BGer 1P.105/2004 |
BGer 1P.105/2004 vom 21.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.105/2004 /bom
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Sentenza del 21 giugno 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb e Pont Veuthey, giudice supplente,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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C.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Egidio Mombelli,
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contro
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dott. B.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari e dall'avv. Renzo Galfetti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte delle assise correzionali di Lugano, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (accertamento dei fatti e valutazione delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 30 dicembre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto B.________ colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. Secondo la Corte, l'accusato aveva, il 16 ottobre 1995, a Lugano, nel suo studio medico, compiuto la congiunzione carnale con A.________, in quel momento inetta a resistere siccome sotto l'influsso del farmaco "Dormicum" somministratole per una gastroscopia; sempre nel suo studio medico, il 21 marzo 1995, B.________ aveva cercato di costringere con la forza C.________, ancora lievemente intontita per gli effetti del "Dormicum" somministratole prima della gastroscopia, a toccargli i genitali. L'accusato è stato condannato alla pena di due anni di detenzione e all'interdizione dell'esercizio della professione di medico per un periodo di due anni, quest'ultima pena essendo stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; egli è pure stato condannato a versare ad A.________ fr. 25'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 85'000.-- per ripetibili, a C.________ fr. 10'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 20'000.-- per ripetibili.
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B.
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Adita da B.________, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza dell'8 novembre 2001, ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo d'oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di C.________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti di A.________, ha rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio secondo i considerandi. Quanto alla tentata coazione sessuale ai danni di C.________, la CCRP ha considerato arbitraria la soluzione scelta dalla Corte del merito, che aveva ritenuto la versione fornita dalla vittima sorretta da sufficienti indizi laddove essa incolpava l'accusato di avere cercato di costringerla con la forza a toccargli i genitali; un'eventuale condanna per molestie sessuali non sarebbe d'altra parte entrata in considerazione, in mancanza di querela e per intervenuta prescrizione del reato.
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C.
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Il Tribunale federale, con sentenza del 30 luglio 2002, ha accolto in quanto ammissibile un ricorso presentato da C.________ contro il giudizio della CCRP, annullandolo nella misura in cui proscioglieva l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale (causa 1P.19/ 2002). Questa Corte ha quindi rinviato gli atti all'ultima istanza cantonale per ulteriori accertamenti, segnatamente riguardo alla reazione della vittima presso il suo medico di famiglia e alla descrizione riferita a quest'ultimo circa il preteso abuso, nonché per l'emanazione di un nuovo giudizio secondo i considerandi contenuti nella decisione. Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 13 agosto 2002, la CCRP ha a sua volta rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio anche sull'accusa di tentata coazione sessuale.
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D.
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La Corte delle assise correzionali di Lugano ha quindi di nuovo statuito il 29 ottobre 2002 su entrambe le accuse, prosciogliendo B.________ da tutte e due le imputazioni. In particolare, riguardo all'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di C.________, la Corte ha ritenuto la valutazione di apparente credibilità del racconto iniziale della denunciante gravemente compromessa sia dalla mancanza di sufficienti elementi oggettivi che lo avvaloravano sia dal suo deliberato cambiamento di versione su questioni essenziali. Il comportamento della vittima al dibattimento sminuiva infatti la sua credibilità e permetteva di dubitare seriamente di ogni sua precedente affermazione, sicché, per finire, non risultava sufficientemente provato che, con il suo comportamento, l'accusato avesse ecceduto nelle molestie sessuali spingendosi fino a tentare una coazione sessuale.
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E.
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Con sentenza del 30 dicembre 2003 la CCRP ha tra l'altro respinto in quanto ammissibile un ricorso di C.________ contro il giudizio assolutorio di primo grado. La Corte cantonale non ha ravvisato arbitrio nella criticata valutazione delle prove.
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F.
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C.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova, oggettiva e completa valutazione dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione. La ricorrente chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Fa valere una violazione degli art. 9, 32 Cost. e 6 CEDU, con riferimento ad un accertamento arbitrario dei fatti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore generale postula l'accoglimento del gravame, mentre B.________ chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
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1.
