorrente il 20 maggio 2003 nonché i tre nuovi documenti allegati.
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A mente della società insorgente, l'atto controverso sarebbe riconducibile alla trasmissione, da parte del Tribunale federale delle assicurazioni, della risposta della Cassa "per conoscenza ed eventuale determinazione". Orbene, lo scritto 20 maggio 2003 può assumere doppia valenza.
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Nella misura in cui formula nuove argomentazioni, esso è irricevibile, venendo a costituire in sostanza una memoria di replica che presuppone il previo consenso di questa Corte nel senso dell'art. 110 cpv. 4 OG. Mancando tale deliberazione giudiziale - anche per il fatto che non è stata formulata e motivata un'istanza formale di ulteriore scambio di scritti -, le argomentazioni della ricorrente non possono essere considerate, riservata la questione riferita ai tre nuovi documenti prodotti di cui si dirà in seguito. Di ciò sembra peraltro essersene reso conto anche il patrocinatore dell'insorgente che, dopo aver fatto riferimento alla sentenza DTF 127 V 353, assevera di non volersi addentrare "in considerazioni spiccatamente giuridiche".
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Nella misura in cui si limita invece alla produzione di tre nuovi documenti costituenti dei nova, ne va esaminata la loro ammissibilità secondo i parametri di cui al consid. 3.1.
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Per quel che riguarda in primo luogo il decreto di abbandono 10 dicembre 2002 del Ministero pubblico nei confronti dell'amministratrice unica della D.________ SA, esso è stato pronunciato dopo l'emanazione della pronuncia cantonale 22 ottobre 2002. Costituisce quindi fatto nuovo, legittimante la sua produzione agli atti solo se rilevante ai fini del presente giudizio. Come peraltro annota l'insorgente, il decreto è costruito sulle risultanze della sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte e pertanto a nulla giova in questa sede. Ne consegue la sua irrilevanza. Per quanto concerne poi il rapporto 6 marzo 2000 della Cassa, riferito alla W.________ SA, esso sarebbe potuto essere presentato tempestivamente, entro i termini procedurali, ai primi giudici. La tardività nella produzione ne determina la sua inammissibilità. Il rapporto 3 aprile 2003 della Cassa, infine, pure riferito alla W.________ SA, essendo successivo al giudizio cantonale, costituisce fatto nuovo, ritenibile solo se rilevante ai fini decisionali. Siffatto presupposto è nel caso di specie del tutto carente, nulla potendosi inferire a favore della ricorrente dalla genericità della formulazione usata. In altri termini, l'estrapolazione di un documento avulso dal suo contesto è inidonea a renderlo rilevante e decisivo nel senso dell'art. 137 lett. b OG.
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3.4 Dato quanto precede, il giudizio sarà reso quindi sulla sola base dei documenti già sottoposti al vaglio dei primi giudici.
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4.
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4.1 Il Tribunale cantonale ha riconosciuto alla D.________ SA la buona fede soltanto per l'anno 1993, mentre ha confermato la richiesta della Cassa per la ripresa salariale per gli anni 1994 e 1995, atteso che la ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'amministrazione non accettava più il metodo applicato per il rimborso spese.
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4.2 L'insorgente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito, motivata con la mancata assunzione, da parte dei primi giudici, di testimonianze idonee, a suo dire, a dimostrare che la prassi da lei applicata era quella in vigore al momento topico e accettata dalla Cassa.
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La ricorrente - pur ammettendo che la Cassa avrebbe manifestato, il 20 settembre 1993, un parere discordante dalla prassi seguita in precedenza - è dell'avviso, richiamandosi alla sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte, che le debba essere riconosciuta la buona fede anche per gli anni entranti in linea di conto nella presente vertenza giudiziaria, in quanto le decisioni amministrativa sarebbero precedenti alla citata sentenza.
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La D.________ SA asserisce a sostegno della propria tesi che fino all'esaurimento di tutte le procedure di ricorso non doveva chiedersi se il parere espresso nel provvedimento 20 settembre 1993 della Cassa avesse un significato che la riguardava, poiché la sua validità era interrotta dall'effetto sospensivo dei rimedi pendenti e addirittura non era nemmeno tenuta a presumere che quella decisione fosse corretta, tant'è vero che è stata radicalmente disapprovata dal Tribunale federale delle assicurazioni.
