Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
C 87/02
Sentenza del 7 giugno 2004
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
C.________, ricorrente,
contro
Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'11 marzo 2002)
Fatti:
A.
C.________, cittadino italiano, nato nel 1959, di professione ingegnere areonautico, ha svolto attività indipendente quale titolare della ditta individuale X.________ di C.________ dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1999.
Dal 1° gennaio 2000 egli ha lavorato in qualità di direttore con firma individuale per la E.________ SA, che ha rilevato le attività della X.________, costituita grazie ad un prestito concesso della Banca Y.________ nell'ambito di un programma di finanziamento di giovani imprenditori denominato "A.________".
Già nel corso del mese di luglio 2000 la Banca ha tuttavia rinunciato al finanziamento del progetto non ritenendolo decollato, motivo per cui C.________ è stato licenziato per il 30 settembre 2000.
Dal 22 dicembre 2000 C.________ si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione al 50%, affermando di voler portare a termine, in qualità di indipendente, e, meglio, quale titolare della ditta individuale X.________, alcuni progetti avviati nel corso del 2000 tramite la E.________ SA, rispettivamente vendere il "know how" di entrambe le ditte al fine di far fronte ai debiti contratti nei confronti della Banca Y.________, dichiarandosi comunque disposto ad accettare un impiego a tempo pieno.
Dopo aver esperito alcuni accertamenti, in data 1° marzo 2001 la Cassa cantonale di disoccupazione del Cantone Ticino ha sottoposto il caso per decisione sull'idoneità al collocamento di C.________ all'Ufficio cantonale del lavoro, il quale con provvedimento formale del 5 aprile 2001 ha risposto affermativamente alla questione.
Dal 1° ottobre 2001 C.________ svolge attività lavorativa all'80% alle dipendenze della I.________ AG con sede a F.________.
B.
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha impugnato la decisione amministrativa presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per esame completo del diritto alle indennità. Secondo l'insorgente, malgrado il licenziamento, l'interessato aveva continuato a gestire la società per trovare sbocchi alle sue attività e quindi tentato di eludere le disposizioni sul lavoro ridotto. Quanto invece all'idoneità al collocamento, l'autorità inferiore non avrebbe esaminato in modo completo i fatti determinanti.
Con giudizio dell'11 marzo 2002 la Corte cantonale ha accolto il gravame annullando il provvedimento litigioso. A suo avviso, C.________ non andava considerato idoneo al collocamento.
C.
L'interessato insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede che sia riconosciuta l'idoneità al collocamento nel periodo contestato. Viste le particolari circostanze che hanno condotto alla fondazione della SA, pretesa dalla Banca Y.________ in relazione alla concessione del prestito per avviare l'attività, egli non ritiene di poter essere assimilato ad un datore di lavoro. Afferma inoltre non essere la messa in liquidazione della società avvenuta tempestivamente a causa della problematica relativa all'estinzione del debito vantato nei suoi confronti dalla Banca.
Chiamati a esprimersi sul gravame, il seco propone di respingerlo, mentre l'Ufficio cantonale del lavoro, ora Sezione cantonale del lavoro, non si è determinato al proposito.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è il diritto di C.________ di percepire indennità di disoccupazione a partire dal 22 dicembre 2000 fino al 5 aprile 2001, data dell'emanazione della decisione amministrativa in lite.
2.
La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315).
Per quanto riguarda il diritto interno svizzero, si osserva che neppure la Legge federale 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è applicabile alla presente fattispecie, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2).
3.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LADI il diritto all'indennità di disoccupazione è subordinato segnatamente alla condizione che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (lett. a) e sia idoneo al collocamento (lett. f). Per l' art. 10 cpv. 1 e 2 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno, mentre è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure ha un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno o un'altra occupazione a tempo parziale. Secondo il cpv. 2bis del disposto, non è invece considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto). L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, dispone poi che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.
4.
4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.
4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).
4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
5.
