BGer 1P.235/2004 |
BGer 1P.235/2004 vom 17.05.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.235/2004 /bom
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Sentenza del 17 maggio 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Féraud, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Elio Guarino,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (emanazione dell'atto di accusa),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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16 marzo 2004 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con atto di accusa dell'11 febbraio 2004 il procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha messo in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona A.________, in detenzione preventiva dal 22 maggio al 16 giugno 2003, tra l'altro per violazione aggravata e semplice della legge federale sugli stupefacenti.
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L'accusato è insorto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo di accertare la nullità dell'atto di accusa. L'insorgente faceva valere ch'esso ledeva l'art. 198 cpv. 2 CPP/TI, poiché l'abbandono del procedimento per l'imputazione di riciclaggio era contenuto nell'atto di accusa medesimo e non in una decisione separata. Adduceva inoltre che l'atto di accusa disattende il principio accusatorio, indicando soltanto in maniera generica il reato rimproveratogli e non elencando i mezzi di prova da assumere al dibattimento, impedendogli in tal modo di preparare in maniera adeguata la propria strategia difensiva.
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B.
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La CRP, statuendo il 16 marzo 2004, ha rilevato che il PP, unitamente alle osservazioni al ricorso in sede cantonale aveva emanato, un decreto di abbandono separato e motivato riguardo al reato di riciclaggio, riservandosi di modificare l'atto di accusa, tralasciando d'indicare il menzionato abbandono. Su questo punto la Corte cantonale ha quindi stabilito che il ricorso era divenuto privo di oggetto. Negata una violazione del principio accusatorio, essa lo ha respinto per il resto.
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C.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, il Ministero pubblico propone di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2, 128 I 177 consid. 1).
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1.2 La decisione impugnata, che respinge un ricorso inoltrato contro l'atto di accusa, non pone fine alla procedura: essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 120 Ia 260 consid. 2b, 117 Ia 247 consid. 1, 116 Ia 177 consid. 2a).
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1.3 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 128 I 215 consid. 2, 127 I 92 consid. 1c).
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1.3.1 Il ricorrente, richiamando gli art. 6 n. 3 lett. a CEDU, 32 cpv. 2 Cost. e 10 cpv. 2 Cost./TI, fa valere che la decisione impugnata, che rinvierebbe di fatto a una tardiva valutazione della correttezza dell'atto di accusa al giudice del merito, gli causerebbe un pregiudizio giuridico irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, poiché non gli permette di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli, con conseguente pregiudizio irreparabile del diritto a una difesa tempestiva e una possibile "illegittima esposizione alla sorpresa processuale", in particolare nella fase dell'istruzione dibattimentale. Il ricorrente lamenta "l'incertezza dei significati" dell'atto di accusa e della decisione della CRP, giudizio quest'ultimo che sarebbe idoneo a "compromettere seriamente e definitivamente l'impostazione della strategia difensiva, che potrebbe derivare dalla tendenziale definitività della situazione di fatto da accertare processualmente nel dibattimento di prima istanza". Il ricorrente ravvisa il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG nella "ricostruzione consapevole ed informata della realtà processuale rilevante nel giudizio penale, immediata, unica ed irripetibile".
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1.3.2 I generici e teorici nocumenti addotti dal ricorrente non comportano, manifestamente, un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente. Un prolungamento della durata della vertenza o un aumento dei suoi costi comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c); la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Secondo la costante giurisprudenza, l'atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito perché la giudichi, non è infatti considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in fine, 98 I 326; causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1b). Le argomentazioni del ricorrente, inutilmente ripetitive, non inducono a scostarsi da questa prassi invalsa.
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1.3.3 Il ricorrente, limitandosi a richiamare il termine (prorogabile) di dieci giorni per la notifica delle prove (art. 227 cpv. 2 CPP/TI) non dimostra perché, in sede di dibattimento, il giudice del merito non potrebbe esaminare l'asserita lesione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente quelli della difesa, di un equo processo e del principio accusatorio (al riguardo cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a e c con rinvii). Queste generiche censure potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di condanna di ultima istanza (DTF 128 I 215 consid. 2.1 e 2.2, 124 IV 145 consid. 1, 116 Ia 202 consid. 2b, 455; causa 1P.105/ 2001, sentenza del 28 maggio 2001, consid. 1b, apparsa in RDAT II-2001 n. 58 pag. 227; causa 1P.96/2002, sentenza del 14 marzo 2002, consid. 2.2). Del resto, qualora si prospetti una pena più severa, l'accusato può dedurre direttamente dal diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 250 CPP/TI) la facoltà di esprimersi su una qualificazione giuridica della fattispecie diversa dall'atto di accusa (DTF 126 I 19 consid. 2a e c). Gli invocati nocumenti non sono d'altra parte, contrariamente all'assunto ricorsuale, assimilabili al pregiudizio irreparabile derivante, di massima, dal rifiuto dell'assistenza giudiziaria (DTF 126 I 207 consid. 2a e b; cfr. anche DTF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1).
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2.