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Contro un giudizio in materia penale reso dall'ultima istanza cantonale è di principio ammissibile, per fare valere la violazione di diritti costituzionali dei cittadini e censurare quindi in particolare un accertamento arbitrario dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 86 cpv. 1 OG, art. 269 cpv. 2 PP). Nel primo processo la ricorrente è stata riconosciuta vittima di un reato contro la sua integrità sessuale secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. Visto che l'accusato è stato in seguito prosciolto dall'accusa di tale reato, la ricorrente può presentare un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAV in relazione con l'art. 88 OG (cfr. DTF 126 I 97 consid. 1a; sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 1.2). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è quindi, sotto i citati aspetti, ammissibile.
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2.
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2.1 La ricorrente sostiene che, in modo insostenibile, i primi Giudici le avrebbero rimproverato di non avere immediatamente reagito all'aggressione, opponendosi in modo più deciso, gridando, o alzando almeno il tono della voce, oppure ancora uscendo dallo studio in modo precipitoso, adirato, magari inveendo contro il medico così da potere essere notata dalle sue collaboratrici. Ritiene di conseguenza arbitrario il giudizio della CCRP, che non ha sanzionato tale conclusione, limitandosi a considerarla soltanto opinabile.
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2.2 Nella misura in cui l'analoga censura dinanzi all'ultima istanza cantonale è stata sollevata dalla ricorrente, e non dal Procuratore pubblico, la CCRP l'ha ritenuta appellatoria e pertanto inammissibile. Spettava quindi alla ricorrente addurre in questa sede perché la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e non sarebbe di conseguenza entrata nel merito della censura (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/ 2001 del 28 maggio 2001, consid. 5a, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Ove la ricorrente non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CCRP avrebbe dovuto trattare nel merito la citata critica, il gravame è inammissibile.
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Comunque, al proposito, la Corte di merito ha rilevato un'apparente mancata reazione della vittima, che si è limitata a lasciare lo studio del gastroenterologo "quasi di corsa", probabilmente senza nemmeno salutare la signorina alla ricezione. Secondo la prima Corte, sarebbe invece stato verosimile che, di fronte ad una simile aggressione, la ricorrente si fosse opposta con maggiore energia, gridando o almeno alzando il tono della voce oppure uscendo dallo studio medico in modo precipitoso, rumoroso o adirato, magari inveendo nei confronti dell'accusato così da potere essere notata dalle assistenti. La CCRP trattando invero la corrispondente censura presentata dal Procuratore pubblico, ha considerato tali argomentazioni opinabili, ma non arbitrarie nel risultato: il solo fatto di avere lasciato lo studio medico a passo lesto ed inosservata non escludeva la pretesa aggressione, ma nemmeno l'indiziava. In sostanza, secondo la CCRP, la credibilità della vittima non usciva né inficiata né corroborata da tale suo comportamento. Ora, ci si può effettivamente chiedere se, pretendendo dalla ricorrente una reazione più veemente, i Giudici cantonali abbiano tenuto sufficientemente conto della situazione e del particolare contesto in cui sarebbe avvenuto l'episodio, nell'ambito di una visita medica, in modo sorprendente ed imprevedibile per la paziente, da parte di un gastroenterologo che le aveva appena diagnosticato un'ulcera. D'altra parte, la ricorrente - che ha comunque agito senza particolari indugi lasciando subito lo studio medico - ha spiegato in modo sostenibile le ragioni per cui non aveva gridato: colta da paura e scossa per quanto stava succedendo, quella di darsi alla fuga le era in effetti parsa l'unica soluzione. In tali circostanze, è pertanto quantomeno discutibile che la Corte di merito abbia ravvisato un'apparente mancanza di reazione immediata della vittima al momento dell'aggressione. La questione non è tuttavia decisiva: innanzitutto la CCRP ha ritenuto simile comportamento sostanzialmente neutro e non l'ha quindi valutato a sfavore della ricorrente. In secondo luogo, nel valutarne la credibilità, la Corte di merito, rettamente, non ha dato un peso decisivo a tale comportamento, ma ha tenuto conto di altri elementi più significativi, quali la manifestazione della ricorrente presso il suo medico di famiglia e le incongruenze su aspetti rilevanti emerse in sede di dibattimento.
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3.
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3.1 La ricorrente critica inoltre le Autorità cantonali laddove hanno ravvisato un suo comportamento incoerente nel procedimento penale e messo in dubbio la sua credibilità. Ritiene che la sua versione dei fatti sarebbe avvalorata dal contenuto della cartella clinica del suo medico di famiglia, dalla testimonianza di quest'ultimo e da quella delle sue assistenti.
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3.2 Nella misura in cui la ricorrente insiste sulla deposizione del dott. E.________ al dibattimento, essa disattende che la testimonianza dello stesso è stata ritenuta dalla Corte di merito complessivamente inutilizzabile, poiché confusa e contraddittoria; nemmeno la CCRP ha in seguito dato peso alla stessa, confermando in sostanza il giudizio di prima istanza. In questa sede la ricorrente non fa valere, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza (DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii), che le Autorità cantonali sarebbero incorse nell'arbitrio ritenendo inaffidabile la deposizione del medico di famiglia al dibattimento. Per il resto, rettamente, i Giudici cantonali non hanno negato che la ricorrente si era recata dal proprio medico di famiglia il giorno stesso dei fatti litigiosi, il 21 marzo 1995, ciò che era confermato dalla cartella clinica. Quest'ultima non indicava tuttavia nulla relativamente allo svolgimento dei fatti esposto dalla denunciante, sicché, senza trarre deduzioni manifestamente insostenibili, i Giudici cantonali non vi hanno desunto alcunché riguardo all'intensità dell'abuso. Né i termini esatti del comportamento tenuto dall'accusato risultano per finire essere stati riferiti nel dettaglio dalla denunciante al dott. E.________ e alle sue assistenti, sicché, in modo non manifestamente insostenibile, i Giudici cantonali hanno ritenuto che, sebbene qualcosa di anomalo fosse effettivamente accaduto in quell'occasione, permaneva il dubbio su un preteso atteggiamento del gastroenterologo che eccedesse la semplice molestia. D'altra parte, pure senza incorrere nell'arbitrio, le precedenti istanze hanno accertato che, in occasione del secondo dibattimento, la ricorrente ha inserito nella sua testimonianza elementi nuovi su aspetti non marginali, adducendo in particolare di avere immediatamente riferito al proprio medico di famiglia i dettagli del preteso abuso. Tale dichiarazione si scosta però dalla sua prima testimonianza e non trova riscontro né nella deposizione del dott. E.________ né in quella delle sue collaboratrici. Anche la pretesa lunga telefonata in tedesco tra il medico di famiglia e il gastroenterologo, non limitata a questioni di diagnosi, non è stata addotta in precedenza dalla ricorrente e poteva quindi sostenibilmente costituire per i Giudici una novità suscettibile di fare sorgere dubbi riguardo alla sua credibilità. Senza valutare arbitrariamente le prove disponibili, le precedenti istanze hanno quindi ravvisato incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente, la quale ha introdotto, sulla questione rilevante dell'intensità dell'abuso e della sua reazione, nuovi e significativi particolari rispetto alla sua deposizione iniziale.
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4.
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4.1 La ricorrente rimprovera inoltre alle istanze cantonali di essere incorse nell'arbitrio per avere considerato in suo sfavore la mancata immediata denuncia nei confronti del gastroenterologo. Ritiene che le spiegazioni da lei addotte riguardo ai motivi del ritardo sarebbero perfettamente credibili, tenuto altresì conto del genere di reato e del rapporto di subordinazione che si instaurerebbe tra medico e paziente.
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4.2 La CCRP non è entrata nel merito della censura, poiché l'ha ritenuta insufficientemente motivata. In questa sede, la ricorrente non sostiene che il mancato esame della censura sarebbe arbitrario. Comunque, la Corte cantonale ha ritenuto, su questo aspetto, la sentenza di primo grado discutibile, ma non ancora arbitraria. Questa conclusione non appare manifestamente insostenibile ove si consideri che, come rilevato dai Giudici cantonali, la ricorrente ha sostenuto che l'offesa era stata talmente grave da risentirne ancora le conseguenze dopo sette anni. Né va trascurato che la fondatezza del resoconto esposto dalla vittima non è stata sminuita attribuendo in modo unilaterale un peso decisivo alla tardività della denuncia. La Corte di merito prima e la CCRP poi si sono piuttosto fondate sulle risultanze probatorie complessive, tenendo segnatamente conto anche di aspetti più rilevanti rispetto al ritardo della denuncia, quali le incongruenze emerse in sede dibattimentale.
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5.
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5.1 La ricorrente sostiene infine che la CCRP, senza spiegarne le ragioni, le avrebbe creduto solo in parte, riconoscendo unicamente una molestia sessuale. Ritiene che, a meno di incorrere nell'arbitrio, la Corte cantonale avrebbe invece dovuto accertare completamente la versione da lei esposta, suscettibile di costituire una tentata coazione. Tanto più che i Giudici non hanno comunque creduto nemmeno all'accusato, il quale aveva già palesato attitudini moleste nei confronti di altre pazienti.
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5.2 Nella misura in cui la ricorrente critica i considerandi del giudizio impugnato relativi alle contestazioni sollevate dal Procuratore pubblico, le censure ricorsuali sono inammissibili, non potendole semplicemente far proprie in questa sede. Inoltre, laddove la ricorrente insiste nel sostenere che i Giudici cantonali avrebbero dovuto accertare la sua versione dei fatti, fondandosi in sostanza sul suo resoconto e privilegiandolo rispetto a quello fornito dall'accusato, essa disattende i termini della questione, segnatamente la portata del rinvio pronunciato da questa Corte. Non si trattava in effetti di semplicemente optare, nell'ambito di un nuovo giudizio, per la versione della vittima, piuttosto che per quella dell'accusato, bensì di valutare la credibilità della denunciante e il suo racconto sulla base degli ulteriori accertamenti, relativi alla sua reazione presso il medico di famiglia e in particolare alla descrizione riferitagli del preteso abuso (cfr. sentenza 1P.19/2002, citata, consid. 3.2. e 3.3). Ora, come si è visto, i Giudici cantonali hanno spiegato le ragioni per cui, soprattutto sulla base delle nuove risultanze dibattimentali, la credibilità della ricorrente appariva sminuita. Al proposito, senza incorrere nell'arbitrio, fondandosi sulla deposizione della ricorrente al dibattimento, in considerazione delle incongruenze emerse e valutati gli ulteriori indizi già disponibili, essi hanno nutrito dubbi sull'intensità del comportamento abusivo dell'accusato. D'altra parte, le istanze cantonali non hanno omesso di tenere conto dell'atteggiamento e della personalità dell'accusato, nonché degli episodi molesti nei confronti di altre sue ex pazienti. Queste circostanze non permettono però, di per sé, di stabilire con quale intensità l'accusato avrebbe concretamente violato l'integrità sessuale della ricorrente (cfr. sentenza 1P.19/ 2002, citata, consid. 3.3, pag. 9), di modo che, senza operare una deduzione insostenibile, i Giudici cantonali hanno ritenuto ch'esse consentivano semmai di ritenere in concreto adempiuto unicamente un comportamento suscettibile di costituire una semplice molestia.
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6.
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Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria della ricorrente (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). In considerazione della sua soccombenza, essa è tuttavia tenuta a versare alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
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3.
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Non si preleva una tassa di giustizia.
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4.
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La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente fr. 3'000.-- a titolo d'indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
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5.
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La ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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6.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte delle assise correzionali di Lugano e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 giugno 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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