5.1 Ora, un attento esame degli atti non permette a questa Corte di ritenere che la richiesta di indennità di disoccupazione rappresenti, nel caso di C.________, un tentativo di eludere le disposizioni sul lavoro ridotto.
In effetti, per le sue peculiarità, la fattispecie non può essere assimilata ai casi usuali di abuso in cui gestori e/o amministratori di società anonime o altro, di cui detengono pure il capitale, vengono considerati quali datori di lavoro, in quanto malgrado l'uscita dalla ditta - di principio decisa personalmente - continuano a determinarne le scelte. Nel caso in esame, in seguito al licenziamento e, soprattutto, alla revoca del prestito da parte della Banca Y.________, il ricorrente non era in realtà più in grado di determinare le scelte della società, non disponendo dei fondi necessari per continuare l'attività.
In proposito va in primo luogo rilevato che la E.________ SA è stata costituita in relazione con la concessione di un prestito da parte della Banca Y.________ nell'ambito di un programma speciale denominato "A.________" riguardante il finanziamento di giovani imprenditori, ai fini di sviluppare dei progetti di cui l'interessato già si occupava in precedenza quale titolare indipendente della X.________. Sin dall'inizio quindi l'attività della nuova SA dipendeva dal finanziamento bancario che permetteva all'interessato di acquistare i materiali per realizzare pannelli per pavimenti di vagoni ferroviari. Il sostegno al progetto è tuttavia stato revocato già nel corso del mese di luglio 2000, e, meglio, solo dopo sette mesi dal suo avvio, mentre l'assicurato venne licenziato per il 30 settembre 2000.
Malgrado la cancellazione a registro di commercio della qualifica di direttore e la liquidazione della ditta siano avvenute solo nel 2002, a causa della chiara volontà della Banca di non sostenere il progetto, della mancanza di fondi per acquistare la materia prima necessaria alla produzione dei prodotti progettati e dell'obbligo di restituire il prestito, il ricorrente di fatto non era senz'altro in grado di determinare le scelte della società né di influenzarle in modo determinante. Inoltre egli ricopriva solo la carica di direttore, non anche di amministratore.
Dev'essere peraltro aggiunto che pure verosimile, come sostenuto dal ricorrente, è il fatto che la liquidazione della ditta sia stata ritardata solo perché le parti dovevano giungere ad un accordo in relazione alla restituzione del prestito. Tale circostanza non è quindi rilevante in questa vertenza, contrariamente a quanto statuito nella sentenza del 22 novembre 2002 in re R. (C 37/02).
Inoltre dai documenti agli atti, così come dalle comunicazioni trasmesse all'assicurato tramite e-mail dai responsabili del progetto "A.________", emerge che egli non ha senz'altro determinato la conclusione del rapporto di lavoro con la E.________ SA, ma al contrario risulta che avrebbe continuato a gestire la società se non fosse stato interrotto il finanziamento dell'attività.
Del resto dal messaggio di posta elettronica del 27 luglio 2000 si deduce chiaramente che il credito concesso avrebbe permesso un'attività solo fino al successivo 31 ottobre e che all'assicurato veniva espressamente consigliato di cercarsi un lavoro.
Infine, in sede cantonale l'amministratore unico ha dichiarato che la società anonima non aveva attività alcuna, né attivi, ma unicamente debiti, e che sarebbe stata liquidata, ciò che poi è regolarmente avvenuto.
5.2 Visto quanto sopra, il ricorrente può e dev'essere senz'altro assimilato ad un dirigente licenziato che interrompe ogni contatto con la società, anche se non per sua volontà, in quanto privato dei mezzi necessari per continuare.