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L'insorgente sostiene poi che fino al 2000 vigeva la più grande confusione sul rimborso spese nel settore del collocamento temporaneo di personale, non esistendo, contrariamente a quanto asserito dai primi giudici, una prassi pluridecennale. Conclude affermando come in assenza di una direttiva chiara della prassi seguita dall'autorità cantonale non sia lecito confermare nel merito le decisioni impugnate, motivo per cui dovrebbero essere annullate, atteso altresì che vi sarebbe stato un accertamento dei fatti incompleto: in caso di ripresa di salari la Cassa doveva infatti notificare la decisione anche ai salariati e coinvolgerli nella lite in quanto debitori di parte dei contributi richiesti.
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4.3 La Cassa precisa, da parte sua, che con la nota sentenza questa Corte non avrebbe asserito che il metodo di rifusione delle spese adottato dalla D.________ SA fosse corretto, ma avrebbe solo protetto per il periodo dal 1988 al 1992 la buona fede di quest'ultima. L'amministrazione rileva che, in occasione della revisione poi sfociata nella decisione 20 settembre 1993, era chiaramente stato fatto presente alla ditta interessata che il metodo da essa adottato per la rifusione delle spese era concettualmente errato e che sarebbero state accettate soltanto le spese effettivamente comprovate o perlomeno rese verosimili, seppur sotto forma di un forfait, mentre l'insorgente avrebbe continuato a rifondere le spese su base oraria senza un vero controllo delle spese effettivamente sostenute.
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L'opponente non concorda con la ricorrente in merito all'asserita grande confusione sul rimborso delle spese nel settore del collocamento temporaneo di personale: è infatti dell'avviso che le istruzioni emanate nel 1989 dall'UFAS riguardo a tale tema, poi precisate con altre istruzioni, fossero sufficientemente chiare, nel senso che dalle stesse si poteva e doveva evincere che soltanto le spese effettivamente sostenute dal salariato non erano considerate quale salario determinante.
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La Cassa, contestando infine l'affermazione della ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto notificare anche ai dipendenti la decisione per coinvolgerli nella lite, chiede la reiezione del gravame, dopo aver ribadito che il suo atteggiamento verso le altre ditte di lavoro temporaneo ad essa affiliate sarebbe identico a quello tenuto nei confronti della D.________ SA.
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4.4 Come già s'è detto, la D.________ SA rimprovera ai primi giudici una violazione del diritto di essere sentito per non avere assunto, benché ritualmente notificati, i mezzi di prova giuridicamente rilevanti - quali l'audizione di responsabili di ditte operanti nello stesso settore economico, di diversi testi, nonché il richiamo dall'UFAS della prassi seguita in questa materia negli altri Cantoni - che le avrebbero permesso di dimostrare che il metodo di calcolo applicato era quello in vigore nel momento entrante in linea di conto per la presente vertenza.
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4.5 Orbene, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b).
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Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).
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Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 15 consid. 3a, 124 IV 88 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 121 I 114 consid. 3a).
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4.6 In merito all'audizione dei testi (ossia di dipendenti della Cassa, dell'INSAI e dell'ispettorato fiscale, nonché di responsabili di società simili alla D.________ SA), va osservato che se da un canto è vero che la ricorrente ha chiesto in sede cantonale l'assunzione di tali mezzi di prova per chiarire che il metodo di calcolo utilizzato per il rimborso delle spese nel settore del collocamento temporaneo era quello che tutti gli operatori del medesimo settore applicavano a quel momento, dall'altro va ricordato al rappresentante della ricorrente che con lettera 3 luglio 2002 aveva esplicitamente rinunciato all'audizione di tali testi affermando che, vista la stretta connessione con la procedura relativa agli anni 1988/92, erano divenute inutili le deposizioni dei revisori AVS e INSAI, come pure dell'ispettore fiscale e ancora di un altro teste, in quanto non sarebbero stati in grado di dare giudizi sulle revisioni successive. La ricorrente è pertanto malvenuta a richiedere l'assunzione di mezzi di prova cui ha espressamente rinunciato.
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Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte cantonale si è correttamente determinata.
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5.
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Nel merito, la ditta ricorrente, richiamandosi alla sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte, è dell'avviso che la buona fede le debba essere riconosciuta anche per gli anni 1994 e 1995 in quanto le decisioni della Cassa del 24 novembre 1998, riferita agli anni 1993/94, e del 19 dicembre 2000, per il 1995, precederebbero nel tempo la sentenza definitiva del Tribunale federale delle assicurazioni sul principio dell'imposizione, relativa agli anni 1988/92. In altri termini, l'insorgente ritiene che se è vero e costituisce un dato di fatto che la Cassa, per la prima volta, ha manifestato il 20 settembre 1993 un parere discordante dalla prassi che lei stessa e la D.________ SA seguivano in precedenza, è però ugualmente vero che quel parere non era immediatamente esecutivo, perché impugnato con i rimedi di legge. La ricorrente continua nella sua tesi liberatoria asserendo che la sentenza 11 gennaio 2002 avrebbe forza di cosa giudicata secondo l'art. 38 OG, motivo per cui sarebbe stata annullata la decisione amministrativa 20 settembre 1993, atteso però che la questione fondamentale concernerebbe la possibilità di ritenere che una decisione annullata senza riserve possa costituire un precedente tale da escludere la buona fede del destinatario. Detto altrimenti, si tratterebbe di sapere se l'amministrato deve comunque attenersi a un parere manifestato dall'autorità competente, benché questo sia poi dichiarato inoperante nella procedura di ricorso.
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5.1 Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa, e in particolare dal rapporto sul controllo dei datori di lavoro riferito al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, redatto dagli ispettori della Cassa G.________ e P._________, emerge che i rimborsi spese avevano subito una significativa riduzione rispetto alla revisione precedente, in quanto veniva operata una maggior vigilanza per appurare se sul luogo di lavoro il prestatore d'opera aveva la possibilità di usufruire di una mensa aziendale o di ritornare al proprio domicilio. Dello stesso tenore è anche il rapporto riferito al 1995. Gli ispettori hanno pure evidenziato che dall'esame del quoziente percentuale spese salari si notava una riduzione marcata. Infatti, mentre la media percentuale rimborso spese sulla revisione precedente si aggirava attorno al 30%, per il 1993 essa era diminuita al 20,85%, per il 1994 al 16,05% e per il 1995 al 13,40%.
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Dal verbale di udienza 14 maggio 2002 risulta poi come l'amministratrice unica della D.________ SA abbia asserito di non avere modificato le modalità operative della società nella convinzione di non commettere truffa, aggiungendo però che oggi si controllerebbe più a fondo presso il cliente il luogo dove il collaboratore deve prestare servizio. L'interessata afferma inoltre di non essere in possesso di documenti giustificativi relativi alle spese che la ditta ha riconosciuto ai collaboratori e conclude dichiarando che alla ricezione delle direttive UFAS la D.________ SA avrebbe ammesso le spese solo per il personale mobile, mentre per coloro che lavoravano fissi presso un cliente della ditta non venivano più riconosciuti.
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Dagli atti si evince inoltre che, in risposta alle domande sottopostegli dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il 20 giugno 2002, l'ex ispettore della Cassa P.________ ha asserito di aver ricevuto l'ordine (dai suoi superiori) di procedere a controlli per campionatura, di fotocopiare un certo numero di casi e di materiale contabile e, se esistevano ancora rimborsi spese a regime forfetario, di riprendere il totale di dette spese, dato che era ancora pendente un ricorso contro la revisione precedente. Ha pure precisato che operava in tal modo per continuare la stessa linea adottata nelle precedenti revisioni.
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Con atto del 18 luglio successivo l'interessato ha poi specificato che la direttiva ispettiva impartitagli dai superiori era di verificare la prassi in uso per il rimborso delle spese e, qualora detta prassi fosse rimasta immutata rispetto alle revisioni precedenti, di procedere ad una ripresa integrale.
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Infine, emerge dagli atti che, in risposta alle ordinanze 14 agosto e 11 settembre 2002 del Tribunale cantonale, la Cassa ha ribadito che la prassi adottata in occasione dei controlli imposti dalla legge era costante ed univoca per tutti i datori di lavori ad essa affiliati, senza tuttavia rivelare il nome di altre società operanti nel medesimo settore della ricorrente e ciò in applicazione dell'art. 50 LAVS che impone di mantenere il segreto nei confronti di terzi.
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5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, ossequiate determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, atteso altresì che di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a).
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Detto altrimenti, il principio della buona fede conferisce al giudice la facoltà di non applicare una norma di diritto quando ne conseguisse un risultato iniquo o comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico preso nel suo complesso o con il comune sentimento di giustizia. In senso lato, la buona fede va intesa, nel diritto pubblico, come un principio generale che vieta all'autorità e ai privati di servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (vedi fra le altre sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 2001 nella causa 2A.261/2001 consid. 2d/aa).
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5.3 Con la decisione 20 settembre 1993, emanata a seguito di una verifica sul rimborso degli importi orari supplementari concessi per spese di "trasferta e vitto", riferita al periodo dal 1988 al 1992, la Cassa aveva comunicato alla D.________ SA che non ammetteva più il rimborso di tali spese se non erano comprovate o perlomeno rese verosimili, seppur sotto forma di un forfait. Dunque, a far tempo da questa data la ricorrente, pur avendo ricorso contro la decisione amministrativa, doveva prendere atto del cambiamento e adeguarsi alle nuove direttive della Cassa, prendendo le cautele necessarie nel suo interesse in attesa della decisione giudiziaria. In altre parole, l'insorgente non aveva motivi validi a quel momento per escludere che la tesi della Cassa fosse errata. Era pertanto suo preciso dovere tutelarsi nei confronti dei dipendenti, trattenendo precauzionalmente l'importo per contributi da versare all'amministrazione nel caso in cui le spese per trasferta e vitto non fossero state riconosciute nell'entità numerica prevista.
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Per sentenza 11 gennaio 2002 questa Corte, riconoscendo in linea di principio la buona fede alla D.________ SA, aveva voluto evidenziare come l'autorità amministrativa non potesse, dopo anni di utilizzo di un determinato criterio di calcolo, mutare improvvisamente orientamento a danno dell'assicurata. La ditta, tuttavia, dal settembre 1993 sapeva che a partire da questo momento avrebbe dovuto modificare le modalità di computo delle spese di trasferta e vitto, documentandole con validi giustificativi di riferimento, nell'ipotesi che non intendesse rischiare di dover pagare a seguito della ripresa salariale di spese non ammesse.
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Non si può seguire la ricorrente quando pretende che le venga riconosciuta la sua buona fede anche per le decisioni 24 novembre 1998 (riferita però al solo 1994) e 19 dicembre 2000 (riferita al 1995), interpretando in modo soggettivamente estensivo la nozione di buona fede sviluppata nel pregresso pronunciato di questa Corte. La D.________ SA sembra voler dimenticare non solo la portata della decisione 20 settembre 1993, resa dopo la revisione, riferita al periodo 1988/92, effettuata dapprima dall'ispettore G.________ e in seguito da R.________, economista della Cassa, ma anche che agli atti vi sono testimonianze attestanti come almeno a partire dal gennaio 1994 essa abbia prestato maggior attenzione al computo delle spese di "trasferta e vitto". Infatti, l'amministratrice unica dell'insorgente aveva asserito in occasione dell'udienza 14 maggio 2002 che oggi si controllerebbe più a fondo presso il cliente il luogo dove il collaboratore deve prestare servizio, soggiungendo che gli ispettori della Cassa avevano riscontrato in occasione del controllo per gli anni 1993/94 e 1995, oltre ad una maggior vigilanza per appurare se sul luogo di lavoro il prestatore d'opera ha la possibilità di usufruire di una mensa aziendale o l'opportunità di ritornare al proprio domicilio, anche il fatto che la percentuale spese/salari presentava una riduzione marcata. Infatti mentre la media percentuale rimborso spese nella revisione precedente si aggirava attorno al 30%, per il 1993 era diminuita al 20,85%, per il 1994 al 16,05% e per il 1995 a 13,40%. Ciò dimostra chiaramente che la ricorrente era ben cosciente del fatto che l'amministrazione non avrebbe più accettato, senza giustificativi, il metodo di calcolo da essa operato nell'ambito della rifusione delle spese.
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Va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza, gli accertamenti dei revisori di una cassa devono essere ritenuti attendibili fino al momento in cui non vengono presentati documenti giustificativi dai quali traspaia in modo inequivocabile che taluni dati del relativo rapporto sono errati (RDAT 1992 II pag. 140 seg.). Nel caso di specie siffatta dimostrazione non è riuscita alla ricorrente, per ammissione stessa dell'amministratrice unica, la quale ha riferito di non essere in possesso di documenti giustificativi relativi alle spese che la ditta ha riconosciuto ai collaboratori, ben sapendo che vi era disputa giudiziaria in merito all'entità delle spese per trasferta e vitto deducibili dal salario.
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Inoltre, se è vero che la disciplina del rimborso spese a salariati di ditte di lavoro interinale è stata oggetto di vari interventi in via di circolare da parte dell'UFAS, è altrettanto esatto che da un'attenta lettura delle istruzioni di tale istituto alle casse di compensazione si evinceva che queste ultime, già a partire dal 1989, erano tenute a riconoscere le spese di trasferta e vitto solo se effettive e provate, atteso che se la prova rigorosa non era possibile, l'amministrazione doveva far capo ad una valutazione per apprezzamento sulla base dei dati del singolo caso. Erano pertanto possibili detrazioni forfetarie a titolo di rimborso spese per ogni salariato di ditte di lavoro interinale, benché si dovesse ammettere che siffatta valutazione non poteva mai corrispondere alla realtà della situazione (cfr. sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte, pag. 10 seg.). Se la Cassa non ha ritenuto fino al 1993 di conformarsi alle direttive dell'UFAS, ciò non significa che la ricorrente possa ora prevalersi a suo favore di una situazione di privilegio riconducibile ad una prassi ticinese contraria alle istruzioni dell'amministrazione federale, di cui le era comunque chiara almeno a partire dal 20 settembre 1993 l'interpretazione conforme data dalla Cassa. Anche per questo motivo a nulla giova il richiamo della ricorrente a casi in cui l'amministrazione sembra essersi dimostrata dimentica delle note istruzioni. Se vi sono stati casi in tal senso, la questione è di competenza del diritto disciplinare nei confronti dei funzionari e non del diritto delle assicurazioni sociali.
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6.
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La D.________ SA sostiene pure che di fronte ad una ripresa di salari la Cassa avrebbe dovuto notificare la decisione anche ai salariati, coinvolgendoli nella lite, in quanto essa non sarebbe debitrice del contributo per i dipendenti, perché in materia di AVS al datore di lavoro è imposto un obbligo a titolo di organo d'esecuzione della legge, là dove lo si incarica di percepire i contributi dei lavoratori, e questi ultimi non sono esentati dall'onere corrispondente.
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6.1 Per l'art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. La norma dell'art. 12 cpv. 1 LAVS - secondo cui è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 cpv. 2 - significa che l'obbligo di pagare i contributi incombe al datore di lavoro: ossia a chi occupa il lavoratore assicurato e gli versa effettivamente un salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS.
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Secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentito dei salariati colpiti da una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere la notifica di tale decisione deve, salvo eccezioni ammesse per ragioni di praticità, essere rispettato sia quando vi è disputa sulla qualifica dell'attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la natura di determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere attuata ogniqualvolta si è in presenza di una ripresa di salari determinanti. Quando si ritiene che il salariato debba avere la possibilità di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa notificargli la decisione. L'autorità di ricorso che si avvede dell'omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando i salariati interessati ad intervenire nella procedura di ricorso. Eccezioni a questa regola sono tuttavia ammesse, per esempio quando il numero dei salariati è elevato, quando il loro domicilio si trova all'estero o non è noto, o ancora quando l'ammontare dei contributi è ridotto (DTF 113 V 1; STFA 1965 pag. 239 consid. 1 e 3; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a).
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6.2 Orbene, per esplicita ammissione della ricorrente, dal verbale d'udienza 14 maggio 2002 si evince che l'interessata non ha ritenuto opportuno adottare altre modalità di calcolo per le spese di trasferta e vitto, in quanto il cambiamento avrebbe comportato un lavoro amministrativo enorme, ritenuto che, mediamente, la ditta occupava 150/200 collaboratori all'anno. L'insorgente per contro vorrebbe che la Cassa operasse in tali termini. La questione ha già trovato soluzione giurisprudenziale nel senso che, appunto per evitare un inutile aggravio di spese amministrative, è ammessa un'eccezione al principio della notifica anche ai salariati quando il numero degli stessi è, come in concreto, elevato e inoltre quando l'ammontare dei contributi è ridotto (cfr. i riferimenti appena citati).
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7.
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In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Ne consegue che la D.________ SA dovrà versare gli oneri sociali conseguenti alla ripresa salariale per gli anni 1994 e 1995, relativamente ai contributi di diritto federale e nei limiti stabiliti dalla pronuncia cantonale.
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8.
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Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG)
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie, fissate in fr. 4'000.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 maggio 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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