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2.1 Il ricorso, di natura appellatoria, sarebbe inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione. In effetti, il ricorrente limitandosi a esprimersi in maniera generica e astratta sulla funzione dell'atto di accusa, sulla portata del principio accusatorio e del contraddittorio, non dimostra, con una motivazione conforme ai principi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (al riguardo vedi DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), perché la CRP avrebbe negato a torto l'asserita lesione di questi principi. L'atto di accusa, riguardo all'infrazione semplice della LStup, rimprovera al ricorrente d'aver coltivato sul suo terreno alcune centinaia di piante di canapa e di aver prescritto e somministrato "gocce di canapa" a suoi pazienti. Con riferimento all'infrazione aggravata, gli si rimprovera di aver partecipato a un vasto traffico di sostanze stupefacenti, consentendo che nel contesto dell'attività di una determinata società, di cui era presidente del consiglio di amministrazione, si attuasse l'acquisto, il deposito, il trasporto, la coltivazione e la vendita di marijuana ad alto tenore di THC e di avere inoltre sottoscritto atti giuridici, segnatamente un contratto di mandato e uno di licenza, finalizzati alla coltivazione di canapa. Il ricorrente avrebbe conseguito, agendo per mestiere, un guadagno personale considerevole consentendo ad altri di realizzare una grossa cifra d'affari. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che i riferimenti dell'atto di accusa all'art. 19 n. 1 e 19 n. 2 lett. c LStup erano precisi, facilmente desumibili e correttamente interpretati dal ricorrente.
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2.2 Il ricorrente non sostiene né dimostra che con queste considerazioni la CRP avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 201 CPP/TI. Questa norma prevede infatti che contro l'atto di accusa può essere presentato ricorso per opporne la nullità per vizio di forma (cpv. 1 lett. a), l'incompetenza delle Assise indicate nell'atto di accusa (cpv. 1 lett. b) e le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (cpv. 1 lett. c). L'art. 205 CPP/TI recita inoltre che la reiezione del ricorso, pronunciata per altro con decreto non motivato, non è definitiva. Riguardo a quest'ultima norma, che milita d'altra parte in favore dell'insussistenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorrente rileva semplicemente che il giudice del dibattimento, che dispone di un libero esame, potrebbe interpretare e valutare diversamente l'atto di accusa. Aggiunge che tuttavia questo esame potrebbe eventualmente essere tardivo, esponendo l'accusato a gravissima sorpresa processuale nell'ipotesi in cui egli abbia adottato una non meglio precisata strategia difensiva che, in vista della nuova formulazione dell'atto di accusa, potrebbe, a sorpresa, rivelarsi pregiudizievole. Questi ipotetici accenni a un'eventuale lesione di una non meglio definita strategia difensiva, sui quali è imperniato il ricorso, non adempiono i citati requisiti di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) e non dimostrano sia la sussistenza di un pregiudizio irreparabile sia l'arbitrarietà della sentenza impugnata.
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2.3 Il ricorrente, richiamando l'art. 200 cpv. 1 lett. b CPP/TI rileva inoltre che l'atto di accusa deve indicare la forma della partecipazione al reato, al suo dire la correità, la complicità o l'istigazione. La Corte cantonale ha rilevato che queste censure concernono principalmente il merito della lite e devono essere proposte durante il dibattimento; esse esulavano pertanto da quelle eccepibili nell'ambito di un ricorso contro l'atto di accusa, non potendone comportare la nullità. Anche queste censure potranno essere, se del caso, sollevate contro un'eventuale sentenza di condanna.
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2.4
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2.4.1 Infine, il ricorrente aggiunge che, secondo l'art. 200 cpv. 2 CPP/ TI, all'atto di accusa dev'essere unito l'elenco dei mezzi di prova da assumere al dibattimento.
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La Corte cantonale ha rilevato che l'atto di accusa è trasmesso al giudice competente con l'incarto dell'istruzione formale (art. 206 cpv. 1 CPP/TI), solitamente accompagnato dall'elenco degli atti formanti l'incarto dell'istruzione formale; ha inoltre richiamato l'art. 227 CPP/TI relativo alla notificazione delle prove da assumere al dibattimento. La Corte cantonale ha ritenuto che, nella fattispecie, il PP con l'atto di accusa ha chiaramente manifestato l'intenzione di voler far capo ai mezzi di prova raccolti nell'ambito delle informazioni preliminari e dell'istruzione formale, noti all'accusato, oltre che al suo interrogatorio. Secondo la Corte cantonale, il CPP/TI non prevederebbe un obbligo di precisare ulteriormente l'indicazione dei mezzi di prova, questa esigenza concernendo unicamente l'assunzione di nuovi mezzi probatori. Riguardo all'indicazione dei mezzi di prova essa non ha pertanto ravvisato un vizio di forma secondo l'art. 201 cpv. 1 lett. a CPP/TI, tale da comportare l'annullamento dell'atto di accusa.
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2.4.2 Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre che la vastità della documentazione richiamata dal PP sarebbe tale da confondere i significati dell'accusa, per cui sarebbe necessario sapere al più presto e con certezza quali prove si riferiscono a quali capi di accusa. Con questa argomentazione egli né dimostra l'arbitrarietà del giudizio impugnato né la sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Ciò a maggior ragione ritenuto che il ricorrente medesimo accenna all'ulteriore possibilità prevista dall'art. 250 CPP/TI della presentazione di un nuovo atto di accusa, nell'ipotesi in cui dal dibattimento dovesse risultare che i fatti rivestono un carattere giuridico diverso.
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 maggio 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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