Ne consegue che il fatto che l'assicurato abbia affermato di voler concludere i progetti avviati con la SA, rispettivamente vendere il "know how" delle ditte, al fine di recuperare le spese sostenute, non significa che egli abbia continuato o sia stato intenzionato a lavorare per la E.________ SA, malgrado il licenziamento. In effetti un attento esame dell'incarto permette di asserire che la conclusione cui è giunto il seco poggia su un malinteso. C.________ ha sempre dichiarato di voler portare a termine i progetti avviati con la SA e la X.________ in qualità di indipendente - chiedendo espressamente alla Cassa disoccupazione di riottenere questo statuto -, e, meglio, tramite la X.________, società individuale che gestiva prima della fondazione della SA, non quale direttore della SA. Inoltre egli non intendeva continuare la produzione, ciò che non poteva appunto fare, bensì vendere i progetti in modo che venissero realizzati da altri.
In simili condizioni risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che non vi era in concreto alcun rischio di abuso e che quindi la perdita di lavoro di C.________ era senz'altro controllabile (in tal senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha peraltro già statuito in un caso analogo alla presente fattispecie, e più precisamente nella sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, in cui è stato dimostrato che dopo essere stato liberato dagli incarichi di direttore ed essere uscito dal consiglio di amministrazione, l'interessato non aveva più svolto alcuna attività per la ditta).
Ne consegue che, potendo avvalersi il ricorrente del diritto ad indennità di disoccupazione, dev'essere ancora esaminato se egli è idoneo al collocamento.
6.
6.1 Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
7.
Dopo attento esame degli atti questa Corte deve concludere che il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, andava considerato idoneo al collocamento alla data della decisione amministrativa in lite.
In proposito va rilevato che sin dall'iscrizione alla disoccupazione l'interessato si è sempre dichiarato disposto ad accettare un lavoro a tempo pieno, precisando di iscriversi al 50% per portare a termine, quale indipendente, determinati progetti per i quali avrebbe lavorato personalmente nel corso dell'anno 2000 e che avrebbero condotto alla conclusione di contratti di fornitura dei propri materiali. Durante l'audizione avvenuta presso gli uffici amministrativi il 4 aprile 2001, C.________ ha inoltre precisato di avere tutti i giorni cercato di vendere in blocco tutti i prodotti della propria attività; in altre parole, avrebbe venduto le conoscenze acquisite dalla società, che avrebbero permesso all'acquirente di produrre, aggiungendo che se gli fosse stato offerto un lavoro salariato adeguato a tempo pieno e di durata indeterminata, lo avrebbe accettato senza esitazione; non avrebbe avuto infatti alcun impegno da rispettare per quanto riguardava l'attività indipendente. Tali affermazioni sono supportate dai fatti e quindi provati con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali.
In effetti, in seguito alla revoca del finanziamento da parte della Banca Y.________, che ha praticamente bloccato la realizzazione concreta dei progetti intrapresi con la SA per mancanza di fondi, l'attività indipendente svolta dal ricorrente dopo il licenziamento non poteva senz'altro consistere nella continuazione della precedente attività, bensì nella sua conclusione, e, meglio, come da lui stesso affermato, nella vendita dei progetti rispettivamente del "know how" delle società per recuperare perlomeno parte delle spese. È pertanto verosimile che l'attività era tesa più che altro a vendere i progetti a terzi, affinché fossero realizzati, nell'attesa di trovare un'altra occupazione. Essa può quindi essere considerata, ai sensi della succitata giurisprudenza, un'attività transitoria che comporta investimenti minimi e che è quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno.
Questa conclusione è del resto confermata dal fatto che già nel corso del mese di ottobre 2001 C.________ ha effettivamente reperito un lavoro all'80%, che ha accettato, malgrado l'attività si svolgesse fuori Cantone (cfr. DLA 2000 no. 15 pag. 75 consid. 3).
Come già detto, è inoltre pure verosimile che egli non abbia determinato né il principio né il momento del licenziamento (si veda a contrario DLA 2000 no. 15 pag. 74 consid. 2).
Ne consegue che, visti gli scopi perseguiti, l'attività indipendente svolta dall'assicurato era senz'altro conciliabile con un'attività lavorativa a tempo pieno e maggiormente con un lavoro all'80%. Di conseguenza l'assicurato va dichiarato idoneo al collocamento.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato dell'11 marzo 2002 è annullato.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di disoccupazione, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 7 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: